Sentenza del 08/02/2017 n. 416 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ - Cancellazione dal registro imprese - Assenza soggettività giuridica - Responsabilità del socio - Insussistente se Amministrazione non fornisce prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’appello dell’Amministrazione è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una domanda e su una contestazione nuove rispetto a quelle originariamente formulate. È stata quindi esclusa, in assenza di prova della distribuzione dell’attivo o di assegnazioni al socio, la responsabilità personale del socio per i debiti fiscali della società estinta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società era stata cancellata dal registro delle imprese e, ai sensi dell’art. 2495 c.c., aveva perso la soggettività giuridica. L’Amministrazione avrebbe quindi dovuto provare che, dopo l’estinzione, il socio aveva ricevuto una quota dell’attivo sociale oppure che gli erano state effettuate assegnazioni rilevanti ai fini fiscali. Tale prova non è stata fornita. Inoltre, soltanto in appello l’Ufficio ha prospettato una presunta distribuzione occulta di utili, introducendo una contestazione nuova, non contenuta nell’atto di accertamento.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione; i creditori sociali non soddisfatti possono agire nei confronti dei soci nei limiti di quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.
La cancellazione estingue la società e consente di agire contro i soci soltanto se l’ente impositore dimostra che essi hanno concretamente riscosso o ricevuto beni, somme o altre attribuzioni derivanti dalla liquidazione.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta automaticamente la responsabilità fiscale dei soci: l’Amministrazione deve provare il concreto beneficio patrimoniale ricevuto dal socio.
- La responsabilità del socio è normalmente limitata a quanto effettivamente riscosso o assegnato in sede di liquidazione; non può essere presunta sulla sola base della qualità di socio.
- Una contestazione nuova, come la presunta distribuzione occulta di utili, non può essere introdotta per la prima volta in appello se non era contenuta nell’atto impositivo originario.
- Nel giudizio tributario l’Amministrazione deve fondare la propria pretesa su fatti specificamente contestati e provati nell’atto di accertamento, non potendo modificarne sostanzialmente il titolo durante il processo.
- In casi analoghi è essenziale verificare sia la prova delle somme o dei beni ricevuti dal socio sia la corrispondenza tra la contestazione originaria e quella formulata in appello.
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