Cassazione Penale, Sentenza n. 34645/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto con cui la Corte d'appello ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Milano (9/5/2023) che aveva applicato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di tre autoveicoli e di un conto corrente ritenuti riconducibili alla disponibilità della convivente Zillante Daniela. Il ricorrente denunzia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), sostenendo che non sarebbe stata adeguatamente valutata la non riconducibilità dell'Audi A7 alla Zillante e che l'autovettura sarebbe stata acquistata con risorse fornite dal padre del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n.159/2011, il ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione è limitato alla sola violazione di legge e non è consentita la doglianza per "illogicità manifesta" ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. Anche assumendo comunque la contestazione della motivazione, la Corte ha valutato che la Corte d'appello ha correttamente applicato i criteri giurisprudenziali in materia: ha considerato la convivenza, la risalenza dell'atto entro i due anni precedenti alla proposta, la mancanza di elementi probatori sulla capacità economica sia del ricorrente sia del padre (entrambi sconosciuti all'anagrafe tributaria e privi di reddito), e l'inaffidabilità della sola dichiarazione unilaterale del padre sull'erogazione di euro 50.000. Le allegazioni difensive sono state ritenute insufficienti a dimostrare la lecita provenienza delle somme; inoltre è stata rilevata l'incompatibilità temporale tra il presunto dissequestro del 2017 e l'acquisto del bene nel 2021. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616).
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 159/2011
Limita il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e patrimoniali alla sola violazione di legge; esclude la valutazione di vizi di merito come l'illogicità manifesta secondo l'art. 606 lett. e) c.p.p.
art. 606 lett. e) c.p.p.
Norma che consente di impugnare per motivi di "manifesta illogicità" della motivazione; la Corte osserva che tale censura non è utilizzabile nei ricorsi per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione, stante il limite di cui all'art. 10 d.lgs. 159/2011
art. 26 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 159/2011
«l'art. 26, comnna 2, lett. a), introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, dotata di propria autonomia, che se, da un lato, non fa venire meno quella prevista dall'art. 19, comma 3, d.lgs. cit. - relativa a determinate figure soggettive (coniuge, figli e coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con il proposto) per le quali continua ad essere previsto l'obbligo delle indagini patrimoniali -, dall'altro lato, si estende su una più ampia platea di soggetti (l'ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto), per i quali sono presunte iuris tantunn le operazioni intervenute a qualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un arco temporale definito nei due anni antecedenti la presentazione della proposta»
Introduce una presunzione legale che facilita l'accertamento della fitticità delle intestazioni di beni per determinate categorie di soggetti (anche conviventi), estendendo la platea e imponendo particolare attenzione agli atti intervenuti nei due anni precedenti.
art. 19 comma 3 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato quale norma che prevede obbligo di indagine patrimoniale per alcune figure soggettive (coniuge, figli, conviventi recenti) e relative presunzioni in tema di intestazione fittizia
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata (Sez. U, Sez. 1, Sez. 5, Sez. 6, Sez. 2)
Sono richiamati vari precedenti, fra i quali Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016 (De Angelis) e Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, che precisano il valore delle presunzioni e della convivenza ai fini della riconducibilità dei beni
La giurisprudenza consolidata riconosce che la convivenza e l'assenza di capacità economica del terzo intestatario sono elementi di forte sospetto di interposizione; in presenza di tali elementi la parte che vuol dimostrare la lecita provenienza deve produrre prove concrete e documentali
art. 616 (codice di rito/procedura) richiamato nel testo
Prevede la condanna alle spese e, se del caso, all'ammenda o al versamento alla cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure di prevenzione patrimoniali è limitato a questioni di violazione di legge: non è la sede per rimettere in discussione valutazioni di fatto o l'"illogicità manifesta" della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p.
- In materia di misure patrimoniali la convivenza e la vicinanza temporale dell'atto (entro due anni dalla proposta) costituiscono presunzioni rilevanti di disponibilità del bene da parte del proposto; tali presunzioni possono essere rafforzate dalla mancanza di evidenze fiscali o reddituali del terzo intestatario.
- Per smentire la riconducibilità di un bene e la provenienza illecita delle risorse è necessario fornire prova documentale e circostanziata (movimenti bancari, documenti che attestino trasferimenti effettivi, documentazione fiscale) e non ciò che resta nella mera dichiarazione unilaterale di terzi.
- L'onere della difesa in materia di misure di prevenzione patrimoniali impone di dimostrare la compatibilità tra i redditi leciti e l'investimento effettuato: la sola indicazione di una fonte non documentata è insufficiente.
- La tempistica tra l'acquisizione delle somme e l'atto di acquisto è rilevante: incoerenze temporali o assenza di collegamento probatorio indeboliscono la tesi difensiva.
- Se la difesa tende a dimostrare la lecita provenienza mediante atti di permuta o trasferimento, occorre produrre i documenti che attestino concretamente tali negozi; l'assenza di prova scritta fa prevalere le valutazioni del giudice di merito.
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