CCNL Sanità e Servizi Assistenziali (Confsal - Confimpreseitalia)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 feb 2022 al 31 gen 2025
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Dipendenti del comparto privato sanitario e sociosanitario operanti, a tutti i livelli, in strutture quali centri di riabilitazione extraospedaliera ed ex art. 26 L. 833/1978, strutture di lungodegenza post acuta, centri di riabilitazione psichiatrica, presidi ambulatoriali di recupero funzionale, strutture sociosanitarie, RSA, case di riposo, residenze sanitarie flessibili, comunità assistenziali, educative e rieducative, case-famiglia, laboratori di analisi, centri diagnostici e polispecialistici, centri di emodialisi, unità speciali di assistenza prolungata o permanente, ulteriori strutture eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie, nonché servizi di trasporto infermi, trasporto sangue, servizi infermieristici e di personale ausiliario a favore di strutture ospedaliere e privati.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti del comparto privato sanitario e sociosanitario.
Validità contrattuale:
- Decorrenza: 01/02/2022
- Scadenza: 31/01/2025
Il testo risulta inoltre integrato dall'Accordo assistenza integrativa del 16/07/2026, con decorrenza 01/08/2026, che modifica la disciplina dell'assistenza sanitaria integrativa e l'E.D.R. sostitutivo.
Ambito di applicazione
Si applica ai lavoratori dipendenti impiegati nelle strutture sanitarie e sociosanitarie private, tra cui:
- centri di riabilitazione extraospedaliera;
- strutture ex art. 26 L. 833/1978;
- strutture di lungodegenza post acuta;
- centri psichiatrici, diurni e semiconvitto;
- RSA, case di riposo, residenze sanitarie flessibili;
- comunità assistenziali, educative e rieducative;
- laboratori di analisi e centri diagnostici;
- centri di emodialisi;
- servizi infermieristici, trasporto infermi e trasporto sangue.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- CONFIMPRESEITALIA
Organizzazioni sindacali
- FESICA-CONFSAL
- CONFSAL (con assistenza alla stipula)
Trattamento economico
Minimi mensili, E.D.R., bilateralità, assistenza integrativa e scatti
Numero mensilità: 13
Divisore orario: 173
Divisore giornaliero: 26
Tabella retributiva
| Livello | Minimo mensile conglobato | Scatto triennale | E.D.R. bilateralità | E.D.R. assistenza integrativa fino al 31/07/2026 | E.D.R. assistenza integrativa dal 01/08/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | € 2.200,00 | € 55,00 | € 30,00 | € 50,00 | € 40,00 |
| H | € 2.190,00 | € 50,00 | € 30,00 | € 25,00 | € 40,00 |
| G | € 1.960,00 | € 45,00 | € 30,00 | € 25,00 | € 40,00 |
| F | € 1.800,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 25,00 | € 40,00 |
| E | € 1.640,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 25,00 | € 40,00 |
| D | € 1.535,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 25,00 | € 40,00 |
| C | € 1.480,00 | € 25,00 | € 30,00 | € 25,00 | € 40,00 |
| B | € 1.448,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 25,00 | € 40,00 |
| A | € 1.350,00 | € 15,00 | € 30,00 | € 25,00 | € 40,00 |
Note:
- Il minimo mensile è la retribuzione nazionale conglobata, comprensiva di contingenza ed EAR.
- Gli scatti di anzianità sono 5 scatti triennali.
- L'E.D.R. bilateralità di € 30,00 spetta in caso di omesso versamento del contributo EBIL; è corrisposto per 13 mensilità, non è riproporzionabile per il part-time e non è utile ai fini di istituti legali e contrattuali, incluso il TFR.
- L'E.D.R. assistenza integrativa:
- fino al 31/07/2026 è pari a € 25,00 per i livelli H-A e € 50,00 per il Quadro, per 12 mensilità;
- dal 01/08/2026 è pari a € 40,00 per tutti i livelli ed è dovuto per tutte le mensilità previste dal CCNL.
- L'E.D.R. per assistenza integrativa rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo del TFR; non è riproporzionabile per il part-time.
