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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4520/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/10/2023 che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado: questioni principali riguardavano la qualificazione del reato principale (capo C) di corruzione, la prescrizione del reato, la sussistenza dei delitti di peculato ai capi F), I) e L), la possibile riqualificazione di alcune condotte (peculato d'uso, appropriazione indebita), la regolarità dell'acquisizione documentale e del contraddittorio, la responsabilità amministrativa dell'ente (d.lgs. n. 231/2001) e l'applicazione della nuova fattispecie dell'art. 314-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate alcune doglianze dei ricorrenti e infondate altre: in particolare ha riqualificato il reato del capo C) da corruzione propria (art. 319) a corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) ma ha dichiarato tale reato estinto per prescrizione e ha disposto l'annullamento senza rinvio delle statuizioni penali e delle confische riferite a quel reato per Felicita e Corti; alcune condotte contestate a Felicita (capo F) sono state inquadrate come appropriazione indebita aggravata, ma sono risultate prescritte e quindi le relative statuizioni sono state annullate senza rinvio; quanto ad altri capi di peculato (in particolare il canone di locazione e l'utilizzo del telefono - capi I) e L)) la Corte ha confermato in larga parte la valutazione di merito (residua punibilità), ha escluso la riclassificazione in peculato d'uso per il traffico telefonico e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione della pena principale, delle pene accessorie e per la quantificazione di confisca e risarcimenti relativi ai reati non estinti; il ricorso dell'ente Area s.r.l. è stato invece rigettato e confermata la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 (con conferma della rideterminazione della sanzione pecuniaria nei limiti già fissati dalla Corte d'appello).

Norme richiamate

  • art. 318 cod. pen.

    Il reato contestato al capo C) è stato riqualificato come corruzione per l'esercizio della funzione: la fattispecie punisce l'asservimento stabile del pubblico agente ad interessi privati tramite l'impegno permanente a compiere od omettere atti ricollegabili alla funzione; la consumazione è riferita alla dazione/accettazione effettiva e, nel caso concreto, il termine di prescrizione del reato così riqualificato è maturato prima della sentenza di primo grado.

  • art. 319 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la condotta contestata non fosse configurabile come corruzione propria (art. 319) perché gli atti contestati erano in larga parte ascrivibili a una stabile adduzione della funzione a interessi privati e/o a scelte rientranti nel potere discrezionale autorizzato dagli organi collegiali, rendendo più appropriata la qualificazione ai sensi dell'art. 318.

  • art. 314 cod. pen.

    Rimane applicabile al peculato 'appropriativo': la giurisprudenza identifica il peculato quando la distrazione realizza una appropriazione definitiva della cosa o del denaro per finalità esclusivamente private; la distinzione tra distrazione appropriativa e distrazione compatibile con interesse pubblico è cruciale.

  • art. 314-bis cod. pen.

    La nuova fattispecie (indebita destinazione di denaro o cose mobili) non assorbe o mitiga automaticamente tutte le vecchie figure di 'distrazione': il legislatore ha previsto la clausola 'fuori dai casi previsti dall'art. 314' per evitare interferenze con il peculato appropriativo. L'art. 314-bis disciplina specifiche forme di indebita destinazione (più vicine all'abuso distrattivo) e costituisce lex mitior solo rispetto alle ipotesi che rientrerebbero nell'ambito dell'abuso d'ufficio previgente, non rispetto alle distrazioni che integrano appropriazione (peculato).

  • d.lgs. n. 231/2001 (art. 5, art. 6, art. 8, art. 10, art. 11, art. 12)

    La Corte ha confermato la responsabilità amministrativa di Area s.r.l. ai sensi del d.lgs. 231/2001: è stato ritenuto accertato che una persona ha esercitato di fatto gestione e controllo della società (presenza di amministratore di fatto), l'illecito è stato commesso anche nell'interesse/ vantaggio dell'ente e la società non aveva adottato un modello organizzativo idoneo (colpa di organizzazione), sicché l'ente non può invocare la causa di esclusione prevista dall'art. 5, comma 2.

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle doglianze sulla utilizzazione di atti/accertamenti tecnici non ripetibili e sull'obbligo di contraddittorio; la Corte ha valutato le censure ma non le ha tutte ritenute idonee a determinare l'annullamento delle statuizioni non prescritte.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Riferito alla utilizzazione di documentazione allegata ad atti di polizia giudiziaria: la parte deduceva la nullità per decorso del termine delle indagini, ma la Corte non ha accolto la censura come idonea a rivedere le conclusioni sulle parti non estinte.

  • art. 111 Cost.; art. 6 CEDU

    Principi del giusto processo e del contraddittorio: la Corte ricorda che la rinnovata qualificazione dei fatti in sede di legittimità non urta il diritto di difesa se la nuova lettura è stata prospettata nel corso del giudizio e non 'a sorpresa'.

Massime di principio

  • La qualificazione tra corruzione propria (art. 319) e corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) dipende dalla concreta natura della condotta: se sussiste un asservimento stabile della funzione ad interessi privati e non la prova di atti specifici contrari al dovere, la fattispecie più corretta è l'art. 318.
  • La prescrizione decorre dal momento di consumazione del reato; nella fattispecie corruttiva, la consumazione sussiste al momento della dazione/ricezione effettiva dell'utilità. Una riqualificazione che abbassi il reato non impedisce la verifica della prescrizione con i termini previgenti.
  • La distinzione peculato vs. abuso d'ufficio (e ora vs. art. 314-bis) si fonda sulla finalità della distrazione: se la destinazione del bene realizza un appropriamento per finalità private può configurare peculato; se la destinazione mantiene rilevanza pubblicistica ma è viziata, può rientrare in fattispecie diverse e, dopo il recente intervento legislativo, in art. 314-bis quando sussistono i requisiti testuali.
  • L'art. 314-bis non ha effetto di "cancellazione" del peculato appropriativo: costituisce disciplina autonoma per specifiche forme di indebita destinazione e può essere lex mitior solo per le ipotesi che rientrerebbero nell'abuso distrattivo previgente.
  • Per integrare il peculato d'uso occorre che l'utilizzo riguardi cose di specie (non mera somma di denaro) e produca un danno apprezzabile o una lesione funzionale: l'uso personale abituale di una sim card di servizio con addebiti a carico dell'ente può integrare appropriazione piuttosto che peculato d'uso quando si traduce in indebita percezione di somme.
  • Ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, è necessario verificare l'effettivo ruolo di gestione o controllo esercitato dalla persona cui si ricollega l'illecito e se l'illecito sia riconducibile all'interesse o al vantaggio dell'ente; l'assenza del modello organizzativo idoneo è elemento a carico dell'ente.
  • Quando la sentenza di merito fonda la pena su un reato poi annullato per prescrizione o estinzione, la Corte di Cassazione può annullare le statuizioni connesse (confisca, provvisionale, statuizioni civili) e rinviare la determinazione delle pene residue ad altra sezione per rideterminazione.

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