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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26900/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di due imputati per concorso in rapina. I ricorrenti hanno dedotto, con più motivi, violazione di legge e vizi di motivazione sulla responsabilità, sostenendo l’insussistenza degli elementi costitutivi del concorso nel delitto contestato e contestando la valutazione delle prove, in particolare la credibilità della persona offesa e il riconoscimento effettuato a brevissima distanza dai fatti. Hanno inoltre censurato il riconoscimento dell’aggravante dell’uso di oggetto atto ad offendere, assumendo che non fosse provato l’uso della bottiglia rotta per intimidire le vittime. Infine hanno contestato il trattamento sanzionatorio e hanno chiesto l’applicazione della diminuente per i fatti di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale, ma tale richiesta non era stata proposta con i motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero a una inammissibile rilettura del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito, e ha rilevato che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo e immune da vizi logici e giuridici sulla credibilità della persona offesa e sul riconoscimento. Ha considerato reiterativa anche la censura sull’aggravante, perché l’uso della bottiglia rotta risultava confermato da testimoni e persona offesa. La doglianza sulla pena è stata reputata in parte manifestamente infondata, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. È stata infine dichiarata inammissibile la richiesta di diminuente per i fatti di lieve entità perché non formulata nei motivi di appello. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    È il reato per il quale la condanna era stata confermata in appello; nel giudizio di legittimità si discuteva della responsabilità per concorso in rapina e dell’aggravante dell’uso di oggetto atto ad offendere.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la determinazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna dei ricorrenti, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 609-bis c.p.

    Non citato come norma applicata al caso, ma la sentenza richiama la possibilità di una diminuente introdotta dalla Corte costituzionale in termini generici; il testo non consente di precisare oltre.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti: la Cassazione interviene solo su vizi logici o giuridici della motivazione, non sulla mera richiesta di una valutazione più favorevole al ricorrente.
  • La credibilità della persona offesa e il riconoscimento dell’autore del fatto, se adeguatamente motivati e corroborati da elementi convergenti, non sono sindacabili in cassazione come se si trattasse di un terzo grado di merito.
  • La censura sull’esistenza di un’aggravante è inammissibile quando si risolve nella contestazione del compendio probatorio già vagliato in modo coerente dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena, inclusa la misura degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione salvo che sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • Una richiesta nuova, non proposta con i motivi di appello, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; la sua deduzione comporta inammissibilità del motivo.
  • All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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