Cassazione Penale, Sentenza n. 26843/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta di liberazione anticipata avanzata da un detenuto per più periodi di espiazione della pena. Il Tribunale di sorveglianza aveva inizialmente rigettato il reclamo contro il diniego del magistrato di sorveglianza, valorizzando un presunto delitto di ricettazione; dopo un primo annullamento con rinvio limitato a un periodo, il Tribunale ha nuovamente respinto la domanda ritenendo ostativa la successiva condanna per il delitto di cui all'art. 391-ter c.p., commesso anni dopo il periodo in valutazione, ma ritenuto indice di mancata partecipazione al percorso rieducativo. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza per violazione dell'art. 54 ord. pen. e per vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza aveva fondato il diniego solo sulla sopravvenuta condanna, senza valutare concretamente l'incidenza del nuovo reato sull'opera rieducativa e senza considerare gli elementi favorevoli allegati: condotta corretta in libertà, lavoro e famiglia, partecipazione positiva alle attività trattamentali e dissociazione dall'ambiente criminale. Ha inoltre contestato che il reato fosse di scarsa gravità e che la condanna non fosse definitiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei termini indicati. Ha affermato che, quando la liberazione anticipata è chiesta per un determinato periodo e successivamente intervenga un nuovo delitto non colposo, il giudice può derogare alla valutazione frazionata solo se il fatto sia concretamente sintomatico dell'assenza di effettiva partecipazione al percorso rieducativo. Occorre dunque una valutazione globale e concreta dell'incidenza della violazione, considerando anche gli elementi positivi allegati dal detenuto. Nel caso di specie il Tribunale si era limitato a valorizzare la ricaduta nel reato senza esaminare le circostanze favorevoli dedotte dalla difesa, sulle quali incombeva solo un onere di allegazione e non di prova. Per questo l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
Disciplina la liberazione anticipata; la Corte ribadisce che la valutazione del beneficio richiede un apprezzamento concreto della partecipazione all'opera rieducativa, non potendo il giudice fondarsi automaticamente sulla mera commissione di un reato successivo.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
È il parametro del ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla difesa come parametro dei principi invocati; non è oggetto di autonoma decisione.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione alla funzione rieducativa della pena.
art. 6 § 2 CEDU
Richiamato dalla difesa; nel testo non emerge una specifica applicazione autonoma da parte della Corte.
art. 391-ter c.p.
Delitto successivamente commesso dal detenuto e valorizzato dal Tribunale come ragione ostativa al beneficio.
Massime di principio
- In materia di liberazione anticipata, la commissione successiva di un nuovo delitto non colposo può giustificare la deroga alla valutazione frazionata del beneficio solo se, all'esito di un apprezzamento concreto, il fatto risulti realmente indicativo del fallimento del percorso rieducativo.
- Il giudice di sorveglianza non può limitarsi a valorizzare in modo automatico la mera sopravvenienza di una condanna o di un nuovo reato, ma deve confrontarla con l'intero percorso trattamentale del detenuto e con gli eventuali elementi positivi emersi nel periodo considerato.
- Nel procedimento di sorveglianza, il soggetto che chiede un provvedimento favorevole ha un onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, mentre l'accertamento dei relativi elementi istruttori grava sul giudice, che può e deve attivarsi anche d'ufficio.
- Quando la domanda di liberazione anticipata riguarda periodi molto risalenti rispetto al fatto sopravvenuto, la distanza cronologica è un elemento che impone un esame particolarmente rigoroso della concreta incidenza del nuovo episodio sul giudizio di partecipazione all'opera rieducativa.
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