Cassazione Penale, Sentenza n. 15467/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 15/07/2021 che aveva confermato la condanna del Pieri per il reato previsto dall'art. 389 c.p., consistente nell'inosservanza della pena accessoria dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni. La Suprema Corte, in precedente pronuncia (Cass. sez. 6, n. 9514 del 15/12/2020), aveva accolto un motivo di cassazione evidenziando che la norma applicata (art. 216, ultimo comma, r.d. 16/03/1942 n. 267) era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. 25/09/2018 n.222) nella parte in cui fissava la durata della sanzione in modo fisso di dieci anni invece che "fino a dieci anni". Ne era derivata la necessità che il giudice dell'esecuzione rideterminasse la durata della pena accessoria, operazione potenzialmente idonea a incidere sulla sussistenza stessa del reato (se la durata fosse stata ridotta sotto il periodo già trascorso: 1 anno e 5 mesi). Pieri censurava poi l'omessa motivazione su altri motivi di appello e sosteneva che, a seguito dell'annullamento dell'ordinanza che aveva rigettato il rinvio preliminare, la corte di appello avrebbe dovuto riesaminare ex novo tutti i motivi di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, ritenendo corretta la limitazione del giudizio di rinvio ai soli profili indicati nella sentenza di annullamento (ossia la rideterminazione della pena accessoria alla luce della pronuncia costituzionale). Ha quindi escluso l'obbligo di riesame di tutte le altre questioni già definite e precluse dal precedente giudicato progressivo. La Corte ha altresì ritenuto improcedibile l'esame della prescrizione sopravvenuta in quanto l'inammissibilità impedisce la sua valutazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 389 cod. pen.
Norma sostanziale che incrimina l'inosservanza della pena accessoria: la condotta è valutata alla luce della effettiva durata della pena accessoria in corso di esecuzione
art. 216 r.d. 16/03/1942 n.267
art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La previsione originaria fissava una durata fissa di dieci anni; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevedeva la durata variabile ("fino a dieci anni"), con conseguente necessità di rideterminazione da parte del giudice dell'esecuzione
Sentenza Corte Costituzionale 25/09/2018 n.222
Corte Costituzionale, sent. 25/09/2018 n.222
Ha dichiarato l'illegittimità della parte dell'art. 216 che fissava la durata della sanzione accessoria in maniera determinata (dieci anni), obbligando a una nuova commisurazione secondo il parametro "fino a dieci anni"
Cass. sez. 6, n. 9514 del 15/12/2020 (dep. 10/03/2021)
Cass. sez. 6, n. 9514 del 15/12/2020 - dep. 10/03/2021
Pronuncia rescindente che ha accolto il primo motivo di ricorso e ha disposto il rinvio per la rideterminazione della pena accessoria, indicando la questione come centrale e preclusiva rispetto al prosieguo del giudizio
Cass. sez. 3, sent. n. 23140 del 26/03/2019
Cass. sez. 3, sent. n. 23140 del 26/03/2019 - dep. 27/05/2019 - Rv. 276755
Principio sul limite del giudicato progressivo: il giudice del rinvio deve uniformarsi alla questione oggetto dell'annullamento, senza estendere ex novo la decisione su punti già definiti
art. 125 cod. proc. pen.
Richiesta di motivazione: il ricorrente denunciava omessa motivazione, ma la Cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate rispetto all'oggetto del giudizio di rinvio
artt. 597 e segg. cod. proc. pen.
artt. 597 e segg. cod. proc. pen.
Norme sul rito e sull'impugnazione in appello/cassazione: invocate dal ricorrente per sostenere l'obbligo di riesame, ma la Corte ha ritenuto che non impongano la riapertura di questioni già giudicate e precluse
art. 648 cod. proc. pen.
Richiami relativi al giudicato e all'oggetto del nuovo giudizio: usata per sostenere la tesi della regressione processuale, ma non sufficiente a superare il principio del giudicato progressivo
Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000 (De Luca)
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso in Cassazione preclude l'esame di questioni sopravvenute (es. prescrizione)
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo che consente la condanna per spese processuali e la liquidazione a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o abusivo
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla una sentenza per un motivo specifico, il giudice del rinvio è vincolato a decidere sui profili indicati dalla cassazione; non deve automaticamente riesaminare questioni già definite e ormai precluse dal giudicato progressivo
- Se una norma che ha determinato una pena accessoria viene dichiarata incostituzionale nella parte in cui ne fissa la durata, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la durata secondo il parametro costituzionalmente conforme (es. "fino a dieci anni"). Tale rideterminazione può incidere sulla sussistenza di reati commessi durante l'esecuzione della pena accessoria
- Denunce di omessa motivazione o di violazioni procedurali devono essere pertinenti all'oggetto del giudizio di rinvio; se manifestamente infondate, il ricorso in cassazione può essere dichiarato inammissibile
- Questioni sopravvenute (per esempio la prescrizione) non possono essere valutate dalla Corte di Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni formali o per manifesta infondatezza
- Il principio del giudicato progressivo limita la regressione del processo: non tutto ciò che il ricorrente vorrebbe riesaminato viene ritenuto riapribile dopo un annullamento parziale
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