Ordinanza n. 3154/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo relativo alla stipula del contratto di soggiorno e all’avvio del rapporto di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania, deducendo l’erroneità della valutazione amministrativa e della decisione di primo grado in relazione al termine previsto dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998 per la stipula del contratto di soggiorno decorrente dall’ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale. Le prospettazioni dell’appellante sono state ritenute generiche e non idonee a dimostrare l’erroneità della valutazione dell’Amministrazione e del TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Il Collegio ha rilevato che l’art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998 stabilisce un termine stringente per la stipula del contratto di soggiorno dalla data di ingresso del lavoratore straniero in Italia. Secondo l’ordinanza, la ratio della disposizione sarebbe facilmente elusa se, una volta stipulato il contratto di soggiorno, fosse consentito avviare effettivamente il rapporto di lavoro anche a distanza di un anno. Le deduzioni dell’appellante, per la loro genericità, non hanno offerto elementi sufficienti per ravvisare un errore nella valutazione dell’Amministrazione e del TAR. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
termine stringente per la stipula del contratto di soggiorno a partire dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale
La disposizione impone il rispetto di un termine stringente collegato all’ingresso del lavoratore straniero; la sua ratio impedisce di ritenere sufficiente la sola stipula del contratto qualora l’effettivo avvio del rapporto di lavoro sia differito per un periodo molto lungo, poiché ciò consentirebbe di eludere la finalità della norma.
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Il termine previsto dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998 per la stipula del contratto di soggiorno decorre dall’ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale e deve essere interpretato in modo coerente con la finalità di assicurare la tempestiva instaurazione del rapporto di lavoro.
- La stipula del contratto di soggiorno non può essere utilizzata per legittimare l’avvio effettivo del rapporto di lavoro a distanza di un periodo irragionevolmente lungo dall’ingresso del lavoratore straniero, quando tale differimento comporti l’elusione della ratio dell’art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998.
- Nell’appello cautelare, deduzioni generiche e prive di elementi idonei a dimostrare l’errore della valutazione compiuta dall’Amministrazione e dal TAR non sono sufficienti a ottenere la riforma dell’ordinanza cautelare impugnata.
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