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Sentenza

Sentenza n. 151/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento: - del provvedimento di rigetto relativo all'istanza di trasferimento della rivendita n. 2 in Ossi da via Litterai n. 167 a via Tissi n. 24 emesso dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Direzione Territoriale Sardegna, Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, Sezione Operativa Territoriale di Sassari, prot. N° 22770 notificato via pec in data 03.08.2022; - degli atti presupposti, inerenti e conseguenti o comunque connessi ancorché non conosciuti; altresì ai fini dell'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento così come richiesto;

Giustizia amministrativa202200731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento della rivendita n. 2 di Ossi da via Litterai n. 167 a via Tissi n. 24

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di rigetto adottato dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli in relazione alla richiesta di trasferimento della rivendita, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del diritto a ottenere il trasferimento. Nel corso del giudizio ha dichiarato, con atto depositato il 30 dicembre 2025, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente relativa alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego né la domanda di accertamento del diritto al trasferimento. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione del complessivo assetto degli interessi coinvolti e della definizione del giudizio in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria da remoto; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, proveniente dalla parte ricorrente, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.
  • Quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse e il complessivo assetto degli interessi coinvolti non giustifica la prevalenza di una parte, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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