Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05636/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari fondo)

La controversia

La controversia nasce da un'azione negatoria servitutis proposta dai proprietari di un terreno per far accertare che sul loro fondo non gravasse una servitù di passo e per impedirne l'utilizzo da parte di terzi. Nel giudizio di primo grado si erano costituiti il soggetto che utilizzava il passaggio e altri intervenuti, i quali chiedevano il riconoscimento di una servitù carrale e, in via di appello incidentale, di una servitù di uso pubblico. Il tribunale aveva respinto la domanda degli attori e riconosciuto l'esistenza della servitù. In appello la corte territoriale, con sentenza non definitiva, aveva escluso la servitù di uso pubblico e, con la sentenza definitiva, aveva respinto l'appello principale dei proprietari del fondo, dichiarando però che alcuni intervenuti non erano titolari di alcuna servitù di passo; la decisione era fondata, tra l'altro, sulla scrittura privata del 21 ottobre 1963, considerata titolo della servitù, e su una CTU che aveva delimitato i soggetti effettivamente beneficiari. In cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto: nullità delle sentenze per vizi processuali e per omessa pronuncia sulle prove orali richieste; violazione dell'art. 345 c.p.c. per il mancato ingresso di una relazione tecnica comunale successiva al primo grado; omesso esame della scrittura del 21 ottobre 1963. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale, lamentando: asserita insanabile contraddizione della sentenza non definitiva nella definizione della scrittura come atto ricognitivo/costitutivo di servitù; violazione delle norme sul disconoscimento della scrittura privata da parte dell'erede; nullità del titolo per indeterminatezza dell'oggetto e mancanza di sinallagma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo principale, affermando che la censura sui documenti nuovi era comunque non autosufficiente perché i ricorrenti non avevano allegato né descritto il contenuto della relazione tecnica comunale per dimostrarne l'indispensabilità; ha inoltre dichiarato inammissibile la parte relativa alle prove orali per mancata prova della tempestività e ritualità della richiesta e per assenza di indicazione completa dei testi e dei capitoli di prova. Quanto al ricorso incidentale, ha escluso ogni contraddizione nella sentenza non definitiva; ha ritenuto corretta la regola sul disconoscimento della scrittura privata da parte dell'erede, che richiede una dichiarazione specifica e univoca di non conoscenza della scrittura del de cuius; ha infine confermato la validità della scrittura del 21 ottobre 1963, ritenendo determinabile l'oggetto della servitù in base al collegamento con la causa civile cui la transazione poneva fine e osservando che la determinatezza non richiede necessariamente l'indicazione catastale. Le spese tra ricorrenti principali e incidentali sono state compensate per reciproca soccombenza; i ricorrenti principali sono stati inoltre condannati, insieme ai ricorrenti incidentali, al raddoppio del contributo unificato se dovuto, mentre i resistenti principali hanno dovuto rifondere le spese in favore degli eredi del soggetto originariamente convenuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 183 c.p.c.

    invocato per lamentare l'omessa ammissione delle prove orali nel primo grado

  • art. 345 c.p.c.

    nel testo ratione temporis applicabile, vieta nuovi mezzi di prova e nuovi documenti in appello salvo indispensabilità o impossibilità non imputabile di produrli prima

  • art. 214 c.p.c.

    il disconoscimento della scrittura privata da parte dell'erede richiede una dichiarazione specifica e univoca di non conoscere la scrittura del proprio autore

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 214 e 216 c.p.c. nel motivo sul disconoscimento della scrittura privata

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 214 e 215 c.p.c. nel motivo sul disconoscimento della scrittura privata

  • art. 1027 c.c.

    richiamato per contestare la configurabilità della servitù di passo

  • art. 1031 c.c.

    richiamato per contestare la configurabilità della servitù di passo

  • art. 1346 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità del titolo per indeterminatezza dell'oggetto

  • art. 1418 c.c.

    richiamato come norma sulla nullità del contratto

  • art. 1421 c.c.

    richiamato come norma che consente di rilevare d'ufficio la nullità

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in cassazione

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, i nuovi documenti sono ammissibili solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli nel primo grado per causa non imputabile oppure se il giudice ne riconosce l'indispensabilità ai fini della decisione; l'indispensabilità va valutata in rapporto alla capacità del documento di chiarire in modo decisivo i fatti controversi.
  • La censura di omessa ammissione di prove testimoniali è inammissibile se il ricorrente non dimostra la tempestività e ritualità della richiesta, non indica compiutamente i testi e i capitoli di prova e non consente alla Corte di verificare ex actis la decisività del mezzo istruttorio.
  • Il disconoscimento, da parte dell'erede, di una scrittura privata attribuita al de cuius richiede una dichiarazione specifica e univoca di non conoscenza della scrittura o della sottoscrizione; non è sufficiente una generica affermazione di mancanza di elementi per identificarne l'autore.
  • La determinatezza o determinabilità dell'oggetto di un contratto relativo a un immobile non richiede necessariamente l'indicazione dei dati catastali, essendo sufficiente che il bene sia identificabile attraverso altri elementi descrittivi e il collegamento con il contesto negoziale.
  • La validità di un atto costitutivo di servitù può essere riconosciuta quando l'oggetto del diritto e i fondi coinvolti siano determinabili in base al contenuto dell'atto e al collegamento con il rapporto o la controversia cui esso si riferisce.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioniCompravendita
RamiDiritti realiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.