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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 15832 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Puglia che aveva annullato la cartella TARSU relativa al 2008. Ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che una precedente sentenza definitiva relativa agli anni 2002-2004 avesse efficacia di giudicato esterno; (2) violazione della disciplina sui rifiuti, sostenendo che il Comune avesse assimilato determinati rifiuti speciali agli urbani e attivato la raccolta differenziata, sicché l'autosmaltimento non avrebbe escluso l'obbligo tributario; (3) violazione della disciplina TARSU sulle riduzioni, sostenendo che, anche in caso di raccolta irregolare o autosmaltimento, non spettasse l'esenzione totale, ma al più una riduzione del tributo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: il precedente giudicato relativo ad altre annualità e ad atti diversi non si estendeva automaticamente al 2008, non trattandosi di un elemento permanente e inderogabile della fattispecie. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo. Ha chiarito che gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e che, per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, l'autosmaltimento non comporta automaticamente l'esenzione dalla TARSU, ma può dare diritto a una riduzione proporzionata alla quantità effettivamente avviata al recupero. Occorre tuttavia verificare in concreto se nel 2008 il servizio comunale fosse effettivamente istituito, attivato e concretamente utilizzabile. Se il servizio era irregolare, spetta una riduzione; se il contribuente non aveva alcuna concreta possibilità di utilizzarlo, la tassa non è dovuta. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato esterno relativo a una diversa annualità tributaria opera soltanto per elementi costitutivi permanenti o condizionanti della fattispecie e non si estende automaticamente quando riguardi atti, periodi d'imposta o accertamenti di fatto differenti.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59

    Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento, il tributo è dovuto in misura ridotta.

    L'inefficienza o l'irregolarità del servizio non determina automaticamente l'esenzione, ma una riduzione del tributo, purché l'utente abbia avuto una concreta possibilità di utilizzare il servizio.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3

    Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali.

    L'esclusione di superfici dalla tassazione riguarda le aree in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, non le superfici che producono rifiuti speciali assimilati agli urbani.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21, comma 2, lett. g), 21, comma 7, 38 e 43, comma 2

    Dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

    Gli imballaggi terziari sono soggetti a un regime speciale e non possono essere assimilati ai rifiuti urbani né conferiti al normale circuito comunale. Gli imballaggi secondari possono essere conferiti al servizio pubblico soltanto mediante raccolta differenziata, ove attivata. L'avvio al recupero dei rifiuti assimilati può comportare l'esonero dalla privativa comunale, ma non necessariamente l'esenzione dal tributo.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 221

    I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

    Per gli imballaggi, in particolare quelli secondari e terziari, la gestione ambientale e i relativi costi gravano sui produttori e utilizzatori secondo il regime speciale previsto dalla normativa.

  • D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7

    La tariffa può essere ridotta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore.

    L'avvio diretto al recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani non determina automaticamente l'esenzione dalla TARSU, ma può fondare una riduzione tariffaria calcolata in concreto e proporzionata alla quantità effettivamente recuperata, purché il servizio pubblico sia istituito e utilizzabile.

Massime di principio

  • Una precedente sentenza relativa ad altri anni d'imposta non vincola automaticamente il giudizio successivo: il giudicato tributario si estende solo a elementi permanenti e realmente identici, non a valutazioni di fatto riferite a periodi o atti diversi.
  • Gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani mediante regolamento comunale; le disposizioni comunali incompatibili con il divieto legale devono essere disapplicate dal giudice tributario.
  • La produzione e l'autosmaltimento di rifiuti speciali non comportano sempre l'esenzione dalla TARSU. Occorre distinguere tra rifiuti speciali non assimilabili, per i quali può essere esclusa la superficie interessata, e rifiuti speciali assimilati, per i quali normalmente resta il tributo ma può spettare una riduzione.
  • Il contribuente che chiede l'esclusione o la riduzione deve indicare e provare con precisione le superfici interessate, la tipologia e quantità dei rifiuti prodotti, il loro effettivo avvio al recupero e l'impossibilità o irregolarità del servizio pubblico.
  • Per stabilire la misura del tributo occorre verificare concretamente se il servizio comunale fosse istituito, attivato, dotato dei mezzi necessari e concretamente utilizzabile nell'anno considerato.
  • Se il servizio era attivo ma irregolare, normalmente spetta una riduzione e non l'esenzione totale; se il servizio non era concretamente utilizzabile, può venire meno l'obbligo di pagamento.

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