Cassazione Penale, Sentenza n. 25791/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato già condannato in primo grado e poi integralmente confermato in sede di rinvio dalla Corte di appello di Cagliari, limitatamente alla verifica della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il fatto contestato è quello di evasione ex art. 385 c.p. L'imputato ricorreva per cassazione contro la nuova decisione di appello deducendo: 1) manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova per invenzione, perché la Corte di merito avrebbe fatto riferimento a inesistenti pregresse memorie difensive e ad analoghe violazioni avvenute nell'agosto 2018, con un richiamo riferito a una "imputata" ritenuto indice di un errore di importazione del testo; 2) violazione degli artt. 24, comma 2, 27, comma 2, 11, comma 2, Cost. e dell'art. 131-bis c.p., per travisamento della prova per omissione e mancata considerazione di elementi decisivi ai fini della minima offensività, in particolare l'esiguo arco temporale dell'allontanamento dal luogo di detenzione/controllo (circa sei minuti) e il fatto che la sorella lo avrebbe trovato già a casa alle 10:15; inoltre censurava l'uso, contra reum, della mancata ammissione del fatto e delle ragioni del comportamento, ritenuta lesiva dei presidi contro l'auto-incriminazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. La Corte ha rilevato che il giudice di rinvio non aveva dato corretta esecuzione al precedente annullamento rescindente: aveva valorizzato precedenti penali dell'imputato senza spiegare perché fossero omogenei per medesima indole rispetto al reato di evasione, e aveva inoltre fondato il diniego della particolare tenuità anche su elementi estranei o comunque non chiariti, facendo impropriamente leva sulla mancata confessione dell'imputato. Secondo la Cassazione, la valutazione ex art. 131-bis richiede un esame complessivo e motivato di tutte le peculiarità del fatto concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., senza arrestarsi a formule apodittiche o a rilievi non pertinenti. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
È il reato oggetto di condanna, ossia l'evasione.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità va valutata con riferimento a tutte le peculiarità del fatto concreto; il diniego deve essere motivato in modo non apodittico e non può fondarsi su elementi non pertinenti o non dimostrati.
art. 133 c.p.
Costituisce il parametro di riferimento per la valutazione complessa della particolare tenuità del fatto, in relazione a modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
art. 611, comma 1, c.p.p.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.
art. 24, comma 2, Cost.
Invocato dalla difesa in relazione ai presidi contro l'auto-incriminazione.
art. 27, comma 2, Cost.
Invocato dalla difesa nel contesto delle garanzie di non colpevolezza fino a condanna definitiva.
art. 11, comma 2, Cost.
Richiamato dalla difesa, ma non risulta decisivo nella ratio della decisione.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e concreta di tutte le peculiarità della vicenda, non essendo sufficiente un richiamo apodittico alla gravità del fatto o alla lesione del bene giuridico.
- Nel giudizio sull'art. 131-bis c.p. il giudice deve utilizzare i criteri dell'art. 133 c.p. come parametri effettivi di valutazione; un motivato diniego presuppone l'esame congiunto di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
- La mera esistenza di precedenti penali non basta, da sola, a escludere la particolare tenuità: occorre verificare se essi siano riconducibili a reati della stessa indole oppure se sussistano condotte plurime, abituali o reiterate rilevanti ai sensi dell'art. 131-bis, comma 4, c.p.
- Ai fini della valutazione di abitualità ostativa alla particolare tenuità, i precedenti devono essere specificamente messi in relazione con il reato per cui si procede, spiegando perché manifestino una medesima indole e non essendo sufficiente un generico elenco di condanne pregresse.
- Il giudice non può fondare il diniego della particolare tenuità su elementi estranei al compendio probatorio o su rilievi concernenti la mancata confessione dell'imputato, perché la valutazione deve poggiare esclusivamente sulle risultanze processuali e non su pretese omissioni del foro interno dell'imputato.
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