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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08972/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

L’agente della riscossione aveva notificato a una contribuente un’intimazione di pagamento relativa a più annualità e a tributi erariali (II.DD., IVA e accessori). La contribuente aveva ottenuto l’annullamento in primo grado e la decisione era stata confermata in appello, dove la CTR aveva ritenuto: 1) non provata la notifica delle cartelle presupposte, perché in giudizio erano stati prodotti solo estratti di ruolo e avvisi di ricevimento, senza relate di notifica e cartelle; 2) nulla l’intimazione per mancata allegazione delle cartelle; 3) prescritti i crediti per decorso del termine quinquennale, ritenendo assente un titolo definitivo. In cassazione l’ente ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 2719 c.c. e 26 d.P.R. 602/1973 sulla prova della notifica delle cartelle; violazione dell’art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973, sostenendo che la mancata allegazione della cartella all’intimazione non ne comporta la nullità; violazione dell’art. 2946 c.c., sostenendo che per i tributi erariali si applica la prescrizione decennale e non quella quinquennale, non potendo operare la conversione del termine breve in decennale in mancanza di titolo giudiziale definitivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, dichiarando inammissibile il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata quindi annullata perché aveva erroneamente negato la prova della notifica delle cartelle pur in presenza degli avvisi di ricevimento, e aveva applicato in modo indistinto la prescrizione quinquennale senza verificare la natura dei singoli crediti e il relativo termine prescrizionale.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità della copia all’originale non produce gli stessi effetti del disconoscimento ex art. 215 c.p.c.; il giudice può accertarne l’efficacia anche con altri mezzi di prova, incluse presunzioni.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Per la notifica della cartella di pagamento non è necessario produrre in giudizio l’originale o la copia autentica della cartella; ai fini della prova della notifica e della data è sufficiente la produzione dell’avviso di ricevimento o della matrice/copia con relazione di notifica.

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    La mancata allegazione della cartella di pagamento all’intimazione non è di per sé causa di nullità dell’intimazione.

  • art. 1335 c.c.

    La cartella pervenuta all’indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salvo prova dell’impossibilità, senza colpa, di prenderne cognizione.

  • art. 2946 c.c.

    Per i tributi erariali indicati in sentenza si applica il termine di prescrizione ordinario decennale, salvo diversa previsione legale.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale per prestazioni periodiche non si applica automaticamente ai tributi erariali annuali, perché l’obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario.

  • art. 2953 c.c.

    La mancata impugnazione dell’atto di riscossione rende il credito irretrattabile, ma non comporta la conversione della prescrizione breve in quella decennale, salvo titolo giudiziale definitivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge invocato dall’ente ricorrente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La specificità del motivo richiede l’indicazione e riproduzione dei documenti rilevanti richiamati in ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per il deposito di memoria in vista della camera di consiglio.

  • art. 5, comma 10, L. n. 130/2022

    È stata richiesta una sospensione del giudizio; la Corte ha rilevato la mancata presentazione di domanda di definizione e l’inoperatività delle cause estintive previste dalla norma.

Massime di principio

  • Nella riscossione mediante ruolo, la prova della notifica della cartella può essere fornita anche senza produrre l’originale o la copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione dell’avviso di ricevimento o della documentazione idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio.
  • La contestazione della conformità della copia documentale all’originale non equivale al disconoscimento tipico delle scritture private e non vincola il giudice, che può valutarne l’attendibilità con ogni mezzo istruttorio.
  • La mancata allegazione della cartella presupposta all’intimazione di pagamento non determina automaticamente la nullità dell’intimazione, se la normativa di settore non prevede tale sanzione.
  • La mancata impugnazione dell’atto di riscossione rende il credito definitivo sul piano dell’irretrattabilità, ma non trasforma il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale in assenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • Per i tributi erariali, il termine di prescrizione va verificato in relazione alla natura del singolo credito e non può essere applicato in modo indistinto il termine quinquennale delle prestazioni periodiche, quando l’obbligazione tributaria abbia carattere autonomo e unitario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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