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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16806/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, per effetto della declaratoria di inammissibilità, la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Civitavecchia e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Civitavecchia aveva revocato la sospensione condizionale della pena già concessa con precedente sentenza irrevocabile. La revoca era stata disposta perché il condannato aveva riportato un'altra condanna irrevocabile per un delitto commesso in data successiva alla prima sentenza ma relativa, secondo la prospettazione difensiva, a fatti che sarebbero stati collegati da un unico disegno criminoso. Con il ricorso si deduceva l'omessa valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 81 c.p. e per il riconoscimento della continuazione tra i due fatti, sostenendo che ciò avrebbe dovuto impedire la revoca del beneficio. La Corte rileva però che la richiesta di riconoscimento del medesimo disegno criminoso non era stata formulata davanti al giudice dell'esecuzione e che tali presupposti non possono essere esaminati per la prima volta in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.

    La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria quando il condannato riporti una nuova condanna nei casi previsti dalla norma richiamata.

  • art. 81 c.p.

    Il riconoscimento del medesimo disegno criminoso rileva ai fini della continuazione, ma la sua deduzione deve essere proposta nel procedimento pertinente e non può essere scrutinata per la prima volta in cassazione in questo incidente di esecuzione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta quando intervenga una nuova condanna che integri una delle ipotesi tassative previste dall'art. 168 c.p.
  • La deduzione dell'unicità del disegno criminoso ai fini dell'art. 81 c.p. deve essere introdotta davanti al giudice competente del procedimento o dell'esecuzione; se non è stata prospettata in quella sede, non può essere valutata per la prima volta in cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere esaminati presupposti fattuali che richiedano un accertamento non compiuto dal giudice dell'esecuzione e non devoluto con i motivi di ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

Testo integrale

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