Ordinanza n. 504/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, – del provvedimento, emesso dalla Prefettura di Massa e Carrara in data -OMISSIS- e notificato in pari data con atto di cui al Prot. n. -OMISSIS-, recante il rigetto dell’istanza di revoca/annullamento d’ufficio in autotutela amministrativa del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti di cui al Prot. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-; – nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio dell'istanza di revoca o annullamento d'ufficio in autotutela del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Massa e Carrara ha respinto l'istanza di revoca o annullamento d'ufficio del precedente divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né gli elementi fattuali posti a fondamento dell'istanza di autotutela e del diniego.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego prefettizio. Ha ritenuto che l'esigenza cautelare potesse essere adeguatamente tutelata mediante la fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 12 novembre 2026. Non è stata quindi concessa né negata una sospensione espressa dell'atto sulla base di una valutazione articolata di fumus boni iuris e periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Rilevato che l’esigenza cautelare rappresentata da parte ricorrente può essere adeguatamente tutelata con la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante una distinta misura sospensiva, attraverso la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito quando ciò sia ritenuto adeguato rispetto all'esigenza cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
l’esigenza cautelare rappresentata da parte ricorrente può essere adeguatamente tutelata con la fissazione dell’udienza di merito
Il giudice può definire la risposta all'esigenza cautelare fissando l'udienza di merito, senza pronunciarsi con una sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Quando l'esigenza cautelare può essere adeguatamente soddisfatta dalla sollecita trattazione del merito, il giudice amministrativo può fissare l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una distinta misura cautelare sospensiva.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una determinazione cautelare interlocutoria e non implica, di per sé, una valutazione definitiva sulla fondatezza dell'impugnazione o sulla legittimità dell'atto amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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