Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29686/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

Un privato aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al tribunale avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso dall’agente della riscossione per il mancato pagamento di somme iscritte a ruolo. La pretesa derivava non da tributi, ma da rate scadute e non pagate e dagli interessi relativi a un finanziamento agevolato concesso da Sviluppo Italia/Invitalia ai sensi del d.lgs. n. 185/2000. Il tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario; investita della riassunzione, la Corte di giustizia tributaria ha ritenuto invece che la controversia attenesse a un recupero di contributi agevolati e quindi fosse devoluta al giudice ordinario, ravvisando un conflitto negativo di giurisdizione e rimettendo la questione alla Cassazione. Il ricorrente in sede di regolamento era dunque il giudice tributario che ha promosso d’ufficio il conflitto; la questione sottoposta alla Corte riguardava quale giudice fosse munito di giurisdizione sulla opposizione all’esecuzione proposta contro la riscossione di somme derivanti da un finanziamento pubblico revocato/insoluto per inadempimento del beneficiario.

La decisione

La Corte ha risolto il regolamento di giurisdizione dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che il credito azionato tramite cartella e preavviso di ipoteca non avesse natura tributaria, ma traesse origine dall’inadempimento delle obbligazioni assunte dal beneficiario nell’ambito di un finanziamento pubblico ex d.lgs. n. 185/2000. La controversia, quindi, concerneva la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e non un potere impositivo discrezionale della pubblica amministrazione. La causa è stata rimessa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il conflitto era stato sollevato d’ufficio e le parti non hanno svolto difese in questa fase.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione ex art. 615 c.p.c.

    L’opposizione è stata qualificata come rimedio avverso l’esecuzione intrapresa per il recupero di somme non aventi natura tributaria; la giurisdizione va quindi individuata in base alla natura del credito sottostante.

  • art. 3 d.lgs. n. 546/1992

    regolamento preventivo di giurisdizione

    È richiamato come base del regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio dal giudice tributario in presenza di conflitto negativo.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    in precedenza, all’art.2, comma 1, prima parte, del d.lgs. n.546/1992

    La giurisdizione tributaria riguarda le controversie aventi ad oggetto tributi, sanzioni, interessi e accessori dell’obbligazione tributaria; non ricomprende crediti di diversa natura solo riscossi con strumenti esattoriali.

  • art. 46 d.lgs. n. 175/2024

    art.46, comma 1, prima parte, d.lgs. n. 175/2024

    Viene richiamato come disposizione che definisce l’ambito della giurisdizione tributaria in continuità con il previgente art. 2 d.lgs. n. 546/1992.

  • d.lgs. n. 185/2000

    finanziamento agevolato concesso ai sensi del d.lgs. n. 185/2000

    La pretesa creditoria trae titolo da un finanziamento pubblico agevolato; l’inadempimento del beneficiario alle obbligazioni assunte in tale ambito radica la controversia nella giurisdizione ordinaria.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice tributario, occorre guardare al petitum sostanziale e soprattutto alla causa petendi: rileva la natura del rapporto giuridico dedotto, non lo strumento formale usato per la riscossione.
  • La giurisdizione tributaria sussiste solo quando il credito azionato è espressione di una pretesa impositiva o di accessori dell’obbligazione tributaria; se invece il credito deriva da un rapporto privatistico o da un finanziamento pubblico erogato e poi recuperato per inadempimento del beneficiario, la controversia non è tributaria.
  • L’utilizzo di strumenti propri della riscossione esattoriale, come cartella o preavviso di iscrizione ipotecaria, non muta la natura del credito né sposta la giurisdizione, che resta ancorata alla fonte sostanziale della pretesa.
  • Nelle controversie sui finanziamenti pubblici, la giurisdizione ordinaria spetta quando la contestazione riguarda solo l’inadempimento del beneficiario alle condizioni del beneficio, senza incidere su poteri discrezionali di concessione, revoca o valutazioni di pubblico interesse dell’amministrazione.
  • Se la revoca o il recupero del contributo si fondano su inadempienze del percettore nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, il privato agisce a tutela di un diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.