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Ordinanza

Ordinanza n. 242/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 15 febbraio 2024, n. 103

Giustizia amministrativa202501255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 15 febbraio 2024, n. 103, della cui notificazione l'istante deve fornire prova ai fini del giudizio di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 15 febbraio 2024, n. 103. Per dimostrare la notificazione a mezzo PEC della sentenza all'amministrazione intimata, ha depositato un unico file in formato PDF contenente il testo della sentenza, la relata di notifica, il testo della ricevuta di accettazione e il testo delle ricevute di consegna. Il TAR ha rilevato che, trattandosi della prova di una notificazione effettuata tramite PEC, la documentazione deve essere depositata nei formati informatici idonei previsti dalla prassi processuale telematica, ossia l'atto notificato, le ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg e la ricevuta DatiAtto.xml contenente i dati identificativi delle ricevute. Il PDF prodotto è stato ritenuto soltanto un principio di prova dell'avvenuta notificazione.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente, ordinandogli di depositare entro il termine perentorio del 9 febbraio 2026 la ricevuta di consegna in formato .eml o .msg e la ricevuta DatiAtto.xml contenente i dati identificativi della ricevuta di consegna della sentenza ottemperanda e della relata di notifica. Il giudice non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza nel merito. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 12 febbraio 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo telematico, la prova della notificazione a mezzo PEC deve essere fornita mediante il deposito dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna nei formati .eml o .msg e della ricevuta DatiAtto.xml contenente i dati identificativi delle ricevute; la mera riproduzione dei relativi contenuti in un file PDF costituisce soltanto un principio di prova e non assolve pienamente all'onere documentale.
  • Quando la prova della notificazione PEC depositata dalla parte è incompleta sotto il profilo dei formati informatici richiesti, il giudice può disporre un incombente istruttorio, assegnando un termine perentorio per il deposito delle ricevute nei formati idonei e rinviando la trattazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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