Cassazione Penale, Ordinanza n. 01125/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due fratelli, titolari di un'azienda di autodemolizioni, condannati in primo e secondo grado per avere operato su un terreno sottoposto a sequestro penale e di cui erano custodi giudiziali. Secondo la ricostruzione di merito, nel marzo 2019 furono sorpresi mentre effettuavano attività di manipolazione e commercio della merce presente nel lotto sequestrato, con accessi reiterati e senza rispettare il vincolo reale. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure: con il primo motivo ha contestato la conferma della responsabilità penale, sostenendo in sostanza una lettura alternativa del compendio probatorio; con il secondo motivo ha denunciato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta non fosse tale da escludere la causa di non punibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché volto a ottenere una nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta razionale e adeguata. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché la sentenza impugnata aveva escluso in modo non irragionevole la particolare tenuità del fatto valorizzando la prosecuzione dell'attività illecita e la recidiva reiterata degli imputati, indice di non occasionalità della condotta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla responsabilità dei due imputati
art. 349 c.p.
base incriminatrice della condotta contestata, riferita alla violazione del vincolo apposto al bene sequestrato
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta era non occasionale e proseguita nel tempo, anche in presenza di recidiva reiterata
art. 616 c.p.p.
a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e completa.
- La violazione del vincolo reale su un bene sottoposto a sequestro può integrare il reato contestato quando l'imputato, pur nominato custode giudiziale, continui a operare sul bene in modo incompatibile con le prescrizioni del sequestro.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta risulti non occasionale, proseguita nel tempo e connotata da reiterazione, specie se l'imputato risulti recidivo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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