Regolamento (UE) 2025/243
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/243 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce diversi modelli di certificato sanitario contenuti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, per adeguarli a modifiche intervenute nella normativa di base sulla sanità animale e nelle norme su specifiche malattie. L’intervento recepisce, in particolare, gli aggiornamenti relativi alle prescrizioni per l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV) e alla disciplina dei caprini geneticamente resistenti alla scrapie classica. Le nuove versioni dei modelli riguardano bovini, ovini, caprini, camelidi, cervidi, altri ungulati detenuti e il materiale germinale ovino-caprino. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile.
Aggiornamento dei modelli di certificati sanitari per i movimenti intra-UE di bovini, ovini, caprini, camelidi, cervidi, altri ungulati e di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini.
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, per le quali il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 prevede modelli di certificati sanitari o sanitari/ufficiali. Le modifiche riguardano in particolare i modelli relativi a bovini, ovini e caprini, camelidi, cervidi, altri ungulati detenuti, nonché sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini raccolti o prodotti dopo il 20 aprile 2021. Non sono introdotte deroghe territoriali autonome: il regolamento aggiorna gli allegati e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; per l’Irlanda del Nord opera il rinvio ai riferimenti dell’Unione secondo il Quadro di Windsor.
Aggiornamento dei modelli di certificati sanitari per i movimenti intra-UE di animali terrestri e materiale germinale
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per sostituire alcuni modelli di certificati sanitari utilizzati per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. L’intervento è motivato dall’esigenza di allineare i modelli a modifiche normative sopravvenute in materia di sanità animale, in particolare per l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV) e per la disciplina della scrapie classica nei caprini geneticamente resistenti.
Base giuridica e contesto
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 146, paragrafo 2, e dell’articolo 162, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/429, nonché dell’articolo 90, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Nei considerando si chiarisce che il regolamento (UE) 2021/403 stabilisce i modelli di certificati sanitari o sanitari/ufficiali e le dichiarazioni per i movimenti intra-UE di animali terrestri e del materiale germinale, e che alcuni di tali modelli devono essere aggiornati per coerenza con la normativa sostanziale di riferimento.
Modelli sostituiti e categorie interessate
L’allegato I del regolamento (UE) 2021/403 è modificato sostituendo integralmente i modelli contenuti nei capitoli:
- 1: bovini non destinati alla macellazione, modello "BOV-INTRA-X";
- 5: ovini e caprini non destinati alla macellazione, modello "OV/CAP-INTRA-X";
- 9: camelidi non destinati alla macellazione, modello "CAM-INTRA-X";
- 11: cervidi non destinati alla macellazione, modello "CER-INTRA-X";
- 13: altri ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi non destinati alla macellazione, modello "OTHER-UNGULATES-INTRA-X".
Per questi modelli vengono aggiornate sia la parte I, relativa alla descrizione della partita, sia la parte II, relativa alla certificazione sanitaria, oltre alle note di compilazione. I certificati continuano a richiedere l’intervento di un veterinario ufficiale e la compilazione conforme alle note del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
Aggiornamenti sanitari principali nei modelli per animali terrestri
Nei nuovi modelli per bovini, ovini, caprini, camelidi, cervidi e altri ungulati si ritrovano, in forma armonizzata, le attestazioni relative a:
- identificazione individuale degli animali, con rinvii agli articoli pertinenti del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- permanenza continuativa nello stabilimento di origine per almeno 30 giorni prima della partenza, o dalla nascita se l’animale è più giovane;
- assenza di contatti con animali di stato sanitario inferiore o con animali provenienti da paesi terzi/territori entrati nell’Unione nei 30 giorni precedenti;
- assenza di segni clinici nelle 24 ore precedenti la partenza;
- assenza di focolai o condizioni sanitarie rilevanti per brucellosi, complesso Mycobacterium tuberculosis, rabbia, carbonchio ematico, surra, febbre catarrale degli ovini, EHDV e, a seconda della specie, altre malattie specifiche;
- possibilità di movimentazione da zone o stabilimenti soggetti a restrizioni solo se ricorrono deroghe, misure di riduzione dei rischi, programmi di eradicazione o autorizzazioni dello Stato membro di destinazione, con obblighi di comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri.
Prescrizioni specifiche su EHDV e febbre catarrale degli ovini
Una parte rilevante delle modifiche riguarda l’allineamento delle attestazioni relative alla malattia emorragica epizootica (EHDV) e alla febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24). I modelli aggiornati includono opzioni alternative basate su:
- assenza di segnalazioni nell’area di riferimento (ad esempio in un raggio di 150 km) per i due anni precedenti;
- permanenza in zona stagionalmente indenne per periodi minimi di 60, 28 o 14 giorni, con test sierologici o PCR negativi eseguiti secondo i tempi richiesti;
- mantenimento degli animali in stabilimenti protetti dai vettori, con analoghi periodi e controlli diagnostici;
- vaccinazione con vaccini idonei, rispetto del periodo di immunità previsto dalle specifiche del vaccino e, nei casi indicati, esito negativo di test PCR;
- movimenti autorizzati dallo Stato membro di destinazione, previa informazione alla Commissione e agli altri Stati membri;
- ulteriore applicazione delle prescrizioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento delegato (UE) 2020/688, con rinvii anche all’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2020/689 nei casi pertinenti.
