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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03628/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di bancarotta fraudolenta perché estinto per prescrizione. Prima della decisione della Corte di cassazione, il difensore ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall'imputato con firma autenticata, spiegando che nel frattempo la Corte d'appello aveva corretto il dispositivo della sentenza impugnata revocando le pene accessorie, e che tale sopravvenuto provvedimento aveva fatto venir meno l'interesse residuo all'impugnazione. Il ricorso riguardava quindi esclusivamente il punto delle pene accessorie, non più attuale dopo la correzione del dispositivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia, rilevando che la sopravvenuta revoca delle pene accessorie da parte della Corte d'appello aveva eliminato l'interesse a coltivare l'impugnazione. Ha inoltre escluso la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle ammende, applicando il principio secondo cui, se il venir meno dell'interesse al ricorso sopravviene dopo la sua proposizione e non vi è soccombenza, la declaratoria di inammissibilità non comporta tali conseguenze economiche. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato implicitamente nel passaggio relativo alla regola generale sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità, ma la Corte esclude spese e sanzione perché l'inammissibilità dipende da un venir meno sopravvenuto dell'interesse al ricorso e non da soccombenza.

  • art. 629 c.p.p.

    La rinuncia al ricorso è stata formalmente depositata dal difensore con sottoscrizione autenticata dall'imputato, determinando il venir meno dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, interviene un provvedimento dell'autorità giudiziaria che elimina il concreto interesse residuo all'impugnazione, la successiva rinuncia al ricorso può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
  • Se il venir meno dell'interesse al ricorso sopravviene alla proposizione dell'impugnazione, la declaratoria di inammissibilità non comporta automaticamente né la condanna alle spese processuali né il pagamento della somma alla Cassa delle ammende, perché manca una situazione di soccombenza.
  • La verifica dell'interesse all'impugnazione è decisiva anche quando il ricorso sia originariamente ammissibile: la sopravvenuta soddisfazione della pretesa fatta valere rende improseguibile il controllo di legittimità sul punto rimasto senza utilità concreta.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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