Sentenza n. 14935/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 17.01.23, notificato il 25.1.2023, recante decadenza della nomina a maresciallo dell’Esercito, con reinserimento nel ruolo precedentemente rivestito dei graduati della stessa F.A. a decorrere dal 1.7.2018; del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso per la nomina a maresciallo dell’Esercito del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- REG 2022 -OMISSIS- del 30.12.2022, perché imputato in tre diversi procedimenti penali per delitti non colposi; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso per la nomina a maresciallo dell'Esercito e conseguente decadenza dalla nomina, con reinserimento nel ruolo precedentemente rivestito
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del Ministero della Difesa che ne aveva disposto l'esclusione dal concorso per la nomina a maresciallo dell'Esercito, motivata dall'essere imputato in tre diversi procedimenti penali per delitti non colposi, nonché il successivo provvedimento di decadenza dalla nomina, con reinserimento nel ruolo precedentemente rivestito a decorrere dal 1° luglio 2018. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione di rinuncia depositata dal ricorrente. La rinuncia è stata ritenuta irrituale perché non notificata alla controparte nel rispetto del termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; pertanto, non è stata dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia, ma è stata accertata l'elisione dell'interesse alla sua definizione. Le spese di giudizio sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve rispettare le formalità previste, tra cui la notificazione alla controparte nel termine stabilito; l'inosservanza ha impedito di dichiarare l'estinzione per rinuncia.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, anche quando la rinuncia dell'interessato non rispetti le formalità necessarie per produrre l'estinzione del giudizio per rinuncia.
- La rinuncia al ricorso non può determinare l'estinzione del giudizio se non è notificata alla controparte nel rispetto delle formalità e dei termini previsti dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; in tal caso, ove risulti comunque venuto meno l'interesse alla decisione, il giudice dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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