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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06029/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità per il diniego di rinvio per legittimo impedimento di un coimputato (Gennari), dedotta come pregiudizio riflesso sulla difesa del ricorrente; 2) censure sulla ricostruzione contabile e temporale dello stato di insolvenza della società (contestazione della datazione della crisi, valutazione della consulenza tecnica e della possibile compensazione delle perdite fiscali ai fini del dolo); 3) impugnazione del rigetto della richiesta di applicazione di pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità) per vizio motivazionale e contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nei primi due motivi (primo inammissibile per difetto di interesse; secondo infondato sul piano tecnico-probatorio e di diritto) e lo ha accolto limitatamente al terzo motivo. Ha ritenuto la motivazione del rifiuto della pena sostitutiva viziata da argomentazioni assertive e contraddittorie (applicazione di attenuanti generiche ma poi rifiuto della sostituzione per ragioni eticheggianti e generiche), prescrivendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo esame, con pieni poteri e con obbligo di adeguata e specifica motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito. Per il resto la sentenza impugnata è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare i motivi di ricorso ammessi; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalle disposizioni sulle impugnazioni

  • artt. 178, 180, 182 e 420-ter cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla nullità e al legittimo impedimento; la Corte ha detto che l'eccezione è inammissibile se manca un pregiudizio individualizzato per il ricorrente

  • d.l. 13/9/2012 n. 158, conv. L. 189/2012

    Contestata la retrodatazione degli effetti normativi sulla valutazione delle immobilizzazioni; la Corte ha ritenuto che le critiche contabili non giustificano la revisione del convincimento del giudice di merito se motivazione tecnica è coerente

  • art. 1, comma 590, L. 23/12/2014 n. 190

    Richiamata nella censura sulla disciplina transitoria per le registrazioni delle formule omeopatiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito ha considerato adeguatamente il contesto

  • art. 84 co.1 e 2 TUIR

    Citato dal ricorrente in relazione al dolo fiscale e alla possibilità di compensazione delle perdite; la Corte ha affermato che la possibilità di perdite a riporto non neutralizza il reato di dichiarazione fraudolenta, che è reato di pericolo

  • art. 2 D.Lgs. 74/2000

    Norma penale relativa alla dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti; interpretata come reato di pericolo che si realizza con condotte idonee a ostacolare l'accertamento

  • art. 58 L. 689/1981

    Norma di riferimento per la valutazione delle pene sostitutive; la Corte richiama i tre criteri che devono guidare il giudice nel decidere sulla sostituzione

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro per la determinazione della pena e per valutare la funzione rieducativa e preventiva nella scelta della pena sostitutiva

  • art. 95 D.Lgs. 150/2022 e art. 20-bis cod. pen.

    Citate in relazione al quadro normativo sulle sanzioni sostitutive dopo la riforma; la Corte evidenzia l'obbligo di continuità motivazionale tra determinazione della pena e valutazione della sostitutiva

Massime di principio

  • L'eccezione di nullità per il diniego di rinvio per legittimo impedimento proposto da altro imputato è inammissibile se non è dimostrato un pregiudizio individuale e specifico sulla difesa del ricorrente; non basta l'esistenza di responsabilità concorrente.
  • Le valutazioni tecnico-contabili e le risultanze della consulenza (CTU) costituiscono accertamenti di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è illogica, contraddittoria o manifesta priva di fondamento; le mere rivalutazioni tecniche sono precluse.
  • Per il reato di bancarotta prefallimentare patrimoniale conta la "zona di rischio penale" e la valutazione ex ante della pericolosità degli atti depauperativi; la sussistenza del pericolo non richiede l'effettivo danno alla massa creditoria.
  • La possibilità di utilizzo contabile di fatture o di perdite fiscali (perdite a riporto) non esclude automaticamente il reato di dichiarazione fraudolenta: quest'ultimo è reato di pericolo e si realizza con condotte idonee a ostacolare l'accertamento o a creare pericolo per l'erario.
  • Quando si respinge la richiesta di pena sostitutiva il giudice deve fornire motivazione specifica, non assertiva o stigmatizzante: è necessario un esame composito dei criteri dell'art. 58 L. 689/1981 e dell'art. 133 c.p. (idoneità rieducativa, prevenzione del rischio di recidiva, prognosi di adempimento delle prescrizioni), evitando contraddizioni con la precedente dosimetria della pena.
  • In caso di vizio motivazionale rilevato nel rifiuto della pena sostitutiva la Corte di cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame, imponendo alla Corte territoriale di fornire logica e specificità nella riconsiderazione.

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