Sentenza n. 287/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - della nota del responsabile del Servizio per il territorio del Comune di Bitonto prot. n. 32387/2021 del 1.9.2021, notificata il 3.9.2021, di diffida alla ricorrente “ad arretrare la sezione del marciapiede” realizzato dalla medesima sul proprio suolo; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha preso atto dell'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato, disposto dal Comune con successiva nota e comunicato alla ricorrente, ritenendo così intervenuta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di ricorso. Le spese sono state compensate in ragione della natura e peculiarità della controversia e della sua definizione in rito.
Atto impugnato: diffida comunale ad arretrare la sezione del marciapiede realizzato sul suolo della ricorrente
Esito
La controversia
La proprietaria ha impugnato la nota comunale con cui il responsabile del Servizio per il territorio l'aveva diffidata ad arretrare la sezione del marciapiede realizzato sul proprio suolo, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato di avere annullato d'ufficio in autotutela il provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Comune ne ha invocato l'applicazione prospettando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione; il Collegio ha invece definito il giudizio dichiarando la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla d'ufficio il provvedimento impugnato, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso, se l'interesse alla decisione viene integralmente meno.
- La cessazione della materia del contendere costituisce una definizione in rito conseguente alla rimozione dell'atto contestato e non comporta, sulla base della sola pronuncia, l'accertamento della fondatezza dei vizi dedotti dal ricorrente.
- In presenza di una definizione del giudizio determinata dall'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, le spese possono essere compensate per la natura e peculiarità della controversia e della sua definizione in rito.
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