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CCNL

CCNL Tessili e Moda (Confsal - Conflavoro)

CCNLD028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 feb 2022 al 31 gen 2026

Parti stipulanti

SindacatiFESICA-CONFSALCONFSAL
Datori di lavoroCONFLAVORO PMI

Sfera di applicazione

Si applica ai dipendenti delle aziende del settore Moda industria e, in particolare, alle aziende industriali per la produzione in serie di abbigliamento tradizionale, informale e sportivo; manifatturiere delle pelli, del cuoio e altre materie prime per la produzione di calzature, pelletterie, valigie e articoli affini; nonché alle attività tessili, abbigliamento, pelletteria e calzaturiero indicate dal contratto. La sintesi di riferimento lo indica per i dipendenti delle aziende Moda, Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina in modo unitario, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende del comparto Moda, Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento.

Validità contrattuale:

  • Decorrenza: 01/02/2022
  • Scadenza: 31/01/2026

Il testo risulta inoltre modificato da:

  • Accordo apprendistato del 01/08/2022
  • Accordo assistenza integrativa del 28/05/2026 con decorrenza 01/06/2026

Il contratto prevede che, salvo disdetta, continui a produrre effetti anche dopo la scadenza fino al rinnovo successivo.

Ambito di applicazione

Si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende industriali del settore moda e delle relative filiere, tra cui:

  • abbigliamento;
  • tessile;
  • pelli e cuoio;
  • calzature;
  • pelletteria;
  • accessori;
  • produzioni affini e collegate.

Parti firmatarie

Parte datoriale

  • CONFLAVORO PMI

Parte sindacale

  • FESICA-CONFSAL
  • CONFSAL (assistenza alla stipula)

Trattamento economico

Minimi retributivi mensili

La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

Livello01/02/202201/04/202201/01/202301/04/2023
Q2.173,502.199,002.230,502.265,00
12.050,002.074,002.104,002.136,50
21.925,001.947,001.975,002.005,50
31.803,001.824,001.850,501.878,50
41.715,001.735,001.760,001.787,00
5S1.676,001.695,501.720,001.746,00
51.638,501.657,501.681,501.707,50
6S1.591,001.610,001.633,001.658,00
61.556,501.574,501.597,501.622,00
71.237,501.252,001.270,001.289,50
Viaggiatori e piazzisti 1ª cat.1.852,501.875,001.903,001.933,00
Viaggiatori e piazzisti 2ª cat.1.748,001.769,001.795,001.823,50

Altri elementi retributivi

VoceImporto/criterio
Indennità di funzione Quadri52,00 euro mensili
E.A.R.25,00 euro
E.D.R.25,00 euro

Note su E.A.R. ed E.D.R.

  • E.A.R.: erogato per 13 mensilità; non utile ai fini del computo degli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR. Non è dovuto dalle imprese aderenti al sistema della bilateralità e in regola con i versamenti.
  • E.D.R.: spetta quando l'azienda omette il versamento previsto per gli enti/fondi indicati dal CCNL; secondo la sintesi, l'azienda che non versa al fondo di assistenza sanitaria integrativa è tenuta a riconoscere 25,00 euro lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL.

Elemento di garanzia retributiva

In assenza di contrattazione aziendale o territoriale, ai lavoratori in forza al 1° gennaio le imprese corrispondono con la retribuzione di gennaio di ogni anno:

  • 300,00 euro annui a titolo di elemento di garanzia retributiva.

Caratteristiche:

  • omnicomprensivo;
  • incide su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR;
  • riproporzionato in base ai mesi effettivamente lavorati;
  • per i part-time è riproporzionato in base all'orario contrattuale.

Premio di risultato

È demandato alla contrattazione aziendale ed è collegato a:

  • produttività;
  • redditività;
  • qualità;
  • efficienza;
  • innovazione.

Di norma viene corrisposto nell'anno successivo a quello di riferimento, salvo anticipazioni con conguaglio.

Scatti di merito o professionalità

Il CCNL non disciplina scatti automatici di anzianità, ma rinvia a uno specifico accordo aziendale per l'erogazione di importi collegati a:

  • merito;
  • professionalizzazione.

