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Sentenza

Sentenza n. 465/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo poi revocato per condanne penali, aveva ottenuto un permesso per assistenza minori ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998 e aveva successivamente chiesto il rilascio di un permesso per lavoro subordinato. La Questura ha respinto l’istanza valorizzando due condanne irrevocabili per lesioni personali e maltrattamenti contro la moglie, la separazione dalla moglie e la non convivenza con i figli, l’irreperibilità anagrafica per un periodo e il mancato versamento di contributi previdenziali. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che la Questura avesse desunto la pericolosità sociale dalla sola esistenza di precedenti penali risalenti nel tempo, senza una valutazione attuale, concreta e complessiva della sua situazione personale e familiare, in violazione dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998. Ha sostenuto inoltre che il decreto del Tribunale per i minorenni, autorizzando la permanenza in Italia ai sensi dell’art. 31, avesse riconosciuto la rilevanza dei rapporti con i figli e la possibilità di conversione del titolo; che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, dovesse essere effettuata una valutazione discrezionale anche in presenza di legami familiari nel territorio nazionale; che fosse stato violato il principio di proporzionalità per omessa considerazione della presenza dei figli, dell’attività lavorativa, della lunga permanenza in Italia e dell’assenza di ulteriori illeciti; e che fosse stato leso il diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU e dagli artt. 29 e 31 Cost. Dopo un’ordinanza cautelare di remand, la Questura ha adottato un nuovo provvedimento confermativo, limitandosi ad affermare che le motivazioni originarie permanevano idonee, senza ulteriore istruttoria né contraddittorio effettivo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato e ha annullato il diniego. In via preliminare ha stabilito che il provvedimento adottato dalla Questura dopo il remand non costituiva una conferma propria del precedente diniego, poiché non conteneva alcuna nuova attività istruttoria o valutativa e non sostituiva l’atto originario; pertanto il ricorrente non era tenuto a impugnarlo e permaneva l’interesse all’annullamento del primo provvedimento. Nel merito, il giudice ha rilevato che la presenza di due figli in Italia, di cui uno minorenne, impediva di considerare automaticamente ostative le condanne riconducibili ai reati previsti dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998. La Questura avrebbe dovuto bilanciare la tutela della pubblica sicurezza con la vita familiare dello straniero, considerando la natura e l’effettività dei vincoli familiari, i legami con il Paese d’origine, la durata del soggiorno in Italia, la situazione lavorativa e l’attualità della pericolosità sociale. Il provvedimento si era invece fondato essenzialmente sulla mera esistenza delle condanne, relative a fatti del 2018, senza accertare la pericolosità attuale e concreta e senza valutare la permanenza trentennale in Italia, la posizione lavorativa e l’evoluzione del rapporto con il figlio minorenne. La Questura aveva inoltre valorizzato soltanto gli aspetti negativi del decreto del Tribunale per i minorenni, omettendo di considerare la parte relativa all’opportunità di attuare incontri tra padre e figli nel loro preminente interesse e senza svolgere istruttoria sulla sorte di tali incontri. Le informazioni ulteriori sulla situazione reddituale del ricorrente, contenute soltanto nella relazione depositata in giudizio, non potevano integrare postumamente la motivazione del diniego. Il Questore è stato obbligato a riesaminare l’istanza entro sessanta giorni, previo contraddittorio con l’interessato, adottando un nuovo provvedimento espresso e congruamente motivato. Le spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998

    È la disposizione in base alla quale il Tribunale per i minorenni aveva autorizzato la permanenza dello straniero in Italia per esigenze connesse ai figli minori.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Le condanne per i reati ivi indicati non possono essere considerate automaticamente ostative quando ricorrono legami familiari rilevanti, dovendo essere effettuata una valutazione complessiva e discrezionale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Impone, in presenza di legami familiari nel territorio nazionale, il bilanciamento tra sicurezza pubblica e vita familiare, considerando la natura e l’effettività dei vincoli familiari, i legami con il Paese d’origine e, per chi soggiorna in Italia, la durata della permanenza.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    La valutazione della pericolosità sociale e dei presupposti del titolo di soggiorno deve essere concreta e complessiva, non basata sulla sola esistenza di precedenti penali risalenti.

  • art. 8 CEDU

    Tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, rilevante nel bilanciamento operato ai fini del rilascio del titolo di soggiorno.

  • artt. 29 e 31 Cost.

    Sono richiamati quali parametri di tutela della famiglia e dei rapporti con i figli minori.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, ai fini della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.

Massime di principio

  • Quando lo straniero abbia legami familiari effettivi in Italia, la presenza di condanne per reati astrattamente ostativi non consente il diniego automatico del permesso di soggiorno: l’amministrazione deve effettuare una valutazione concreta e attuale, bilanciando le esigenze di pubblica sicurezza con il diritto alla vita familiare.
  • La valutazione della pericolosità sociale non può fondarsi sulla sola esistenza di precedenti penali risalenti e sull’avvenuta condanna, ma deve considerare l’attualità e la concretezza del rischio, nonché l’intera situazione personale, familiare, lavorativa e di integrazione dello straniero.
  • Nel bilanciamento previsto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 devono essere esaminati la natura e l’effettività dei rapporti familiari, la durata del soggiorno in Italia, i legami con il Paese d’origine, la situazione lavorativa e l’evoluzione concreta dei rapporti con i figli minori.
  • L’amministrazione non può selezionare soltanto gli elementi sfavorevoli contenuti in un provvedimento del Tribunale per i minorenni, omettendo di valutare gli elementi favorevoli relativi alla prosecuzione dei rapporti tra genitore e figli e all’interesse dei minori.
  • Quando il giudice amministrativo ordina il riesame mediante remand, l’amministrazione deve svolgere un’effettiva nuova istruttoria e una concreta rivalutazione nel contraddittorio con l’interessato; la mera riproduzione del diniego originario, accompagnata da una formula apodittica, non costituisce adempimento dell’ordine giudiziale.
  • Le informazioni e le valutazioni introdotte dall’amministrazione soltanto nella relazione depositata in giudizio non possono integrare postumamente la motivazione del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamentoDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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