Indennità di funzione per i Quadri
| Livello Quadro | Da 0 a 15 dipendenti | Da 16 a 50 dipendenti | Da 51 dipendenti in poi |
|---|---|---|---|
| QA | € 100,00 | € 200,00 | € 400,00 |
| QB | € 75,00 | € 150,00 | € 300,00 |
| QC | € 50,00 | € 100,00 | € 200,00 |
L'indennità di funzione spetta ai lavoratori con qualifica di quadro e assorbe ogni prestazione connessa alla qualifica, comprese quelle eccedenti l'orario normale.
Altre indennità economiche
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Indennità di cassa | 5% mensile della paga base nazionale |
| Indennità di coordinamento (livello F con funzione temporanea di coordinatore) | € 45,00 per 13 mensilità |
| Indennità speciale per personale direttivo non soggetto a limitazione d'orario | almeno 20% della paga base nazionale |
| Indennità di reperibilità | € 2,00 per ogni ora, turno ordinario di 12 ore |
| Reperibilità inferiore a 12 ore | proporzionale, con maggiorazione del 10% |
| Indennità trasfertisti | almeno 5% della quota giornaliera della retribuzione per ciascun giorno lavorato nel mese |
| Indennità di disponibilità nel lavoro intermittente | 20% della retribuzione mensile prevista per la mansione |
Assistenza sanitaria integrativa e bilateralità
Ente bilaterale EBIL
Il contributo mensile a favore di EBIL è pari a:
- € 7,00 a carico azienda;
- € 1,50 a carico lavoratore;
- per 12 mensilità;
- totale € 8,50 mensili;
- non riproporzionabile in caso di part-time.
In caso di omesso versamento, spetta al lavoratore un E.D.R. di € 30,00 lordi mensili per 13 mensilità, escluso dal TFR e dagli altri istituti.
Assistenza sanitaria integrativa fino al 31/07/2026
Il CCNL prevede iscrizione al Fondo SanARCom:
- lavoratori ordinari: € 12,00 mensili per 12 mensilità, di cui:
- € 10,00 a carico azienda;
- € 2,00 a carico lavoratore;
- quadri: € 34,00 mensili per 12 mensilità, di cui:
- € 30,00 a carico azienda;
- € 4,00 a carico lavoratore.
In caso di omissione contributiva:
- lavoratori ordinari: E.D.R. € 25,00 per 12 mensilità;
- quadri: E.D.R. € 50,00 per 12 mensilità.
Assistenza sanitaria integrativa dal 01/08/2026
Per effetto dell'accordo del 16/07/2026, il riferimento diventa OB Italia Salute:
- contributo mensile: € 15,00 per ciascun lavoratore, di cui:
- € 13,00 a carico impresa;
- € 2,00 a carico lavoratore;
- per 12 mensilità.
In caso di omesso versamento:
- E.D.R. € 40,00 lordi;
- corrisposto per tutte le mensilità previste dal CCNL;
- non assorbibile;
- incide su tutti gli istituti retributivi, anche indiretti e differiti, incluso il TFR;
- non riproporzionabile per il part-time.
Orario di lavoro
Orario ordinario
- 40 ore settimanali;
- distribuite su 5 o 6 giornate lavorative consecutive, secondo esigenze aziendali.
Flessibilità
È possibile superare l'orario contrattuale fino a 48 ore settimanali, con recupero nell'arco di 52 settimane.
Banca ore
Le ore di straordinario possono essere accantonate in banca ore. Il recupero deve avvenire entro 18 mesi dall'inizio dell'accumulo.
Lavoro notturno
È lavoro notturno quello svolto dalle 22:00 alle 06:00.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro supplementare part-time | 20% |
| Straordinario diurno dalla 41ª alla 48ª ora settimanale | 15% |
| Straordinario diurno oltre la 48ª ora settimanale | 20% |
| Lavoro notturno | 12% |
| Straordinario notturno | 50% |
| Lavoro festivo | 30% |
| Lavoro domenicale con riposo compensativo | 30% |
| Lavoro notturno festivo per personale in turni avvicendati | 15% |
| Lavoro discontinuo oltre l'orario normale pattuito | 25% |
Per il lavoro discontinuo la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 195.