Gli eventuali scatti di anzianità già maturati restano acquisiti come trattamento di miglior favore.

Indennità di cassa

  • 5% della paga base nazionale conglobata.

Indennità per viaggiatori e piazzisti

  • Indennità di maneggio denaro: 6% dell'elemento retributivo nazionale in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Indennità di mansione

Per mansione speciale "utilitari o volanti" di 5° e 6° livello:

  • 10,22% di maggiorazione sull'elemento retributivo nazionale.

Retribuzioni ridotte

Il CCNL prevede retribuzioni ridotte:

  • per aziende di nuova costituzione, per massimo due anni;
  • per lavoratori di primo ingresso, nei primi due anni.

Riduzioni previste:

  • primo anno: -7,5%
  • secondo anno: -5%

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali su cinque o sei giorni.
  • Se l'orario è distribuito su 6 giorni, l'orario individuale è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.
  • Per i lavoratori discontinui: 45 ore settimanali.

Divisori convenzionali

VoceValore
Divisore orario173
Divisore giornaliero26
Mensilità13

Nei sistemi di orario su turni di 6 ore (6x6), la retribuzione oraria fino alle 40 ore settimanali si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 156.

Flessibilità e banca ore

È ammessa la flessibilità dell'orario con distribuzione su 6 giorni fino a:

  • 48 ore settimanali

con recupero nelle settimane precedenti o successive.

Le ore eccedenti non recuperate entro il 31/12 sono pagate con maggiorazione del:

  • 10%

La banca ore consente l'accantonamento di tutte le tipologie di straordinario. I riposi compensativi sono normalmente fruiti in gruppi di:

  • 4 o 8 ore.

Lavoro a squadre

Per il lavoro a squadre, compresa la mezz'ora di riposo, spetta una maggiorazione del:

  • 1,38%

della retribuzione contrattuale nazionale e degli elementi aggiuntivi aziendali mensili.

Maggiorazioni

Lavoro straordinario

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno prime 5 ore settimanali35%
Straordinario diurno ore successive45%
Straordinario notturno56%
Lavoro festivo38%
Straordinario festivo diurno61%
Straordinario festivo notturno66%

Lavoro notturno e domenicale/festivo

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno in genere44%
Lavoro notturno per turni 6x6 a rotazione38%
Lavoro notturno con assegnazione continuativa al turno di notte45,5%
Lavoro domenicale e festivo diurno38%
Lavoro domenicale e festivo notturno54%

Lavoro nel giorno di riposo settimanale

  • 25%

Ferie, festività e permessi

Ferie

  • 4 settimane annue.

Festività soppresse / ex festività

  • 32 ore annue di permessi retribuiti.

Viaggiatori e piazzisti

  • 7 giorni annui di riduzione della prestazione lavorativa.

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario.

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni complessivi retribuiti all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado o componente della famiglia anagrafica.

Malattia, infortunio e maternità

Malattia - periodo di comporto

  • 180 giorni di calendario per malattia continuativa in un anno solare;
  • 180 giorni per sommatoria nell'arco dei 36 mesi precedenti;
  • per gravi patologie: 720 giorni nell'arco di 48 mesi.

Per i lavoratori occupati nei negozi, showroom, spacci e altri spazi di vendita della filiera, con anzianità fino a 5 anni:

  • 6 mesi nell'arco di 18 mesi.

Malattia - trattamento economico

PeriodoTrattamento
Primi 3 giorni, per massimo 4 eventi annui60% della retribuzione lorda
Dal 4° al 45° giorno75% della retribuzione giornaliera lorda
Massimo indennizzabile dall'azienda45 giorni annui
Gravi patologie certificateintegrazione fino al 100% per massimo 180 giorni annui

Infortunio sul lavoro

  • copertura al 100% della retribuzione giornaliera per la giornata dell'infortunio;
  • integrazione a carico azienda fino al 100% della retribuzione lorda globale di fatto per un massimo di 180 giorni.

Maternità

Durante l'astensione obbligatoria:

  • indennità INPS + integrazione datoriale fino al 100% della normale retribuzione giornaliera.

