Cassazione Civile, Ordinanza n. 04983/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura ablatoria avviata per la realizzazione di una strada provinciale su terreni di proprietà privata. Il proprietario aveva già ottenuto in un precedente giudizio la determinazione dell’indennità di occupazione e poi, dopo la declaratoria di cassazione con rinvio di una precedente sentenza d’appello, ha riassunto il giudizio chiedendo: il riconoscimento dell’efficacia di giudicato sugli accertamenti già compiuti, la conferma dell’edificabilità dei terreni, la liquidazione della giusta indennità di espropriazione, dell’indennità per i soprassuoli, dell’indennità di occupazione e del deprezzamento delle aree residue, oltre alla rivalutazione/risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria. La Corte d’appello, all’esito di c.t.u., ha invece qualificato le aree come non edificabili in base alla destinazione urbanistica a viabilità, ha determinato il valore venale sulla base di atti di comparazione relativi a terreni agricoli, ha riconosciuto solo in parte il deprezzamento di talune porzioni residue, ha ritenuto il valore del soprassuolo già compreso nel valore del suolo e ha negato il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. Il ricorrente ha proposto cinque motivi per violazione di norme in tema di indennità di espropriazione, indennità per aree residue, indennità di occupazione, soprassuoli e maggior danno da ritardo nel pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto il criterio adottato dalla Corte d’appello per la qualificazione delle aree come non edificabili, fondato sull’edificabilità legale e sulla destinazione urbanistica a viabilità; ha escluso che potesse attribuirsi rilievo decisivo alla pretesa edificabilità di fatto o a precedenti titoli edilizi, rilevando che il ricorso non censurava adeguatamente gli accertamenti di merito. Ha inoltre escluso che fosse censurabile in cassazione la valutazione di fatto sul deprezzamento delle aree residue, essendo preclusa una rivalutazione del merito. Ha respinto la censura sull’indennità di occupazione perché dipendente dai motivi precedenti. Ha ritenuto infondata la domanda di autonoma indennità per soprassuoli, in quanto il loro valore era già compreso nel calcolo del valore del suolo agricolo. Infine, ha respinto la richiesta di maggior danno da svalutazione monetaria per difetto di specifiche allegazioni e prova presuntiva adeguata del pregiudizio ulteriore. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 Primo Protocollo addizionale C.E.D.U.
Non trova diretta applicazione nella determinazione dell’indennità di espropriazione, trattandosi di materia regolata dal diritto nazionale.
art. 117 Cost.
Richiamato quale parametro di denunciata violazione, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il criterio nazionale dell’edificabilità legale.
art. 39 legge n. 2359/1865
Richiamato per la determinazione dell’indennità di espropriazione secondo il valore venale e, nel caso, applicato con riferimento a terreni non edificabili.
art. 40 legge n. 2359/1865
Richiamato con riguardo alla riduzione di valore delle aree residue e alla disciplina dell’indennità connessa all’espropriazione parziale.
art. 20 legge n. 865/1971
Richiamato in relazione alla determinazione dell’indennità di occupazione.
art. 1224, comma 2, c.c.
Il maggior danno da ritardo nel pagamento di un debito di valuta deve essere allegato e provato dal creditore; può presumersi in presenza dei presupposti giurisprudenziali richiamati dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di indennità di espropriazione, il criterio decisivo è quello dell’edificabilità legale: un’area è edificabile solo se tale risulta dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’ablazione; le possibilità di fatto o le pregresse utilizzazioni non bastano, se la disciplina urbanistica la vincola a un uso pubblicistico.
- Il valore indennitario dei suoli espropriati va determinato in relazione al valore venale coerente con la loro qualificazione urbanistica; per i suoli non edificabili è legittimo il ricorso a comparazioni di mercato con terreni omogenei agricoli.
- Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del compendio probatorio o la sostituzione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo che ricorrano specifiche anomalie motivazionali rilevanti.
- Nell’espropriazione parziale, il deprezzamento delle residue porzioni costituisce un accertamento di fatto rimesso al merito e non può essere rivalutato in cassazione se la motivazione è congrua e specifica.
- Per i suoli agricoli, il valore del soprassuolo non può essere liquidato autonomamente se già incluso nella stima del suolo, altrimenti si determinerebbe una duplicazione del pregiudizio indennizzato.
- L’indennità di occupazione e il maggior danno da ritardo nel pagamento dipendono dalla corretta base indennitaria e, quanto al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., richiedono specifiche allegazioni e prova dei presupposti presuntivi o concreti invocati.
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