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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29585/2025 del 08/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2012, nel quale l'Ufficio contestava alla contribuente redditi da fabbricati non dichiarati, pari a euro 201.800, riferiti a immobili concessi in locazione a Formello. La contribuente impugnava l'atto sostenendo, in sostanza, che la CTR avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di provare la mancanza di titolarità del diritto di superficie su alcune unità immobiliari, diritto che sarebbe stato presuntivamente ascrittole sulla base di una visura catastale storica non esaminata dal giudice d'appello. Con il ricorso per cassazione deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando sia un errore sul riparto dell'onere della prova sia l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla non titolarità dei diritti immobiliari in suo capo. L'Agenzia resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto anzitutto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, attenesse in realtà a un vizio motivazionale riconducibile all'art. 360, n. 5, c.p.c.; tuttavia il motivo era inammissibile perché la sentenza di appello era conforme a quella di primo grado su ragioni di fatto coincidenti, integrando una "doppia conforme" che preclude il ricorso per omesso esame di fatti decisivi. Nel merito, la Corte ha comunque giudicato infondata la doglianza sul riparto dell'onere probatorio, affermando che, una volta emesso un accertamento motivato, spetta al contribuente dimostrare che la ricostruzione dell'Ufficio è priva di fondamento. Conseguentemente ha posto le spese a carico della ricorrente e ha disposto il raddoppio del contributo unificato, oltre alla condanna al pagamento delle somme liquidate ex artt. 380-bis e 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la doglianza non investe realmente una violazione di tale norma, bensì un preteso omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 2697 c.c.

    Nel processo tributario, una volta emesso un avviso di accertamento motivato, il contribuente deve provare l'infondatezza della ricostruzione dell'Ufficio; non è sufficiente invocare in astratto l'onere probatorio dell'Amministrazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte rileva che la rubrica del ricorso era formalmente inquadrata in questo vizio, ma la censura era in realtà riconducibile al n. 5.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso in presenza di doppia conforme.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    La sentenza d'appello fondata sulle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado non è censurabile con il motivo di cui al n. 5.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato quale fonte della preclusione al controllo sul vizio motivazionale in caso di doppia conforme.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la condanna alle ulteriori somme in caso di definizione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dichiara i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'avviso di accertamento è motivato, il contribuente che lo contesta deve allegare e provare i fatti idonei a superare la pretesa fiscale, dimostrando l'infondatezza della ricostruzione dell'Ufficio.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in cassazione se la sentenza di appello e quella di primo grado sono conformi nella motivazione in fatto, perché opera la preclusione della c.d. doppia conforme.
  • La qualificazione del motivo di ricorso non dipende dalla sua rubrica formale, ma dal contenuto sostanziale della censura.
  • La deduzione di una violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la doglianza mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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