Anche per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria o facoltativa è prevista integrazione fino al 100%.

Part-time

Trattamento

Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla prestazione ridotta.

Lavoro supplementare

  • maggiorazione del 10% sulla retribuzione di fatto.

Clausole elastiche

FattispecieMaggiorazione
Variazione della collocazione temporale2%
Variazione in aumento dell'orario10%

Apprendistato professionalizzante

La sintesi recepisce l'accordo del 01/08/2022.

Livelli di destinazione

  • dai Quadri al 6° livello.

Durata

Livelli di destinazioneDurata complessiva1° periodo2° periodo3° periodo
Q - 1° - 2° - 3° - 4°36 mesi15 mesi15 mesi6 mesi
5S - 5 - 6S - 636 mesi12 mesi18 mesi6 mesi

Trattamento retributivo apprendistato

PeriodoInquadramento/retribuzione
1° periododue livelli sotto
2° periodoun livello sotto
3° periodolivello di destinazione finale

Per gli apprendisti con destinazione finale ai livelli 6S e 6:

  • inquadramento al livello finale già dall'inizio del secondo periodo.

Limiti numerici

I limiti sono quelli previsti dal D.Lgs. 81/2015.

Tempo determinato e stagionali

Durata massima

  • 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi.
  • Possibile un ulteriore contratto una sola volta per massimo 12 mesi presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Proroghe

  • massimo 4 proroghe nei 24 mesi.

Prosecuzione oltre la scadenza

ProsecuzioneMaggiorazione
Fino al 10° giorno successivo20%
Giorni successivi40%

Il rapporto si trasforma a tempo indeterminato:

  • oltre il 30° giorno se il contratto è inferiore a 6 mesi;
  • oltre il 50° giorno negli altri casi.

Limite numerico contratto a termine

  • massimo 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
  • nelle unità produttive fino a 5 dipendenti: possibile comunque assumere fino a 3 lavoratori a termine.

Esenzioni dai limiti quantitativi

Tra i casi esenti:

  • avvio nuove attività;
  • commesse predeterminate;
  • sostituzione assenti;
  • attività stagionali;
  • lavoratori over 50;
  • lavoratori con contratto di reinserimento.

Sanzioni per superamento dei limiti

ViolazioneSanzione
fino a 1 lavoratore oltre limite20% della retribuzione per mese o frazione superiore a 15 giorni
oltre 1 lavoratore oltre limite50% della retribuzione per mese o frazione superiore a 15 giorni

Diritto di precedenza

Per assunzioni a tempo indeterminato nei successivi 12 mesi, se il lavoratore:

  • ha lavorato per più di 6 mesi;
  • manifesta la volontà entro 6 mesi dalla cessazione.

Per attività stagionali:

  • richiesta entro 3 mesi;
  • diritto estinto dopo 1 anno.

Attività stagionali individuate dal CCNL

Tra le principali:

  • campagne vendita in showroom;
  • fiere e mostre in Italia e all'estero;
  • temporary store e negozi stagionali;
  • attività legate a flussi turistici stagionali.

I contratti stagionali sono esenti dai limiti quantitativi.

Somministrazione

Limite numerico:

  • massimo 20% annuo dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio,

con esclusione dei contratti per:

  • avvio nuove attività;
  • sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Preavviso

Dipendenti

LivelloFino a 5 anniDa 5 a 10 anniOltre 10 anni
Quadri e 1° livello60 giorni90 giorni120 giorni
2° e 3° livello30 giorni45 giorni60 giorni
4° e 5° livello20 giorni30 giorni45 giorni
6° e 7° livello7 giorni10 giorni20 giorni

I termini sono di calendario.

Viaggiatori e piazzisti

Anzianità di servizio1ª categoria2ª categoria
Fino a 5 anni1 mese e mezzo1 mese
Da 6 a 10 anni2 mesi1 mese e mezzo
Oltre 10 anni3 mesi2 mesi

TFR

Si applica la disciplina della Legge n. 297/1982.

