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Ordinanza

Ordinanza n. 984/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia • della Determina del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Presenzano n. 105 del 24.2.2026, comunicata in pari data, con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della società AMATO COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale della procedura telematica aperta per l'affidamento dei “LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE LUNGO LA SS85 VENAFRANA DA AREA PIP DIREZIONE VAIRANO” (CIG: B89A6688C0 - CUP: B98E20000780002); • dei verbali di gara tutti e, segnatamente: - del Verbale di Gara n. 5 del 29.1.2026, nella parte in cui ha approvato la graduatoria finale, collocando al primo posto la società AMATO COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale e al secondo posto l'odierna ricorrente; - del Verbale di Gara n. 4 del 12.1.2026, nella parte in cui la Commissione ha proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica della AMATO COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale, attribuendole il punteggio di 60,820 per l'offerta tecnica; - dei Verbali di Gara n. 1 del 28.11.2025, n. 2 del 3.12.2025 e n. 3 del 18.12.2025, nella parte in cui hanno disposto l'ammissione alla gara della società AMATO COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale; • di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con conseguente diritto della ricorrente al subentro nel medesimo; in via gradata, per il risarcimento del danno per equivalente, da mancata aggiudicazione, ex artt. 30 e 34 del D.lgs. n. 104/2010.

Giustizia amministrativa202602143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva dei lavori di ampliamento della rete fognaria e trattamento delle acque reflue in favore dell'impresa prima classificata, nonché gli atti di gara relativi alla sua ammissione, alla valutazione dell'offerta tecnica e alla graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione definitiva, i verbali di gara e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La contestazione riguardava, in particolare, l'ammissione alla gara dell'impresa aggiudicataria, l'attribuzione a quest'ultima del punteggio di 60,820 per l'offerta tecnica e la formazione della graduatoria finale. Sono state inoltre proposte, in caso di stipulazione, la declaratoria di inefficacia del contratto con subentro e, in via subordinata, la domanda risarcitoria per equivalente da mancata aggiudicazione. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non ravvisabile, allo stato, il periculum in mora. Il Comune aveva infatti avviato il 26 marzo 2026 un procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione impugnata; di conseguenza, almeno fino alla definizione di tale procedimento, l'aggiudicazione non poteva essere portata a esecuzione. L'ordinanza non definisce il merito delle censure sull'ammissione, sulla valutazione dell'offerta tecnica o sulla graduatoria. È stata fissata per il merito l'udienza pubblica del 24 giugno 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, allo stato, la sussistenza del periculum in mora.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati nella domanda introduttiva per la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro; nessuna decisione è stata assunta su tali domande nella fase cautelare.

  • artt. 30 e 34 c.p.a.

    Richiamati nella domanda subordinata di risarcimento per equivalente da mancata aggiudicazione; nessuna decisione di merito è stata assunta.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando non risulti, allo stato degli atti, il periculum in mora, anche se il fumus non viene esaminato espressamente, qualora l'atto impugnato non sia concretamente eseguibile nel periodo considerato.
  • L'avvio da parte della stazione appaltante di un procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione può escludere il periculum in mora, se determina la sospensione di fatto dell'esecuzione dell'aggiudicazione fino alla conclusione del procedimento.
  • Il rigetto della domanda cautelare per carenza del periculum non anticipa la decisione sulle censure di merito relative all'ammissione del concorrente, alla valutazione dell'offerta e alla graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoria

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