Sentenza n. 669/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento 1) della determinazione dirigenziale regionale n. G01033 del 31 gennaio 2024, notificata il 1° febbraio 2024, concernente una modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale in possesso della società ricorrente; 2) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, incluse la nota regionale prot. n. U0044307 dell’11 gennaio 2024, recante comunicazione di avvio del procedimento e la nota dell’ARPA Lazio prot.n. 12994 del 25 gennaio 2024; 3) ove occorrer possa, della determinazione dirigenziale regionale n. G01418 del 13 febbraio 2024, recante rettifica del citato provvedimento del 31 gennaio 2024 e della nota regionale prot. n. 253143 del 22 febbraio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 27 aprile 2026. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Atto impugnato: determinazione regionale recante modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, con successiva rettifica
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale regionale concernente una modifica non sostanziale della propria autorizzazione integrata ambientale, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi la comunicazione di avvio del procedimento, la nota di ARPA Lazio e la successiva determinazione di rettifica. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del gravame.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, tale condizione è stata ricondotta alla dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di esaminare nel merito i motivi dedotti.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese se ravvisa giusti motivi.
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