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Sentenza

Sentenza n. 796/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: affidamento diretto alla ditta individuale di un intervento di rimozione della posidonia spiaggiata presso la Spiaggia Grande

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale con cui era stato affidato a una ditta individuale l’intervento di rimozione dei banchi di posidonia accumulatisi sulla Spiaggia Grande. Ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti soggettivi e autorizzativi per lo svolgimento del servizio da parte dell’affidataria e omessa valutazione di incidenza ambientale. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, sostenendo che il ricorrente non avesse allegato una posizione soggettiva qualificata e differenziata lesa dall’affidamento. Ha inoltre contestato nel merito le censure, rilevando che la valutazione di incidenza non era necessaria, che l’intervento era giustificato dall’urgenza determinata dalle mareggiate invernali e che la ditta era legittimata all’esecuzione in quanto in possesso, dal 2021, del codice ATECO relativo alla pulizia e al lavaggio di aree pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di legittimatio ad causam e di interesse processuale. Il ricorrente non aveva allegato né dimostrato la titolarità di una situazione giuridica qualificata e differenziata idonea a consentire l’impugnazione dell’affidamento, che non gli arrecava una lesione individuale. L’asserita proprietà di un fondo limitrofo alla spiaggia è stata smentita dalla difesa comunale, che ha indicato una distanza di almeno quattro chilometri; in ogni caso, tale situazione non sarebbe stata sufficiente a fondare la legittimazione rispetto a un affidamento avente ad oggetto un intervento di miglioramento delle condizioni della spiaggia. Il giudice ha qualificato il ricorso come domanda di mero ripristino della legalità, non proponibile da chi non sia titolare di una posizione differenziata. In via ulteriore, ha ritenuto manifestamente infondate le censure di merito: la valutazione di incidenza non era richiesta dalla disciplina regionale richiamata, poiché l’intervento non riguardava lo spostamento della posidonia poggiata su corpi dunali; l’intervento era stato eseguito nel rispetto della disciplina vigente e in una situazione obiettiva di urgenza; la ditta affidataria risultava legittimata allo svolgimento dei lavori in ragione del possesso del pertinente codice ATECO, come accertato dalla Guardia Costiera. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di giudizio in favore del Comune, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti, nonché al pagamento di ulteriori euro 5.000 ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 68 codice della navigazione

    È richiamato quale base dell’accertamento svolto dalla Guardia Costiera in ordine alla legittimazione della ditta affidataria all’esecuzione dei lavori.

  • art. 26, comma 1, seconda parte, c.p.a.

    È applicato per la condanna del ricorrente, oltre che alle spese di lite, al pagamento di un’ulteriore somma di euro 5.000.

  • deliberazione Giunta Regionale 6 luglio 2016, n. 40/13

    Secondo il giudice, la disciplina regionale richiede la valutazione di incidenza per lo spostamento della posidonia poggiata su corpi dunali; tale presupposto non ricorreva nel caso esaminato.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un provvedimento amministrativo è inammissibile quando il ricorrente non allega e non dimostra la titolarità di una situazione giuridica qualificata, differenziata e concretamente lesa dall’atto.
  • Il giudizio amministrativo non può essere utilizzato come azione popolare o come domanda di mero ripristino astratto della legalità amministrativa da parte di chi non sia portatore di un interesse personale, concreto e attuale.
  • La mera proprietà di un bene situato nelle vicinanze dell’area interessata dall’azione amministrativa non fonda automaticamente la legittimazione a impugnare l’atto, se non è dimostrata una specifica e concreta lesione della posizione del proprietario.
  • La valutazione di incidenza ambientale è necessaria solo quando ricorrono i presupposti individuati dalla disciplina applicabile; nel caso esaminato, essa non era richiesta per la rimozione della posidonia non collocata su corpi dunali.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraRifiutiIn house e affidamenti senza garaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoPrincipi di precauzione e prevenzione

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