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Sentenza

Sentenza n. 895/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza numero 148/2024, r.g. 447/2023, del Tribunale di Pisa Sezione Lavoro pubblicata in data 09.04.2024.

Giustizia amministrativa202500960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 148/2024 del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro. La sentenza, passata in giudicato, aveva dichiarato il diritto del docente a fruire del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a mettere a disposizione la somma complessiva di 2.500 euro mediante la Carta o altro mezzo equipollente nel rispetto dei vincoli di legge. Il ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell'amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo esecutivo al Ministero, avvenuta il 26 novembre 2024, e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando che la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero presso la sede reale, che erano decorsi inutilmente i 120 giorni previsti per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e che il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pisa. Nel merito, ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, ordinando al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato e di mettere a disposizione del ricorrente la somma complessiva di 2.500 euro tramite la Carta elettronica del docente o altro mezzo equipollente, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. La condanna alle spese contenuta nella sentenza civile non è stata inclusa nell'ordine di ottemperanza, poiché estranea alla domanda di esecuzione proposta in questa sede. Il TAR ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inerzia allo scadere del termine, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando modalità e termini e nominando, anche preventivamente, un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione relativamente a obbligazioni pecuniarie.

  • art. 475 c.p.c.

    Rileva in relazione all'attestazione di conformità della copia della sentenza civile notificata quale titolo esecutivo.

  • l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, oggetto del giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale da eseguire è stato notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione ed è intervenuto il passaggio in giudicato del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire allo scadere del termine in caso di persistente inerzia.
  • L'oggetto dell'ottemperanza è delimitato dal contenuto precettivo del giudicato: non può estendersi a statuizioni, come la condanna alle spese del giudizio definito con il titolo, estranee alla specifica domanda di esecuzione proposta nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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