Sentenza n. 101/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'ottemperanza: al giudicato di cui alla sentenza della Corte d’appello di Palermo 4/11/2024, n. 1779, come successivamente corretta con decreto n. 531/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva ordinato la restituzione e riduzione in pristino dei terreni occupati illegittimamente e aveva disposto il risarcimento dei danni
Esito
Favorevole al ricorrente (acquirente di terreni)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata all’amministrazione e non eseguita nel termine di legge. Il giudicato imponeva alla Città Metropolitana di Palermo la restituzione dei terreni, previa riduzione in pristino mediante le opere indicate dal CTU, salva la facoltà di adottare il provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, nonché il pagamento del risarcimento per l’occupazione illegittima. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’esecuzione delle statuizioni relative alle spese della CTU, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha disposto un’istruttoria per verificare sia la successione della società acquirente alla società originaria sia la titolarità dei terreni. L’istruttoria ha comprovato la successione, ma solo una titolarità parziale: mq 1.705 della particella 20, oggi particella 167; mq 1.660 della particella 117, oggi particella 164; mq 4.097 della particella 107, oggi particella 161. Nessuna titolarità è stata provata sulle particelle 109 e 111. Non è stata inoltre provata la cessione al ricorrente del credito relativo alle spese della CTU. Le spese del giudizio civile erano state liquidate in favore del difensore distrattario, estraneo al giudizio di ottemperanza. Quanto alla penalità di mora, il ricorrente non aveva comunicato all’amministrazione il proprio subentro nella titolarità dei terreni, sicché il pagamento di ulteriori somme per il ritardo nell’esecuzione è stato ritenuto iniquo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della titolarità effettivamente provata. Ha dichiarato l’obbligo della Città Metropolitana di Palermo di conformarsi al giudicato, restituendo al ricorrente, previa riduzione in pristino, soltanto le porzioni dei terreni di sua proprietà, salva l’adozione del provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Ha disposto che il risarcimento del danno da occupazione illegittima sia eseguito in misura proporzionalmente ridotta, in relazione alla minore estensione dei terreni di proprietà del ricorrente. Ha escluso dall’ottemperanza le spese della CTU, per mancata prova della cessione del relativo credito, e le spese del giudizio civile, perché liquidate in favore del difensore distrattario. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo non equo applicarla in assenza di una previa comunicazione all’amministrazione del subentro nella titolarità dei beni. Ha assegnato all’amministrazione novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per adempiere. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega, da attivarsi su richiesta del ricorrente entro un ulteriore termine di novanta giorni. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state dichiarate irripetibili, anche in considerazione dell’omessa indicazione nel ricorso della limitata legittimazione attiva del ricorrente.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora; la sua applicazione è stata esclusa nel caso concreto perché il ricorrente non aveva comunicato all’amministrazione il proprio subentro nella titolarità dei terreni.
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Il giudicato lasciava all’autorità che utilizza il bene la facoltà di acquisire il bene occupato, in alternativa alla restituzione e alla riduzione in pristino.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
È richiamato per ritenere decorso il termine di legge entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto adempiere alle statuizioni di condanna.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, chi agisce quale successore a titolo particolare deve provare sia la propria successione nella posizione sostanziale risultante dal giudicato sia la titolarità dei beni cui si riferiscono le statuizioni da eseguire; l’esecuzione può essere riconosciuta soltanto entro i limiti della titolarità effettivamente dimostrata.
- Quando il giudicato ordina la restituzione di beni occupati illegittimamente e la riduzione in pristino, salva l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, l’amministrazione deve eseguire tali statuizioni limitatamente ai beni o alle porzioni di beni appartenenti al soggetto legittimato, con riduzione proporzionale dell’eventuale risarcimento parametrato all’estensione dei terreni.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere fatte valere pretese creditorie ulteriori rispetto a quelle comprese nel giudicato se non è provata la loro titolarità o cessione in favore del ricorrente; analogamente, le spese liquidate in favore del difensore distrattario spettano a quest’ultimo e non possono essere richieste da una parte diversa.
- La penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato non va applicata quando, alla luce delle circostanze concrete, il ritardo non sia integralmente imputabile all’amministrazione, in particolare se il beneficiario non abbia comunicato il proprio subentro nella titolarità dei beni oggetto dell’obbligo restitutorio.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine e alla richiesta del ricorrente.
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