Sentenza del 27/09/2016 n. 2359 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Condono - applicazione al tributo dovuto - omesso riferimento alle sanzioni - debenza - permane. Estinzione della pretesa tributaria mediante condono - automatica estinzione della pretesa sanzionatoria - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto reclamabile il decreto presidenziale che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sia sul tributo sia sulle sanzioni. L'estinzione della pretesa tributaria per effetto del condono non comporta automaticamente l'estinzione della pretesa sanzionatoria. Il giudizio deve pertanto proseguire limitatamente alle sanzioni, salvo che esse siano state espressamente comprese nell'istanza di condono.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva presentato un'istanza di condono e versato la somma prevista, ottenendo l'estinzione della pretesa tributaria. Il condono, tuttavia, riguardava il tributo e non richiamava espressamente le sanzioni irrogate per le violazioni accertate. La contestazione verteva quindi sull'erronea estensione automatica del condono anche alle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 39, comma 12, decreto-legge n. 98/2011
La definizione agevolata prevista dalla norma estingue la pretesa tributaria nei limiti e alle condizioni stabilite, ma non determina automaticamente l'estinzione delle sanzioni, se queste non sono espressamente comprese.
Art. 28, decreto legislativo n. 546/1992
Rileva quanto alla possibilità di reclamare il decreto presidenziale che dichiara la cessazione della materia del contendere.
Art. 61, decreto legislativo n. 546/1992
Disciplina il reclamo e il procedimento relativo alle decisioni presidenziali nel processo tributario, consentendo la prosecuzione del giudizio sulle questioni non effettivamente definite.
Massime di principio
- Il condono deve essere interpretato secondo il contenuto effettivo dell'istanza e dei pagamenti effettuati: l'estinzione del tributo non si estende automaticamente alle sanzioni.
- Le sanzioni sono una pretesa distinta, anche se collegata al tributo, e devono essere espressamente ricomprese nella definizione agevolata per poter ritenere estinto anche il relativo giudizio.
- Se un provvedimento dichiara cessata la materia del contendere anche sulle sanzioni, ma il condono riguardava soltanto il tributo, il provvedimento può essere contestato e il processo deve proseguire sulle sanzioni.
- Per valutare gli effetti di un condono occorre verificare attentamente il testo dell'istanza, la norma applicata, l'importo versato e l'eventuale riferimento espresso alle sanzioni.
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