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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27663/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per tentativo di furto aggravato commesso il 24/01/2013 in un supermercato. Con il primo motivo denunciavano errata applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze (sostenendo la modestia del fatto e la grossolanità delle modalità). Con il secondo motivo censuravano il rigetto della richiesta ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (esclusione di cause di non punibilità), sostenendo l'assenza di ostatività e chiedendo un prevalere delle attenuanti generiche sulle aggravanti. Il Procuratore generale aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio di motivazione: la Corte territoriale aveva valutato come pregnante l'aggravante del mezzo fraudolento e aveva condiviso il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche (pur con un errore formale di dizione nella sentenza impugnata). Sul secondo motivo ha rilevato che la doglianza non era stata effettivamente dedotta in appello (inammissibilità per art. 606, comma 3, c.p.p.) e, comunque, che il reato è ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis in ragione della cornice edittale (pena superiore a cinque anni), dovendosi considerare la fattispecie edittale e non la pena concretamente inflitta. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    riferimento alle conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso (richiesta dal PG delle statuizioni previste)

  • art. 62-bis cod. pen.

    le attenuanti generiche servono a mitigare la rigidità del sistema di calcolo della pena; il loro riconoscimento non implica automaticamente un giudizio di non gravità del fatto e la loro prevalenza o meno è rilevante secondo le regole di comparazione delle circostanze

  • art. 131-bis cod. pen.

    la causa di non punibilità prevista è òstativa quando la fattispecie, in termini di cornice edittale, prevede pena superiore a cinque anni; per valutare l'ostatività si considera la fattispecie edittale e non la pena concreta risultante dal giudizio di comparazione

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    i motivi non dedotti nel gravame non possono essere esaminati in sede di legittimità; doglianze non proposte in appello risultano non deducibili

  • Corte Costituzionale, n. 186/2000

    richiamata in relazione alla mancata esclusione dell'onere della somma a favore della Cassa delle ammende; non sono ravvisate ragioni di esonero

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis) non vale automaticamente a segnalare la non gravità del fatto: il giudice deve valutare il peso comparato delle circostanze e, se la pena risultante resta sopra il minimo edittale, il diniego della prevalenza delle generiche attiene al calcolo e non configura perciò di per sé vizio di motivazione.
  • Quando un'aggravante è ritenuta particolarmente pregnante può giustificare il rigetto della richiesta di prevalenza delle attenuanti; la Corte di merito deve motivare il giudizio di comparazione indicando i profili di apprezzamento delle circostanze.
  • La verifica dell'applicabilità di una causa di non punibilità ex art. 131-bis richiede l'esame della cornice edittale della fattispecie (pena massima prevista) e non della pena concreta inflitta: se la fattispecie edittale prevede pena superiore a cinque anni l'istituto può essere ostativo.
  • Motivi non proposti o sviluppati nel grado di gravame non possono essere esaminati in Cassazione (art. 606 c.p.p.); in sede di impugnazione occorre dedurre pienamente tutte le censure che si intendono portare avanti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende; la mancata esenzione richiede giustificazione specifica per essere concessa.

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