Elementi utili al calcolo annuo del TFR, se effettivamente riconosciuti:

  • minimo tabellare conglobato;
  • aumenti periodici/scatti maturati;
  • superminimi e aumenti di merito continuativi;
  • salario integrativo aziendale;
  • indennità di turno continuativa;
  • indennità di maneggio denaro continuativa;
  • tredicesima.

Nel testo completo sono richiamate anche provvigioni e incentivi continuativi per le figure interessate.

Assistenza sanitaria integrativa e bilateralità

Fondo sanitario integrativo

Il fondo previsto dal CCNL è FONDOSANI.

Disciplina originaria richiamata dal testo

Contributo mensile obbligatorio:

  • 12,50 euro per lavoratore, di cui:
    • 11,50 euro a carico azienda
    • 1,00 euro a carico lavoratore

per 12 mensilità.

Quota annuale di iscrizione aziendale originaria:

Organico aziendaleQuota annua
fino a 550,00 euro
da 6 a 15100,00 euro
da 16 a 30150,00 euro
da 31 a 40250,00 euro
da 41 a 50300,00 euro
oltre 50350,00 euro

In caso di omissione del versamento:

  • spettano al lavoratore 25,00 euro lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL.

Modifica dal 01/06/2026

L'accordo del 28/05/2026 prevede, dal 01/06/2026:

  • contributo mensile obbligatorio complessivo di 14,50 euro, di cui:
    • 13,50 euro a carico azienda
    • 1,00 euro a carico lavoratore
  • quota annuale di adesione assorbita nell'importo mensile;
  • versamento con codice F24 "SANI";
  • resta l'obbligo di corrispondere 25,00 euro lordi al lavoratore in caso di mancato versamento.

Ente bilaterale EBIASP

Contributo mensile:

  • 7,50 euro, di cui:
    • 6,50 euro a carico azienda
    • 1,00 euro a carico lavoratore

In caso di omissione del versamento:

  • spetta al lavoratore un E.D.R. di 25,00 euro lordi mensili, per tutte le mensilità previste dal CCNL, non utile ai fini degli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.

Altri istituti rilevanti

Periodo di prova

  • 6 mesi per Quadri e 1° livello;
  • 3 mesi per gli altri livelli.

Per i contratti a termine:

  • non oltre il 50% della durata del primo contratto.

Diritto allo studio

  • fino a 150 ore pro capite nel triennio.

Congedi per formazione

  • fino a 11 mesi per lavoratori con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda.

Trasferte

Al lavoratore in trasferta spettano rimborsi e/o diaria secondo regolamento o contrattazione aziendale.

Viaggiatori e piazzisti - diaria e mancato viaggio

Se non inviati in viaggio per il periodo convenuto:

  • 2/5 della diaria se residenti nella stessa sede dell'azienda;
  • ulteriori maggiori spese riconoscibili se residenti altrove con consenso aziendale.

Inquadramento professionale

Il CCNL prevede una classificazione articolata in:

  • Quadri;
  • 1° livello;
  • 2° livello;
  • 3° livello;
  • 4° livello;
  • 5° livello super;
  • 5° livello;
  • 6° livello super;
  • 6° livello;
  • 7° livello.

Il testo contiene un'ampia elencazione di declaratorie ed esemplificazioni per i diversi comparti della filiera moda/tessile.

Sintesi finale operativa

Gli elementi più caratterizzanti del contratto sono:

  • validità 01/02/2022 - 31/01/2026;
  • comparto Moda / Tessile / Pelletteria / Calzaturiero / Abbigliamento;
  • 13 mensilità;
  • orario ordinario di 40 ore settimanali;
  • sistema di flessibilità, banca ore e ampia disciplina delle maggiorazioni;
  • elemento di garanzia retributiva di 300,00 euro annui in assenza di contrattazione di secondo livello;
  • disciplina dell'apprendistato aggiornata con accordo del 01/08/2022;
  • fondo sanitario FONDOSANI e bilateralità EBIASP con meccanismi sostitutivi di 25,00 euro in caso di omissione contributiva.

Accordi e rinnovi

CCNL del 24/01/2022Accordo Apprendistato del 01/08/2022Accordo assistenza integrativa del 28/05/2026

Testo integrale

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