Sentenza del 17/12/2018 n. 2879 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - subappalto edile - applicazione - reverse charge - inversione contabile - prova dei presupposti - spetta al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa commissione tributaria ha stabilito che l’onere della prova grava sul contribuente che ha applicato il reverse charge. In mancanza di una dimostrazione completa e puntuale dei requisiti normativi, l’applicazione dell’inversione contabile non può essere ritenuta legittima.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare il reverse charge a opere dichiarate come eseguite nell’ambito di subappalti edili. Poiché l’inversione contabile costituisce un regime eccezionale rispetto all’ordinaria applicazione dell’IVA, il contribuente deve dimostrare puntualmente la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. La prova deve essere documentale e deve riguardare, tra l’altro, la natura concreta dei servizi svolti, l’effettiva riconducibilità dell’operazione a un subappalto edile e i codici ATECO delle imprese coinvolte.
Norme richiamate
Disciplina IVA del reverse charge nei subappalti edili
L’inversione contabile è un regime eccezionale e può essere applicata soltanto quando l’operazione rientra esattamente nelle fattispecie previste dalla legge.
Massime di principio
- Chi applica il reverse charge deve dimostrare, con documentazione idonea, la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa.
- Non è sufficiente qualificare genericamente un rapporto come subappalto edile: occorre provare la natura effettiva delle prestazioni rese e il collegamento con l’attività edilizia prevista dalla legge.
- I contratti, le fatture, la descrizione dei servizi e i codici ATECO delle imprese coinvolte devono essere coerenti tra loro e documentare concretamente l’operazione.
- In caso di dubbio o di documentazione incompleta, il rischio dell’errata applicazione del reverse charge ricade sul contribuente che lo ha utilizzato.
- Prima di applicare l’inversione contabile è opportuno verificare sia i requisiti soggettivi delle parti sia quelli oggettivi relativi ai servizi effettivamente prestati.
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