Cassazione Civile, Sentenza n. 2151/2021 del 29/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sulla validità di un "pegno volontario" costituito da Luigi Cirillo, a garanzia di un prestito con Agos (pegno su quote di stipendio e sull'intero TFR, del 24/4/2007) rispetto a una successiva cessione del quinto dello stipendio e del TFR fatta con Fiditalia (contratto del 25/7/2008). Agos sosteneva la validità e la priorità del pegno; Fiditalia deduceva che, ai sensi del d.P.R. n. 180/1950, le trattenute, cessioni e i pignoramenti sugli stipendi/pensioni sono regolati in modo speciale (e la cessione del quinto è prevista e legittima), mentre il pegno volontario su crediti di natura stipendiale sarebbe incompatibile con tale disciplina e inopponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Agos. Ha confermato il principio espresso dalla Corte d'appello: il d.P.R. n. 180/1950 (art. 1 e ss.) costituisce disciplina speciale che, per la sua finalità di tutela della destinazione degli emolumenti al fabbisogno del lavoratore e della sua famiglia, esclude anche la costituzione di pegno volontario su quote di stipendio e TFR quando abbia l'effetto di vincolare la disponibilità di tali emolumenti. Il pegno, pur distinto dalla cessione, è funzionalmente assimilabile al pignoramento/cessione in quanto può produrre lo stesso risultato pratico di sottrarre disponibilità e destinare il credito al soddisfacimento del creditore; pertanto la pattuizione del pegno è invalida e inopponibile ai terzi. Conseguentemente la pronuncia d'appello, che aveva accolto la domanda di Fiditalia e dichiarato l'invalidità del pegno Agos e la validità della cessione a favore di Fiditalia, è stata confermata. Agos è stata condannata alle spese di giudizio in favore delle controricorrenti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 180 del 1950, art. 1
gli stipendi, le pensioni e gli ulteriori importi spettanti ai lavoratori "non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge"
La Corte interpreta la norma come disciplina speciale e prevalente che tutela la destinazione degli emolumenti e impedisce atti che ne sottraggono la disponibilità; l'espressione "salve le eccezioni" implica che solo le forme espressamente previste (non per analogia) possono derogare al divieto; di conseguenza anche il pegno volontario è ritenuto inopponibile se ha effetti analoghi alla cessione/pignoramento
d.P.R. n. 180 del 1950, art. 5
Regola specifica che prevede e disciplina la cessione del quinto dello stipendio quale eccezione ammessa dal regime di tutela; la cessione del quinto, se rispettosa dei limiti e delle procedure, è valida e opponibile
Principio di autonomia contrattuale riconosciuto, ma la Corte afferma che non può avere efficacia quando si contrasta con norme speciali imperative (come il d.P.R. 180/1950) che mirano a tutelare la pubblica politica di protezione degli emolumenti
Codice civile, art. 1418 (secondo comma) - illiceità della causa
La Corte rileva la nullità funzionale della pattuizione (pegno) per illiceità della causa quando l'accordo ha per scopo l'elusione dei limiti di espropriazione imposti dalla normativa speciale
Codice civile, artt. 2800 e ss.; artt. 2786, 2803, 2804
Norme sul pegno e sugli effetti del pegno che sono utilizzate dalla Corte per evidenziare la funzionale assimilabilità tra pegno su crediti e procedure esecutive (pignoramento/assegnazione) nella misura in cui entrambi sottraggono la disponibilità del credito al debitore e legittimano il creditore a riscuoterlo
Massime di principio
- Il d.P.R. n. 180/1950 costituisce una disciplina speciale imperativa: le forme di disciplinazione delle trattenute su stipendio/pensione sono quelle espressamente previste; non sono ammesse soluzioni analogiche per aggirare i divieti.
- Un pegno volontario su quote di stipendio o sul TFR può essere dichiarato invalido se, nella sua funzione e nei suoi effetti, elude i limiti posti dal d.P.R. 180/1950 e sottrae la disponibilità degli emolumenti al debitore come farebbe una cessione o un pignoramento.
- La cessione del quinto disciplinata dal d.P.R. 180/1950, se rispettata nelle forme, nei limiti (quota fino al quinto, durata, notifiche, ecc.) e nelle procedure, è opponibile ai terzi e prevale su atti contrattuali che mirino a vincolare gli emolumenti in altro modo.
- Nella valutazione della validità di garanzie su crediti salariali occorre considerare la finalità della norma protettiva (tutela della capacità di mantenimento del lavoratore) più che la forma giuridica utilizzata: atti che realizzano lo stesso effetto limitativo possono essere equiparati ai divieti speciali.
- Per chi stipula o prende atto di garanzie su emolumenti (istituti di credito, datore di lavoro, avvocati), è essenziale verificare data, forma, notifica e conformità ai limiti di legge (d.P.R. 180/1950); la precedenza temporale e la corretta notifica possono essere decisive, ma non valgono se l'atto è vietato dalla norma speciale.
- Se l'intento del negozio è eludere una norma imperativa (es. rendere espropriabile ciò che la legge tutela), la pattuizione può essere nulla per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1418 c.c.; pertanto occorre particolare cautela nella strutturazione di garanzie su stipendi/TFR.
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