Ferie, permessi e festività
Ferie
- 4 settimane annue;
- ragguagliate a 5 o 6 giorni lavorativi in base alla distribuzione settimanale dell'orario.
Permessi
| Istituto | Monte ore annuo |
|---|---|
| ROL | 28 ore |
| Ex festività soppresse | 32 ore |
I permessi non fruiti confluiscono nella Banca Ore Formazione e devono essere utilizzati entro i 12 mesi successivi per attività formative; trascorso tale termine, sono monetizzati con maggiorazione del 25%.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni retribuiti.
Permessi retribuiti per eventi familiari
- 3 giorni per evento in caso di decesso o documentata grave infermità di coniuge/unito civile, parente entro il secondo grado o convivente anagrafico;
- 2 giorni per evento in caso di decesso del suocero o della suocera.
Per assistenza disabili, cure invalidi e congedi per donne vittime di violenza si applica la normativa di legge richiamata dal CCNL.
Malattia e infortunio
Malattia e infortunio non sul lavoro
Periodo di comporto:
- 270 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni;
- 365 giorni di calendario per anzianità oltre 5 anni;
- in caso di più assenze, riferimento su arco di 24 mesi.
Trattamento economico:
- malattia/infortunio non sul lavoro fino a 7 giorni:
- 100% della retribuzione per i primi 3 giorni di carenza, limitatamente ai primi 2 eventi annui;
- dal 3° evento breve in poi, nessuna integrazione per i giorni di carenza, salvo ricovero ospedaliero;
- malattia oltre 7 giorni:
- 100% per i primi 3 giorni;
- 75% dal 4° al 20° giorno;
- 90%/100% secondo il testo contrattuale riportato dal 21° al 180° giorno. La sintesi di riferimento riporta il 100% dal 21° al 180° giorno.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Conservazione del posto:
- fino a guarigione clinica.
Trattamento economico:
- giornata dell'infortunio: 100% della quota giornaliera della normale retribuzione a carico del datore di lavoro;
- dal giorno successivo e fino al terzo giorno successivo all'evento: 60%;
- per i periodi successivi: trattamento previsto da INAIL.
Maternità e paternità
Si applica la normativa di legge, con integrazione contrattuale tale da garantire complessivamente:
- 80% della normale retribuzione durante i periodi di congedo di maternità/paternità.
Periodo di prova
| Livelli | Periodo di prova |
|---|---|
| Quadro A, B, C | 180 giorni di calendario |
| Livello H | 120 giorni |
| Livello G | 90 giorni |
| Livello E, F | 60 giorni |
| Livello C, D | 45 giorni |
| Livello A, B | 30 giorni |
Part-time
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla durata della prestazione.
Clausole elastiche e flessibili
- aumento della durata della prestazione entro il limite del 35% della prestazione annua concordata nei part-time verticali o misti;
- modifica della collocazione temporale con maggiorazione del 2% per le ore interessate.
Lavoro supplementare nel part-time
- consentito fino al 50% del normale orario di lavoro;
- la sintesi richiama una compensazione con maggiorazione del 15% in relazione alla previsione generale;
- il testo contrattuale specifica, per il lavoro supplementare svolto oltre l'orario concordato entro il normale orario, una maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria.
Computo numerico
I lavoratori part-time sono computati in proporzione all'orario concordato, con arrotondamento all'unità superiore in caso di decimale pari o superiore a 0,5.
Apprendistato professionalizzante
Durata massima per livello finale
| Inquadramento finale | Durata |
|---|---|
| Livello F | 36 mesi |
| Livello E | 36 mesi |
| Livello D | 36 mesi |
| Livello C | 36 mesi |
| Livello B | 24 mesi |
Trattamento economico
- prima metà del periodo: 2 livelli sotto quello finale;
- seconda metà del periodo: 1 livello sotto quello finale;
- per apprendistato finalizzato al livello B: nella prima metà l'inquadramento coincide con il livello A.
Formazione
Monte ore annuo minimo:
- 80 ore per livelli D, E, F;
- 60 ore per livelli B, C.
