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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2151/2021 del 29/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sulla validità di un "pegno volontario" costituito da Luigi Cirillo, a garanzia di un prestito con Agos (pegno su quote di stipendio e sull'intero TFR, del 24/4/2007) rispetto a una successiva cessione del quinto dello stipendio e del TFR fatta con Fiditalia (contratto del 25/7/2008). Agos sosteneva la validità e la priorità del pegno; Fiditalia deduceva che, ai sensi del d.P.R. n. 180/1950, le trattenute, cessioni e i pignoramenti sugli stipendi/pensioni sono regolati in modo speciale (e la cessione del quinto è prevista e legittima), mentre il pegno volontario su crediti di natura stipendiale sarebbe incompatibile con tale disciplina e inopponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Agos. Ha confermato il principio espresso dalla Corte d'appello: il d.P.R. n. 180/1950 (art. 1 e ss.) costituisce disciplina speciale che, per la sua finalità di tutela della destinazione degli emolumenti al fabbisogno del lavoratore e della sua famiglia, esclude anche la costituzione di pegno volontario su quote di stipendio e TFR quando abbia l'effetto di vincolare la disponibilità di tali emolumenti. Il pegno, pur distinto dalla cessione, è funzionalmente assimilabile al pignoramento/cessione in quanto può produrre lo stesso risultato pratico di sottrarre disponibilità e destinare il credito al soddisfacimento del creditore; pertanto la pattuizione del pegno è invalida e inopponibile ai terzi. Conseguentemente la pronuncia d'appello, che aveva accolto la domanda di Fiditalia e dichiarato l'invalidità del pegno Agos e la validità della cessione a favore di Fiditalia, è stata confermata. Agos è stata condannata alle spese di giudizio in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 180 del 1950, art. 1

    gli stipendi, le pensioni e gli ulteriori importi spettanti ai lavoratori "non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge"

    La Corte interpreta la norma come disciplina speciale e prevalente che tutela la destinazione degli emolumenti e impedisce atti che ne sottraggono la disponibilità; l'espressione "salve le eccezioni" implica che solo le forme espressamente previste (non per analogia) possono derogare al divieto; di conseguenza anche il pegno volontario è ritenuto inopponibile se ha effetti analoghi alla cessione/pignoramento

  • d.P.R. n. 180 del 1950, art. 5

    Regola specifica che prevede e disciplina la cessione del quinto dello stipendio quale eccezione ammessa dal regime di tutela; la cessione del quinto, se rispettosa dei limiti e delle procedure, è valida e opponibile

  • Codice civile, art. 1322

    Principio di autonomia contrattuale riconosciuto, ma la Corte afferma che non può avere efficacia quando si contrasta con norme speciali imperative (come il d.P.R. 180/1950) che mirano a tutelare la pubblica politica di protezione degli emolumenti

  • Codice civile, art. 1418 (secondo comma) - illiceità della causa

    La Corte rileva la nullità funzionale della pattuizione (pegno) per illiceità della causa quando l'accordo ha per scopo l'elusione dei limiti di espropriazione imposti dalla normativa speciale

  • Codice civile, artt. 2800 e ss.; artt. 2786, 2803, 2804

    Norme sul pegno e sugli effetti del pegno che sono utilizzate dalla Corte per evidenziare la funzionale assimilabilità tra pegno su crediti e procedure esecutive (pignoramento/assegnazione) nella misura in cui entrambi sottraggono la disponibilità del credito al debitore e legittimano il creditore a riscuoterlo

Massime di principio

  • Il d.P.R. n. 180/1950 costituisce una disciplina speciale imperativa: le forme di disciplinazione delle trattenute su stipendio/pensione sono quelle espressamente previste; non sono ammesse soluzioni analogiche per aggirare i divieti.
  • Un pegno volontario su quote di stipendio o sul TFR può essere dichiarato invalido se, nella sua funzione e nei suoi effetti, elude i limiti posti dal d.P.R. 180/1950 e sottrae la disponibilità degli emolumenti al debitore come farebbe una cessione o un pignoramento.
  • La cessione del quinto disciplinata dal d.P.R. 180/1950, se rispettata nelle forme, nei limiti (quota fino al quinto, durata, notifiche, ecc.) e nelle procedure, è opponibile ai terzi e prevale su atti contrattuali che mirino a vincolare gli emolumenti in altro modo.
  • Nella valutazione della validità di garanzie su crediti salariali occorre considerare la finalità della norma protettiva (tutela della capacità di mantenimento del lavoratore) più che la forma giuridica utilizzata: atti che realizzano lo stesso effetto limitativo possono essere equiparati ai divieti speciali.
  • Per chi stipula o prende atto di garanzie su emolumenti (istituti di credito, datore di lavoro, avvocati), è essenziale verificare data, forma, notifica e conformità ai limiti di legge (d.P.R. 180/1950); la precedenza temporale e la corretta notifica possono essere decisive, ma non valgono se l'atto è vietato dalla norma speciale.
  • Se l'intento del negozio è eludere una norma imperativa (es. rendere espropriabile ciò che la legge tutela), la pattuizione può essere nulla per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1418 c.c.; pertanto occorre particolare cautela nella strutturazione di garanzie su stipendi/TFR.

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