Nel capitolo sui bovini, le modifiche recepiscono le nuove prescrizioni sulla EHDV; nei modelli per ovini e caprini si aggiornano anche le condizioni collegate alla resistenza genetica dei caprini alla scrapie classica, mediante rinvio al regolamento (CE) n. 999/2001 come modificato dal regolamento (UE) 2024/887.
Scrapie classica e caprini geneticamente resistenti
Nei modelli per bovini e soprattutto nei modelli per ovini e caprini e per il materiale germinale ovino-caprino, il regolamento aggiorna le formulazioni relative alla scrapie classica. Per gli spostamenti destinati a Stati membri o zone con status di rischio trascurabile o con programmi nazionali approvati di lotta contro la scrapie, sono richiamate le condizioni dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001. Per i caprini, le nuove formulazioni tengono conto dei profili genetici resistenti, richiamando gli alleli K222, D146 e S146.
Certificati per sperma, ovociti ed embrioni ovini e caprini
I capitoli 30 e 33 sostituiscono i modelli di certificato per lo sperma e per ovociti/embrioni di ovini e caprini spediti tra Stati membri. I nuovi testi disciplinano in dettaglio:
- il riconoscimento e l’inserimento in registro del centro di raccolta dello sperma o del gruppo di raccolta/produzione di embrioni;
- le condizioni strutturali e operative previste dal regolamento delegato (UE) 2020/686;
- la provenienza degli animali donatori da stabilimenti indenni o comunque conformi ai requisiti relativi a brucellosi, complesso Mycobacterium tuberculosis, surra, epididimite ovina, afta epizootica, febbre catarrale degli ovini e EHDV;
- le condizioni di quarantena, le prove diagnostiche pre-raccolta, le prove di routine annuali e i test pre-spedizione;
- i requisiti di sigillatura, numerazione dei contenitori, pulizia e disinfezione o sterilizzazione dei recipienti, nonché l’uso di agenti criogeni non precedentemente impiegati per altro materiale nei casi previsti;
- per lo sperma, le condizioni sull’uso di antibiotici e il mantenimento del prodotto a 5 °C per almeno 45 minuti, o con combinazione tempo-temperatura equivalente, dopo l’aggiunta degli antibiotici;
- per gli ovociti e gli embrioni, le condizioni relative alla tipologia del materiale germinale, alle tecniche di produzione, al lavaggio con tripsina per gli embrioni congelati, e alla compatibilità con lo sperma utilizzato per la fecondazione.
Regole di compilazione, validità e note operative
I modelli confermano che il certificato sanitario è valido per 10 giorni dalla data di rilascio, con possibile proroga per la durata del trasporto via mare o per via navigabile. Le note operative precisano la compilazione delle caselle, in particolare per luogo di spedizione, luogo di destinazione, documenti di accompagnamento, numero di identificazione, marchi dei contenitori e prove diagnostiche. È inoltre ribadito che, nel contesto dell’Irlanda del Nord, i riferimenti all’Unione si intendono fatti anche al Regno Unito in forza del Quadro di Windsor.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/403
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 conformemente all’allegato del regolamento. In pratica, vengono sostituiti i modelli dei capitoli 1, 5, 9, 11, 13, 30 e 33.
Aggiornamento dei modelli BOV-INTRA-X, OV/CAP-INTRA-X, CAM-INTRA-X, CER-INTRA-X e OTHER-UNGULATES-INTRA-X
I capitoli 1, 5, 9, 11 e 13 dell’allegato I sono sostituiti con nuovi modelli di certificato per i movimenti tra Stati membri di bovini, ovini e caprini, camelidi, cervidi e altri ungulati detenuti non destinati alla macellazione. Le nuove versioni aggiornano gli obblighi e le opzioni di attestazione sanitaria, incluse le prescrizioni relative a EHDV, febbre catarrale degli ovini, scrapie classica e altre malattie elencate.
Aggiornamento dei modelli per sperma ovino-caprino
I capitoli 30 e 33 sono sostituiti per i movimenti tra Stati membri di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini raccolti o prodotti dopo il 20 aprile 2021. I modelli riflettono le regole su provenienza, raccolta, trasformazione, immagazzinamento, sigillatura, identificazione e requisiti sanitari dei donatori e dei centri/gruppi autorizzati.
Recepimento di modifiche sulla malattia emorragica epizootica e sulla scrapie
I considerando spiegano che le modifiche ai modelli sono necessarie per riflettere gli aggiornamenti del regolamento delegato (UE) 2020/688 introdotti dal regolamento delegato (UE) 2024/3160 in materia di EHDV e le modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001 introdotte dal regolamento (UE) 2024/887 con riguardo ai caprini geneticamente resistenti ai ceppi di scrapie classica.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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