Limiti numerici
- in generale: 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato;
- se il datore non ha qualificati o ne ha meno di 3: massimo 3 apprendisti;
- aziende con almeno 10 dipendenti: massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati;
- obbligo di mantenimento in servizio di almeno il 70% degli apprendisti cessati nei 24 mesi precedenti per poter procedere a nuove assunzioni, salvo esclusioni previste.
Contratto PAL (Politica Attiva Lavoro)
Contratto a tempo indeterminato, anche part-time, destinato a inserimento/reinserimento, utilizzabile per i livelli da A a E.
Formazione
- almeno 80 ore nel primo biennio.
Retribuzione
| Periodo | Retribuzione base riconosciuta |
|---|---|
| Primi 12 mesi | 80% |
| Dal 13° al 24° mese | 90% |
| Dal 25° mese | 100% |
Lavoro a termine, somministrazione e intermittente
Tempo determinato
Limite numerico:
- massimo 40% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01/01 dell'anno di assunzione;
- per imprese fino a 4 dipendenti: sempre possibili fino a 2 contratti a termine.
Esclusioni dai limiti:
- avvio nuove attività per i primi 36 mesi;
- start-up innovative;
- sostituzioni;
- attività stagionali;
- specifici spettacoli/programmi/opere audiovisive;
- lavoratori over 50.
Diritto di precedenza nei contratti stagionali/intensificazione attività
Spetta a chi abbia lavorato a termine per oltre 6 mesi, da esercitare entro 3 mesi dalla cessazione; si estingue entro 1 anno.
Somministrazione
Limite massimo per unità produttiva:
- 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza.
Lavoro intermittente
- indennità di disponibilità: 20% della retribuzione mensile prevista per la mansione;
- limite di utilizzo: massimo 400 giornate in 3 anni solari presso lo stesso datore, oltre il quale il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.
Reperibilità
Il servizio di pronta disponibilità:
- ha durata ordinaria di 12 ore;
- dà diritto a € 2,00 per ogni ora;
- se inferiore, il compenso è proporzionale, con maggiorazione del 10%;
- durata minima del turno: 4 ore;
- massimo 12 giorni di disponibilità al mese per ciascun dipendente.
Trasferta e trasfertismo
Trasferta
Il lavoratore in trasferta ha diritto a:
- rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio;
- indennità chilometrica se usa mezzo proprio.
La diaria di secondo livello non si applica alle trasferte inferiori a 4 (come riportato nel testo/sintesi).
Trasfertismo
Il lavoratore trasfertista ha diritto:
- al rimborso delle spese documentate;
- a un'indennità giornaliera pari ad almeno il 5% della quota giornaliera della retribuzione per ciascun giorno lavorato nel mese.
Preavviso di dimissioni/licenziamento
| Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri A, B e C | 90 giorni | 120 giorni | 150 giorni |
| Livello G, H | 75 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| Livello E, F | 60 giorni | 75 giorni | 100 giorni |
| Livello C, D | 45 giorni | 60 giorni | 75 giorni |
| Livello A, B | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
I giorni di preavviso sono di calendario.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della L. 297/1982.
La base di calcolo comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, con esclusione di:
- rimborsi spese;
- indennità di trasferta e viaggio;
- E.D.R..
Classificazione del personale
Il sistema classificatorio è articolato in:
- 3 livelli Quadri: Quadro A, Quadro B, Quadro C;
- 8 livelli per personale sanitario, impiegati e operai: H, G, F, E, D, C, B, A.
Ulteriori elementi di rilievo
- Tredicesima mensilità: una mensilità da corrispondere entro il 22 dicembre, salvo rateizzazione mensile previo accordo.
- Pagamento della retribuzione: entro il 12 del mese successivo.
- Assistenza legale: spese a carico dell'impresa per circostanze intervenute nel corso del servizio.
- Divise e indumenti di lavoro: a carico dell'impresa quando obbligatori.
- Cambio appalto: previsione di disciplina specifica per il mantenimento dei livelli occupazionali, con limiti ed esclusioni espressamente previsti.
- Sicurezza sul lavoro: obbligo di adozione del defibrillatore anche ove non imposto dalla legge, con relativa formazione BLSD.
Accordi e rinnovi
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