Cassazione Penale, Sentenza n. 24333/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina e lesioni sostenendo carenza di motivazione e insufficienza della prova in ordine al concorso di persone nel reato. Il difensore ha contestato che non esistesse prova indiziaria grave, precisa e concordante dell'apporto concorsuale dell'imputato, rilevando che dai fotogrammi emergeva la sua presenza casuale come semplice passante e che la diversa direzione di fuga non dimostrava la partecipazione attiva al reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello, la quale aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa e le riprese di videosorveglianza che mostravano una condotta sinergica e coordinata tra i due autori: un soggetto agiva materialmente mentre l'altro svolgeva funzione di sorveglianza/vedetta, seguendo l'azione e incontrandosi col complice dopo la fuga. La Corte ha concluso che tali elementi erano idonei a dimostrare il concorso nel reato e l'agevolazione della condotta del materiale autore. Per conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
art. 628, commi 1 e 3, n. 1
Applicata per la qualificazione del fatto come rapina; valutata la partecipazione in concorso e l'aggravante per avere commesso il fatto in più persone riunite
art. 582 cod. pen.
Applicato in relazione alle lesioni subite dalla vittima con prognosi di 20 giorni, integrative del reato contestato e rilevanti ai fini della pena
art. 61 cod. pen.
Richiamato per la valutazione delle circostanze aggravanti, tra cui l'approfittare dell'età della vittima e altre circostanze di tempo, luogo e persona che hanno ostacolato la difesa
d.l. 28/10/2020 n. 137 convertito in legge 18/12/2020 n. 176 (art. 23, comma 8)
art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 conv. in legge n. 176/2020
Richiamato per la possibilità di trattare il ricorso con procedura scritta, norma emergenziale applicata al procedimento
d.l. 31/10/2022 n. 162
d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022
Richiamato per la proroga degli effetti della procedura scritta fino al 30 giugno 2023
Massime di principio
- La mera presenza sul luogo del reato non esclude la responsabilità: la valutazione deve considerare sincronizzazione dei comportamenti, tempi, movimenti e loro convergenza con l'azione del materiale autore.
- Dichiarazioni della persona offesa concordi con elementi di videoripresa possono costituire prova indiziaria grave, precisa e concordante sufficiente a sostenere il concorso nel reato.
- Il ruolo di 'vedetta' o di sorveglianza è rilevante ai fini del concorso: anche un apporto di agevolazione o rafforzamento della volontà delittuosa del materiale autore può integrare responsabilità concorrente.
- Un ricorso generico che non indica specifici profili di illegittimità o errori di valutazione delle prove è soggetto a inammissibilità; è necessario contestare punti precisi della motivazione e dell'apprezzamento probatorio.
- La diversa direzione di fuga, di per sé, non è decisiva: va valutata insieme ad altri elementi (incontri successivi, comportamenti prima e dopo il fatto, immagini video) per ricostruire il ruolo di ciascun partecipante.
- L'esito negativo del ricorso comporta normalmente condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di somme alla cassa delle ammende.
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