Sentenza del 29/04/2015 n. 8658 - Corte di Cassazione
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE - Assoggettabilità all'imposta - Cartelli indicanti marchi delle aziende produttrici di aereogeneratori - Assoggettabilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR della Puglia che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi all’imposta comunale sulla pubblicità per gli anni 2003-2006, riguardanti i marchi delle aziende produttrici “V.” e “I.” stampigliati su sessanta aerogeneratori. Con il primo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 507/1973, anche in relazione all’art. 2569 c.c., sostenendo che i marchi, collocati sulle navette in cima alle torri, erano idonei a promuovere il nome e i prodotti delle imprese. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione, perché la CTR aveva fondato l’esclusione dall’imposta su argomenti incongrui o contraddittori relativi alle dimensioni, alla collocazione e alla visibilità delle scritte.
La decisione
La Cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per gli accertamenti di merito e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La CTR aveva ritenuto irrilevante la grandezza delle scritte perché giustificata dall’altezza delle torri, e aveva escluso una sufficiente visibilità per la collocazione in zona a traffico ridotto e perché le scritte erano percepibili soprattutto di giorno. La Cassazione ha giudicato tali ragioni non decisive: la collocazione in una zona a vocazione eolica non è incongrua rispetto alla possibile pubblicità dei componenti delle torri, e la visibilità diurna non esclude di per sé l’imponibilità. Non è stata però decisa definitivamente l’assoggettabilità dei marchi: il giudice di rinvio deve svolgere i necessari accertamenti di merito.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5
l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili, quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno adoperato risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa e non abbia soltanto una mera finalità distintiva.
Il marchio apposto su un bene strumentale non è automaticamente escluso dall’imposta. È imponibile se, considerate collocazione, caratteristiche e modalità d’uso, è oggettivamente idoneo a far conoscere a un pubblico indeterminato il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa, oltre la mera funzione distintiva.
Massime di principio
- La mera circostanza che un marchio sia apposto su un bene strumentale dell’impresa non basta a escludere l’imposta sulla pubblicità: occorre valutare concretamente la sua funzione e la sua idoneità promozionale.
- Per stabilire l’imponibilità rilevano la collocazione in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, le caratteristiche del supporto e le modalità d’uso; non è necessario che il messaggio abbia come unico o prevalente scopo la promozione commerciale.
- La collocazione in una zona a traffico ridotto o la visibilità limitata alle ore diurne non escludono, da sole, l’imponibilità. Sono circostanze da valutare nel complesso, senza trasformarle in condizioni automaticamente decisive.
- La sentenza di cassazione con rinvio non determina definitivamente il tributo dovuto: il giudice di rinvio deve compiere gli accertamenti di merito sulla concreta idoneità pubblicitaria del segno.
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