Cassazione Penale, Sentenza n. 47811/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore di Monza del 24/05/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione, in quanto la convalida era intervenuta prima del decorso del termine di 48 ore per il deposito delle memorie difensive
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione del diritto di difesa per compressione del termine dilatorio di 48 ore per la presentazione di memorie difensive a seguito della notifica del provvedimento di DASPO con obbligo di presentazione: il DASPO era stato notificato il 30/05/2022 alle ore 10:25 e l'ordinanza di convalida è stata depositata il 31/05/2022, prima del decorso delle 48 ore
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Il termine dilatorio di 48 ore per la presentazione di memorie difensive a seguito della notifica del provvedimento che impone l'obbligo di presentazione è una garanzia difensiva; la sua violazione integra un error in procedendo che determina l'annullamento senza rinvio della convalida
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela del diritto di difesa; la compressione del termine pregiudica la garanzia costituzionale di difesa
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata quale riferimento procedurale per il motivo di cassazione (violazione di legge) relativo alla compressione del termine dilatorio
Provvedimento di DASPO (provvedimento del Questore)
Il DASPO con obbligo di presentazione impone al destinatario la possibilità di depositare memorie entro 48 ore; la convalida giurisdizionale intervenuta prima di tale termine è invalida limitatamente all'obbligo di presentazione
Massime di principio
- Se la convalida giudiziale di un DASPO con obbligo di presentazione interviene prima del decorso delle 48 ore dalla notifica del provvedimento, tale convalida deve essere annullata senza rinvio per violazione delle garanzie difensive
- Il termine di 48 ore è l'unico rimedio difensivo previsto per iscritto nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore; non è previsto un contraddittorio orale
- Il destinatario dell'obbligo di presentazione non ha l'onere di dimostrare l'interesse a eccepire la nullità derivante dalla violazione del termine: la mera anticipata convalida configura error in procedendo rilevabile in cassazione
- Eccezione: se il destinatario ha depositato memorie entro le 48 ore e il giudice decide dopo tale deposito dando conto e confutando le osservazioni, la convalida non è annullabile per la sola compressione temporale
- Nelle impugnazioni è importante comprovare tempi e modalità di notifica e il momento di deposito della convalida (orario/registro) per dimostrare la violazione del termine difensivo
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