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Sentenza

Sentenza n. 13150/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico Avviso n. 0026652 del 27.05.2024 (Regione Lombardia); - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 31\7\2025 per l’annullamento: - del decreto USR per la Lombardia n. 807 del 30 giugno 2025 e dei relativi allegati, che approva la graduatoria finale del concorso per titoli ed esami di cui al D.D. n. 2788 del 18/12/2023 per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali dei ruoli regionali della Lombardia, nonché di tutte le e successive modifiche, rettifiche e/o integrazioni; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202408164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di ammissione alla prova scritta e graduatoria finale del concorso per dirigenti scolastici nella Regione Lombardia, nonché gli atti presupposti relativi alla preselezione, alle soglie di ammissione e alla distribuzione dei posti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, dopo aver partecipato al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, hanno conseguito nella prova preselettiva punteggi pari o superiori a 30/50, ma non sono stati ammessi alla prova scritta nella Regione Lombardia, ove la soglia si è attestata a 36 punti. Hanno dedotto l’illegittimità del criterio previsto dal bando, che ammetteva alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili, assumendo che il regolamento ministeriale consentisse l’attivazione della preselezione solo oltre il quadruplo dei posti e che, pertanto, avrebbe dovuto essere ammessa una platea più ampia. È stata inoltre censurata la regionalizzazione della procedura e la conseguente diversificazione delle soglie, ritenuta lesiva dell’uguaglianza, del merito e della parità di trattamento, poiché candidati con punteggi inferiori erano stati ammessi in altre regioni. I ricorrenti hanno contestato anche l’elevata soglia di accesso, asserendone la sproporzione rispetto alla funzione meramente organizzativa della preselettiva, la violazione del favor partecipationis, l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, nonché la determinazione del numero dei posti, che sarebbe stato ridotto per effetto della procedura straordinaria. L’Amministrazione ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso collettivo per l’assenza di identità delle posizioni e per il conflitto di interessi tra i ricorrenti, ciascuno interessato a prevalere sugli altri nella competizione concorsuale, e ha comunque chiesto il rigetto nel merito. I motivi aggiunti hanno esteso l’impugnazione alla graduatoria finale regionale, deducendo vizi derivati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, rilevando che il ricorso collettivo presuppone l’identità delle situazioni sostanziali e processuali, mentre nella procedura concorsuale ciascun ricorrente è in posizione potenzialmente confliggente con gli altri, poiché tutti aspirano a ottenere l’ammissione e una posizione utile in graduatoria a discapito degli altri concorrenti. Il Collegio ha tuttavia esaminato anche il merito, ritenendo le censure infondate. È stata ritenuta legittima la scelta di ammettere alla prova scritta un numero di candidati determinato in rapporto ai posti disponibili, anziché sulla base di una soglia minima predeterminata: il criterio numerico seleziona comunque i candidati con i punteggi più elevati in senso relativo e non viola il principio meritocratico. Non è stata ravvisata contraddittorietà tra la soglia di quattro volte i posti, rilevante per stabilire se attivare la preselezione, e quella di tre volte i posti, rilevante per determinare il contingente massimo degli ammessi alla prova scritta, poiché le due soglie perseguono funzioni diverse e rientrano nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione. È stata ritenuta legittima anche la formazione di graduatorie regionali e la conseguente diversificazione delle soglie: la parità di trattamento deve essere valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale, sicché il diverso punteggio minimo tra regioni è conseguenza della diversa distribuzione dei posti e dei candidati e non costituisce disparità di trattamento. La soglia concreta è stata considerata il risultato oggettivo del criterio numerico previsto dal bando, correlato al livello di competitività della procedura, e non un parametro arbitrario o privo di istruttoria; il sindacato giudiziale sulle scelte organizzative è limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non ravvisata nel caso concreto. Sono state infine respinte le censure sulla riduzione dei posti in relazione alla procedura straordinaria. I motivi aggiunti, fondati esclusivamente su illegittimità derivate, sono stati conseguentemente respinti. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 165/2001

    La previsione del concorso per dirigenti scolastici su base regionale giustifica la formazione di distinte graduatorie regionali e il calcolo regionale dei candidati ammessi e delle soglie.

  • art. 6 D.M. 194/2022

    La soglia relativa a quattro volte i posti disponibili riguarda l’attivazione della prova preselettiva e non impedisce la previsione di un contingente massimo di ammessi alla prova scritta pari a tre volte i posti.

  • art. 6, comma 9, bando D.D.G. 2788/2023

    all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta ... un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione

    Il criterio numerico regionale per l’ammissione alla prova scritta è legittimo e non richiede la previa fissazione di una soglia minima nazionale.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La domanda di condanna in forma specifica è stata respinta in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento e dell’accertamento dell’insussistenza del diritto all’ammissione alla prova scritta.

  • art. 3 Cost.

    Non è violato il principio di uguaglianza quando le soglie differiscono tra regioni per effetto della diversa distribuzione territoriale dei posti e dei candidati, purché la parità sia assicurata all’interno di ciascuna graduatoria regionale.

  • art. 51 Cost.

    Le censure fondate sul diritto di accesso e sulla partecipazione alla procedura concorsuale non superano la legittimità del criterio numerico e regionale previsto dalla lex specialis.

  • art. 97 Cost.

    La preselezione e la limitazione numerica degli ammessi sono compatibili con imparzialità e buon andamento quando perseguono esigenze organizzative e selezionano i candidati con i migliori risultati relativi.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale articolata su base regionale, è legittimo determinare l’ammissione alla prova successiva mediante un contingente numerico rapportato ai posti disponibili, senza predeterminare una soglia minima nazionale di sufficienza, purché siano ammessi i candidati con i punteggi più elevati secondo il criterio stabilito dalla lex specialis.
  • La soglia prevista per stabilire se attivare una prova preselettiva e la diversa soglia relativa al numero massimo di candidati ammessi alla prova scritta perseguono funzioni differenti; non sussiste contraddittorietà se la prima è fissata in rapporto a un multiplo maggiore dei posti e la seconda in rapporto a un multiplo minore.
  • Quando il concorso è organizzato mediante distinte graduatorie regionali, è legittimo che le soglie di ammissione differiscano tra regioni in ragione del diverso rapporto tra numero dei candidati e posti disponibili. Il diverso punteggio minimo necessario non integra disparità di trattamento, poiché la parità va valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale.
  • La soglia concreta risultante dall’applicazione di un criterio numerico previsto dal bando non è arbitraria per il solo fatto di essere elevata o diversa da quella di altre sedi; essa è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
  • Il ricorso collettivo proposto da più candidati di una procedura selettiva è inammissibile quando le posizioni non sono identiche e ciascun ricorrente, mirando all’ammissione o a una posizione utile in graduatoria, si trova in potenziale conflitto di interesse con gli altri ricorrenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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