Cassazione Penale, Sentenza n. 4520/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/10/2023 che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado: questioni principali riguardavano la qualificazione del reato principale (capo C) di corruzione, la prescrizione del reato, la sussistenza dei delitti di peculato ai capi F), I) e L), la possibile riqualificazione di alcune condotte (peculato d'uso, appropriazione indebita), la regolarità dell'acquisizione documentale e del contraddittorio, la responsabilità amministrativa dell'ente (d.lgs. n. 231/2001) e l'applicazione della nuova fattispecie dell'art. 314-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate alcune doglianze dei ricorrenti e infondate altre: in particolare ha riqualificato il reato del capo C) da corruzione propria (art. 319) a corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) ma ha dichiarato tale reato estinto per prescrizione e ha disposto l'annullamento senza rinvio delle statuizioni penali e delle confische riferite a quel reato per Felicita e Corti; alcune condotte contestate a Felicita (capo F) sono state inquadrate come appropriazione indebita aggravata, ma sono risultate prescritte e quindi le relative statuizioni sono state annullate senza rinvio; quanto ad altri capi di peculato (in particolare il canone di locazione e l'utilizzo del telefono - capi I) e L)) la Corte ha confermato in larga parte la valutazione di merito (residua punibilità), ha escluso la riclassificazione in peculato d'uso per il traffico telefonico e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione della pena principale, delle pene accessorie e per la quantificazione di confisca e risarcimenti relativi ai reati non estinti; il ricorso dell'ente Area s.r.l. è stato invece rigettato e confermata la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 (con conferma della rideterminazione della sanzione pecuniaria nei limiti già fissati dalla Corte d'appello).
Norme richiamate
art. 318 cod. pen.
Il reato contestato al capo C) è stato riqualificato come corruzione per l'esercizio della funzione: la fattispecie punisce l'asservimento stabile del pubblico agente ad interessi privati tramite l'impegno permanente a compiere od omettere atti ricollegabili alla funzione; la consumazione è riferita alla dazione/accettazione effettiva e, nel caso concreto, il termine di prescrizione del reato così riqualificato è maturato prima della sentenza di primo grado.
art. 319 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la condotta contestata non fosse configurabile come corruzione propria (art. 319) perché gli atti contestati erano in larga parte ascrivibili a una stabile adduzione della funzione a interessi privati e/o a scelte rientranti nel potere discrezionale autorizzato dagli organi collegiali, rendendo più appropriata la qualificazione ai sensi dell'art. 318.
art. 314 cod. pen.
Rimane applicabile al peculato 'appropriativo': la giurisprudenza identifica il peculato quando la distrazione realizza una appropriazione definitiva della cosa o del denaro per finalità esclusivamente private; la distinzione tra distrazione appropriativa e distrazione compatibile con interesse pubblico è cruciale.
art. 314-bis cod. pen.
La nuova fattispecie (indebita destinazione di denaro o cose mobili) non assorbe o mitiga automaticamente tutte le vecchie figure di 'distrazione': il legislatore ha previsto la clausola 'fuori dai casi previsti dall'art. 314' per evitare interferenze con il peculato appropriativo. L'art. 314-bis disciplina specifiche forme di indebita destinazione (più vicine all'abuso distrattivo) e costituisce lex mitior solo rispetto alle ipotesi che rientrerebbero nell'ambito dell'abuso d'ufficio previgente, non rispetto alle distrazioni che integrano appropriazione (peculato).
d.lgs. n. 231/2001 (art. 5, art. 6, art. 8, art. 10, art. 11, art. 12)
La Corte ha confermato la responsabilità amministrativa di Area s.r.l. ai sensi del d.lgs. 231/2001: è stato ritenuto accertato che una persona ha esercitato di fatto gestione e controllo della società (presenza di amministratore di fatto), l'illecito è stato commesso anche nell'interesse/ vantaggio dell'ente e la società non aveva adottato un modello organizzativo idoneo (colpa di organizzazione), sicché l'ente non può invocare la causa di esclusione prevista dall'art. 5, comma 2.
art. 360 cod. proc. pen.
Richiamato nelle doglianze sulla utilizzazione di atti/accertamenti tecnici non ripetibili e sull'obbligo di contraddittorio; la Corte ha valutato le censure ma non le ha tutte ritenute idonee a determinare l'annullamento delle statuizioni non prescritte.
art. 234 cod. proc. pen.
Riferito alla utilizzazione di documentazione allegata ad atti di polizia giudiziaria: la parte deduceva la nullità per decorso del termine delle indagini, ma la Corte non ha accolto la censura come idonea a rivedere le conclusioni sulle parti non estinte.
art. 111 Cost.; art. 6 CEDU
Principi del giusto processo e del contraddittorio: la Corte ricorda che la rinnovata qualificazione dei fatti in sede di legittimità non urta il diritto di difesa se la nuova lettura è stata prospettata nel corso del giudizio e non 'a sorpresa'.
Massime di principio
- La qualificazione tra corruzione propria (art. 319) e corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) dipende dalla concreta natura della condotta: se sussiste un asservimento stabile della funzione ad interessi privati e non la prova di atti specifici contrari al dovere, la fattispecie più corretta è l'art. 318.
- La prescrizione decorre dal momento di consumazione del reato; nella fattispecie corruttiva, la consumazione sussiste al momento della dazione/ricezione effettiva dell'utilità. Una riqualificazione che abbassi il reato non impedisce la verifica della prescrizione con i termini previgenti.
- La distinzione peculato vs. abuso d'ufficio (e ora vs. art. 314-bis) si fonda sulla finalità della distrazione: se la destinazione del bene realizza un appropriamento per finalità private può configurare peculato; se la destinazione mantiene rilevanza pubblicistica ma è viziata, può rientrare in fattispecie diverse e, dopo il recente intervento legislativo, in art. 314-bis quando sussistono i requisiti testuali.
- L'art. 314-bis non ha effetto di "cancellazione" del peculato appropriativo: costituisce disciplina autonoma per specifiche forme di indebita destinazione e può essere lex mitior solo per le ipotesi che rientrerebbero nell'abuso distrattivo previgente.
- Per integrare il peculato d'uso occorre che l'utilizzo riguardi cose di specie (non mera somma di denaro) e produca un danno apprezzabile o una lesione funzionale: l'uso personale abituale di una sim card di servizio con addebiti a carico dell'ente può integrare appropriazione piuttosto che peculato d'uso quando si traduce in indebita percezione di somme.
- Ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, è necessario verificare l'effettivo ruolo di gestione o controllo esercitato dalla persona cui si ricollega l'illecito e se l'illecito sia riconducibile all'interesse o al vantaggio dell'ente; l'assenza del modello organizzativo idoneo è elemento a carico dell'ente.
- Quando la sentenza di merito fonda la pena su un reato poi annullato per prescrizione o estinzione, la Corte di Cassazione può annullare le statuizioni connesse (confisca, provvisionale, statuizioni civili) e rinviare la determinazione delle pene residue ad altra sezione per rideterminazione.
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