Cassazione Penale, Sentenza n. 6725/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due distinti ricorsi per cassazione: 1) il Procuratore Generale deduceva carenza e apparenza della motivazione della sentenza di appello, lamentando che la Corte territoriale aveva risposto in modo apodittico e generico alle specifiche contestazioni sull'incongruenza delle deposizioni dei tre carabinieri e sull'impossibilità di spiegare le gravi lesioni del ricorrente; 2) il difensore di Mouhamed deduceva (i) vizio per trattazione cartolare dell'appello senza la presenza dell'imputato nonostante richiesta di trattazione orale, (ii) errata qualificazione delle condotte come plurime (continuazione), (iii) omissione di avviso sulla facoltà di chiedere pena sostitutiva, (iv) mancata risposta alle specifiche censure sulle discordanti deposizioni dei carabinieri e sulla spiegazione delle lesioni facciali dell'imputato.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i ricorsi in parte. Ha rigettato il primo motivo del ricorso dell'imputato relativo alla richiesta di trattazione orale, ritenendo che la richiesta formulata nel precedente procedimento davanti alla Corte di L'Aquila non fosse automaticamente travasabile nel nuovo procedimento instaurato dopo la sentenza rescindente (art. 23-bis d.l. 137/2020). Tuttavia la Corte ha ritenuto fondate le censure comuni del Procuratore Generale e dell'imputato relative alla carenza di motivazione della decisione d'appello: la Corte territoriale si era limitata a affermare la concordanza della versione dei tre carabinieri senza confrontarsi puntualmente con le specifiche e circostanziate deduzioni dell'appello (contraddizioni su tempi, modi della reazione, causa delle lesioni). Per tali ragioni la sentenza di appello è stata annullata e rinviata alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame, ove dovranno essere affrontate e motivatamente risolte le specifiche criticità evidenziate.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. n. 137/2020, conv. in L. 176/2020
"la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della Corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2" (comma 4)
La Corte ha ritenuto che la richiesta di trattazione orale sia valida solo se formulata rispetto all'udienza effettivamente fissata per quel procedimento; una richiesta formulata nel precedente giudizio non è automaticamente efficace nel nuovo procedimento instaurato dopo annullamento con rinvio.
artt. 581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett. c), 597, comma 1 c.p.p.
Richiamate come limiti formali di specificità dei motivi d'appello: l'appellante deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, in modo che la critica sia puntuale e circostanziata.
art. 601 c.p.p.
Riferimento operativo alla fissazione dell'udienza, utile per calcolare il termine per proporre la richiesta di discussione orale prevista dall'art. 23-bis.
Principio giurisprudenziale sulla motivazione d'appello (giurisprudenza di legittimità)
Quando l'appellante solleva censure specifiche e circostanziate non già mera riproposizione di censure già esaminate, il giudice d'appello è tenuto a rispondere puntualmente ad ognuna; la motivazione per relationem è ammessa solo per censure generiche o infondate.
Massime di principio
- La richiesta di trattazione orale vale solo per il procedimento per il quale è stata espressamente formulata; se un processo viene riaperto o instaurato ex novo dopo annullamento/rescissione, la parte deve reiterare/esprimere nuovamente la scelta sul rito nei termini previsti.
- Il giudice d'appello non può liquidare con formule generiche censure specifiche e circostanziate: quando la difesa indica precise contraddizioni o punti focali, la Corte d'appello deve motivare puntualmente perché ritiene insussistenti tali rilievi oppure come le risultanze probatorie li risolvano.
- Se le deposizioni dei pubblici agenti sono contraddittorie su aspetti essenziali (tempi, dinamica, causa delle lesioni), e le contraddizioni incidono sulla responsabilità, manca una motivazione adeguata se il giudice non spiega come le abbia valutate e risolte.
- La sussistenza di lesioni gravi al corpo dell'imputato richiede un'analisi coerente delle cause (colluttazione, urto contro oggetti, colpi da terzi); la sentenza deve indicare con ragionevole certezza la fonte delle lesioni quando ciò è centrale per l'accertamento penale.
- In presenza di vizi di motivazione riconosciuti in cassazione, la Corte annulla e rinvia per nuovo esame (non sempre dispone il proscioglimento), demandando al giudice di merito il puntuale esame delle questioni rimaste irrisolte.
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