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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21581/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti, rispettivamente gestore e unico investitore di un fondo di investimento di diritto tedesco, hanno chiesto il rimborso della ritenuta alla fonte sui dividendi italiani relativi al 2003 (rimborso totale di €36.753,56 o, in subordine, differenziale di €6.125,59 corrispondente allo scarto tra la ritenuta del 15% applicata ai fondi esteri e l'imposta sostitutiva del 12,5% prevista per i fondi italiani). Hanno denunciato trattamento fiscale differenziato e discriminatorio rispetto a un omologo fondo residente italiano, in violazione del principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE). L'Amministrazione ha negato il rimborso sostenendo che le ricorrenti non avevano provato che, in concreto, la tassazione subita fosse effettivamente più gravosa rispetto a quella di un fondo italiano, tenendo conto delle diverse modalità di tassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (error iuris), ritenendo che la sentenza di appello avesse errato nel porre integralmente sull'istante l'onere di provare la disparità di trattamento e nel non tener conto dell'obbligo di interpretare la normativa convenzionale e nazionale alla luce del principio di libera circolazione dei capitali. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (in particolare C-540/2007 e C-156/17) e ha stabilito che, per il 2003, i dividendi distribuiti al fondo tedesco (le cui quote erano detenute esclusivamente da un investitore residente in Germania, Paese in white list) devono beneficiare dell'esenzione totale dall'imposta sostitutiva prevista dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 461/1997, interpretando l'art. 10 della Convenzione Italia-Germania in conformità al diritto UE. Conseguentemente la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso il merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo la domanda di rimborso totale. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 63, par.1

    «Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.»

    Principio di libera circolazione dei capitali applicabile anche alla verifica di legittimità di regimi fiscali e di convenzioni internazionali; norma guida per valutare la compatibilità di trattamenti fiscali differenziati

  • Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni, art. 10 (Dividendi)

    «...tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente... l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.»

    Fissa un limite massimo alla ritenuta alla fonte (15%) ma non impedisce che la norma nazionale sia interpretata in modo da evitare trattamenti discriminatori alla luce del diritto UE; non esclude il controllo di conformità al principio di libera circolazione dei capitali

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27, comma 3

    «La ritenuta è operata a titolo d'imposta... L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio... I soggetti non residenti... hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero...»

    Disciplina le ritenute sui dividendi e i presupposti e limiti del rimborso ai non residenti; è la norma nazionale che materialmente origina l'operatività della ritenuta oggetto di confronto

  • Legge 23 marzo 1983, n. 77, art. 9

    «I fondi comuni ... non sono soggetti alle imposte sui redditi... Sul risultato della gestione del fondo... la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento... a titolo di imposta sostitutiva.»

    Regime fiscale dei fondi italiani: imposta sostitutiva pari al 12,5% sul risultato di gestione (quadro di confronto con la tassazione dei fondi esteri)

  • D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 9, comma 4

    «Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione...»

    Prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva (12,5%) per i fondi residenti le cui quote sono sottoscritte esclusivamente da non residenti appartenenti a paesi white list; chiave per sostenere la disparità di trattamento rispetto ai fondi esteri

  • D.lgs. 24 settembre 1996, n. 239, art. 6, comma 1

    «[definizione dei soggetti non residenti considerati ai fini dell'art. 9] residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni...»

    Individua i requisiti soggettivi (residenza in Paesi white list) per l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 9 d.lgs. 461/1997

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, art. 31

    «Interpretazione secondo buona fede ed alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato»

    Criterio utilizzato per un'interpretazione adeguatrice della convenzione fiscale in conformità ai principi di diritto dell'Unione

  • Codice Civile, art. 2697

    Riferimento all'onere della prova: la sentenza di appello aveva posto sulla ricorrente l'onere di provare la concreta maggiore tassazione; la Cassazione ha richiamato i limiti e i princìpi applicabili all'onere della prova, anche in relazione alla normativa comunitaria

  • Codice di Procedura Civile, art. 384, comma 2

    Consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; utilizzato per decidere direttamente il rimborso

Massime di principio

  • Il trattamento fiscale previsto da una convenzione bilaterale (es. limite massimo della ritenuta) non esclude il controllo della sua compatibilità con il diritto dell'Unione: il giudice nazionale deve interpretare, se necessario, la normativa convenzionale e la norma interna in modo conforme ai principi UE (interpretazione adeguatrice).
  • Se un fondo residente italiano gode di esenzioni o regimi favorevoli (es. esenzione ex art. 9, comma 4, d.lgs. n. 461/1997) e un fondo non residente subisce una ritenuta più gravosa, ciò può costituire discriminazione vietata dall'art. 63 TFUE, salvo giustificazioni molto stringenti e comprovate.
  • La mera previsione di un'aliquota massima in una convenzione non impedisce all'ordinamento nazionale di applicare un'aliquota inferiore al fine di evitare discriminazioni; quindi l'aliquota convenzionale è un tetto, non un vincolo automatico di equivalenza.
  • L'onere della prova sui requisiti per beneficiare di un regime fiscale favorevole può essere richiesto dall'Amministrazione, ma non può essere imposto in modo da rendere impossibile o eccessivamente gravoso l'accesso al vantaggio per contribuenti non residenti; la proporzionalità degli oneri probatori deve rispettare la giurisprudenza CJEU.
  • La giustificazione basata sulla 'coerenza del sistema fiscale interno' è ammissibile solo se esiste un nesso diretto e specifico tra il vantaggio concesso in una fase e l'onere fiscale in una successiva fase; motivazioni generiche di tutela del gettito non sono sufficienti a legittimare una discriminazione.
  • In presenza di fatti non controversi e di chiari presupposti giuridici, il giudice può decidere il merito senza rinvio (art. 384 c.p.c.), concedendo il rimborso se la normativa interpretata alla luce del diritto UE lo impone.
  • Per evitare il rischio di ritenute discriminatorie sui dividendi, i gestori/investitori di fondi non residenti devono documentare con chiarezza i requisiti soggettivi per l'accesso ai regimi esenti (es. esclusività di sottoscrizione da non residenti e residenza in Paesi white list), ma l'amministrazione non può pretendere formalità irragiungibili.

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