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Sentenza

Sentenza del 19/02/2015 n. 986 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Termini - Decorrenza - Tassatività.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza e la tassatività dei termini per impugnare una sentenza tributaria. Ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 546/1992, il termine ordinario per proporre appello è di 60 giorni dalla notificazione della sentenza effettuata su istanza di parte, salvo il richiamo all'art. 38, comma 3, dello stesso decreto. Se la sentenza non è notificata, trova applicazione l'art. 327, comma 1, c.p.c., secondo cui l'impugnazione non può essere proposta oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

La decisione

Il principio affermato è che i termini per impugnare sono tassativi: 60 giorni decorrono dalla notificazione della sentenza quando questa è stata validamente notificata; in mancanza di notificazione, l'impugnazione deve comunque essere proposta entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione, secondo l'art. 327, comma 1, c.p.c., nella versione modificata dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009, applicabile dal 4 luglio 2009. Il testo non riferisce l'esito concreto di uno specifico ricorso né identifica la parte vittoriosa.

Norme richiamate

  • Art. 51 del d.lgs. n. 546/1992

    Il termine per impugnare la sentenza è di 60 giorni decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre impugnazione.

  • Art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992

    La disciplina dei termini di impugnazione deve essere coordinata con le regole richiamate dall'art. 51 del decreto sul processo tributario.

  • Art. 327, comma 1, c.p.c.

    L'impugnazione, indipendentemente dalla notificazione, non può proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

    In assenza di notificazione della sentenza opera il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione, decorso il quale l'impugnazione è preclusa.

  • Art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009

    Ha modificato il termine lungo previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., portandolo a sei mesi; la modifica è applicabile dal 4 luglio 2009.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione della sentenza determina normalmente la decorrenza del termine breve di 60 giorni per l'appello.
  • Se la sentenza non viene notificata, non è possibile impugnare indefinitamente: opera il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione.
  • I termini per impugnare hanno natura tassativa e il loro superamento comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.
  • Per valutare la tempestività di un appello occorre verificare sia la data di pubblicazione della sentenza sia l'eventuale data e validità della notificazione.
  • Poiché il testo non identifica le parti né descrive un esito processuale concreto, non è possibile determinare con certezza il vincitore effettivo; l'indicazione del resistente riflette soltanto la regola generale secondo cui l'impugnazione tardiva è destinata a essere respinta o dichiarata inammissibile.

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