Sentenza n. 326/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 303/2025 in data 23 maggio 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza n. 303/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo complessivo di euro 1.000, oltre interessi. La ricorrente ha chiesto l’accredito dell’importo sulla Carta docente e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato. Ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria e la notificazione della sentenza al Ministero in data 14 luglio 2025. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha inoltre esaminato la tempestività dell’azione, rilevando che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e la validità della procura conferita al difensore nel giudizio civile, ritenuta estesa anche al giudizio di esecuzione quando comprenda ogni stato e grado del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, provvedendo agli adempimenti imposti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza del TAR. In caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che provveda entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente della stessa amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda relativa all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, calcolati dalla notificazione della sentenza del TAR fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento del rimedio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle decisioni giurisdizionali non eseguite.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una somma dovuta per ogni ulteriore violazione o ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato applicato mediante la condanna al pagamento di una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione della sentenza del TAR fino all’adempimento o all’esecuzione commissariale.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha constatato il decorso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- La mancata costituzione dell’amministrazione, unitamente alla documentazione del giudicato e dell’inadempimento, consente di ritenere non contestata l’omessa esecuzione, salvo elementi contrari agli atti.
- Per le amministrazioni dello Stato, il giudizio di ottemperanza può essere promosso dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale al domicilio digitale idoneo dell’amministrazione.
- Quando la procura alle liti conferisce al difensore poteri estesi a ogni stato e grado del procedimento, essa può attribuire lo ius postulandi anche per il giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione di una condanna al pagamento di una somma determinata.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, determinandola anche nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’esecuzione sostitutiva.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta dell’interessato.
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