Cassazione Penale, Sentenza n. 15558/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per la detenzione e distruzione dell'arma utilizzata in un omicidio e per favoreggiamento, con l'applicazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416‑bis 1 c.p.). I motivi di ricorso denunciavano: vizio di motivazione e errata valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p., con particolare censura sulla valutazione delle dichiarazioni del coimputato D'Amico (vittima di contestata scarsa attendibilità e assenza di riscontri); e vizio di motivazione nell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis 1 c.p., sostenendo l'insussistenza di consapevolezza e di un ruolo collegabile all'organizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non consentita in sede di legittimità una rivalutazione del merito delle prove, essendo la valutazione dei giudici di merito logica e priva di travisamento o manifesta illogicità. Ha confermato l'attendibilità del contributo dichiarativo di D'Amico e la sua rispondenza al contenuto delle intercettazioni (in particolare l'intercettazione in cui Luongo dice di avere portato l'arma al Borrelli per farla distruggere). Ha altresì ritenuto provata la consapevolezza del contributo fornito dal Borrelli in favore del clan e, quindi, legittima l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis 1 c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
legge n. 497/1974, artt. 10 e 14
Le norme sono richiamate in relazione ai reati concernenti detenzione/uso di arma comune da sparo; la Corte le applica per qualificare il fatto di detenzione e la condotta post factum di distruzione dell'arma
codice penale, art. 378
Richiamato quale disposizione penale relativa a uno dei reati contestati (collocato nell'ambito dei delitti connessi alla condotta oggetto di processo), qualificando la responsabilità per i comportamenti contestati
codice penale, art. 416‑bis, comma 1
L'aggravante di "agevolazione mafiosa" può essere applicata anche a soggetti non formalmente affiliati, quando la condotta sia consapevolmente idonea a recare un concreto vantaggio all'organizzazione; la Corte ha ritenuto sufficiente la consapevolezza del Borrelli del favore arrecato al clan
codice di procedura penale, art. 192
Disciplina i criteri di valutazione della prova; la Corte di Cassazione ribadisce il principio di limitazione del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito: non è ammessa una nuova ponderazione delle prove se manca travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione
Massime di principio
- In sede di Cassazione non si rivedono i fatti e la valutazione complessiva della prova, salvo travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione; le censure circa l'attendibilità delle prove devono pertanto evidenziare tali vizi formali o logici
- Le dichiarazioni di coimputati/ collaboratori, se corroborate da riscontri concreti (es. intercettazioni, riscontri documentali o dichiarazioni convergenti), possono costituire base sufficiente per la condanna
- L'aggravante per agevolazione mafiosa (art. 416‑bis 1 c.p.) può essere applicata anche a soggetti non formalmente affiliati all'organizzazione quando risulti la consapevolezza che la condotta agevoli l'organizzazione e ne concretizzi le finalità
- Intercettazioni ambientali e telefoniche, se interpretate in modo coerente e non manifestamente illogico, possono costituire importante riscontro alle dichiarazioni testimoniali
- La mera contraddittorietà formale di alcuni passaggi del racconto di un teste o dichiarante non esclude automaticamente la sua utilizzabilità se la narrazione, nella sua globalità, risulta attendibile e riscontrata
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