Sentenza del 19/02/2015 n. 986 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Termini - Decorrenza - Tassatività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza e la tassatività dei termini per impugnare una sentenza tributaria. Ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 546/1992, il termine ordinario per proporre appello è di 60 giorni dalla notificazione della sentenza effettuata su istanza di parte, salvo il richiamo all'art. 38, comma 3, dello stesso decreto. Se la sentenza non è notificata, trova applicazione l'art. 327, comma 1, c.p.c., secondo cui l'impugnazione non può essere proposta oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
La decisione
Il principio affermato è che i termini per impugnare sono tassativi: 60 giorni decorrono dalla notificazione della sentenza quando questa è stata validamente notificata; in mancanza di notificazione, l'impugnazione deve comunque essere proposta entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione, secondo l'art. 327, comma 1, c.p.c., nella versione modificata dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009, applicabile dal 4 luglio 2009. Il testo non riferisce l'esito concreto di uno specifico ricorso né identifica la parte vittoriosa.
Norme richiamate
Art. 51 del d.lgs. n. 546/1992
Il termine per impugnare la sentenza è di 60 giorni decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte.
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre impugnazione.
Art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
La disciplina dei termini di impugnazione deve essere coordinata con le regole richiamate dall'art. 51 del decreto sul processo tributario.
Art. 327, comma 1, c.p.c.
L'impugnazione, indipendentemente dalla notificazione, non può proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
In assenza di notificazione della sentenza opera il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione, decorso il quale l'impugnazione è preclusa.
Art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009
Ha modificato il termine lungo previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., portandolo a sei mesi; la modifica è applicabile dal 4 luglio 2009.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione della sentenza determina normalmente la decorrenza del termine breve di 60 giorni per l'appello.
- Se la sentenza non viene notificata, non è possibile impugnare indefinitamente: opera il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione.
- I termini per impugnare hanno natura tassativa e il loro superamento comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.
- Per valutare la tempestività di un appello occorre verificare sia la data di pubblicazione della sentenza sia l'eventuale data e validità della notificazione.
- Poiché il testo non identifica le parti né descrive un esito processuale concreto, non è possibile determinare con certezza il vincitore effettivo; l'indicazione del resistente riflette soltanto la regola generale secondo cui l'impugnazione tardiva è destinata a essere respinta o dichiarata inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 96 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Sassari
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 123 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 146 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 feb 2015Sentenza del 19/02/2015 n. 331 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →