Cassazione Civile, Ordinanza n. 19608/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di una società proprietaria di un terreno/cava di ottenere la restituzione di materiali lapidei estratti e stoccati durante lavori di messa in sicurezza eseguiti da una società appaltatrice in forza di ordinanze sindacali, oppure, in subordine, il risarcimento del danno per la loro asserita sottrazione. Nel giudizio di merito il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda risarcitoria contro l’impresa esecutrice, rigettando le altre domande; in appello, la corte territoriale aveva invece dichiarato in radice inammissibili le domande contro l’impresa esecutrice, ritenendo che su di esse esistesse un giudicato esterno formatosi in un diverso processo. Con il ricorso per cassazione la società attrice ha denunciato, in sintesi, l’erroneità dell’affermazione di un giudicato esterno ai sensi dell’art. 2909 c.c. sia quanto alla domanda di restituzione dei materiali sia quanto alle domande risarcitorie. Ha inoltre censurato il rigetto delle domande nei confronti del sindaco, del direttore dei lavori e dell’amministratore dell’impresa, deducendo violazione dell’art. 2043 c.c. per mancata corretta valutazione del nesso causale e violazione dell’art. 2059 c.c. per il danno non patrimoniale, oltre a contestare la rilevanza della CTU svolta in altro processo ex art. 116 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi: ha escluso che la precedente decisione potesse costituire giudicato esterno sulle domande oggetto del presente giudizio, osservando che quelle domande erano state già dichiarate litispendenti e cancellate dal ruolo nel primo grado del precedente processo e non erano state riproposte in appello; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio, affinché il giudice di merito esamini nel merito le domande restituive e risarcitorie, nonché le responsabilità dei soggetti tenuti al controllo sull’attività dell’impresa esecutrice. I restanti motivi e i ricorsi incidentali/riproposizioni sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, secondo e terzo motivo del ricorso, ritenendo insussistente il giudicato esterno opposto dalla corte d’appello con riferimento alle domande di restituzione dei materiali e alle correlate domande risarcitorie. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito delle domande della società attrice e, conseguentemente, delle responsabilità degli altri soggetti coinvolti. I motivi residui del ricorso principale e le questioni riproposte dai controricorrenti sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno può precludere solo ciò che sia stato effettivamente oggetto di una precedente decisione passata in giudicato; non può estendersi a domande che erano già state dichiarate litispendenti e cancellate dal ruolo, né a domande non riproposte in appello e dunque estranee al thema decidendum del giudizio precedente.
art. 2043 c.c.
La responsabilità aquiliana dei soggetti indicati dall’attrice presuppone un autonomo accertamento delle condotte omissive e del nesso causale con il danno, accertamento che il giudice di rinvio dovrà compiere una volta escluso il preteso giudicato esterno.
art. 2059 c.c.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, se coltivata, deve essere riesaminata in sede di rinvio alla luce dell’effettiva sussistenza del danno e dei suoi presupposti.
art. 116 c.p.c.
La censura relativa all’utilizzazione della CTU svolta in altro processo è stata dichiarata assorbita, poiché la questione del quantum dovrà essere rivalutata in rinvio.
art. 346 c.p.c.
Le difese dei controricorrenti qualificate come ricorsi incidentali sono state ritenute in realtà riproposizioni di motivi di appello rimasti assorbiti, da riesaminare eventualmente in sede di rinvio.
art. 375 c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.
art. 54 T.U.E.L.
Richiamato nel descrivere il fondamento delle ordinanze sindacali da cui erano scaturiti i lavori di messa in sicurezza.
Massime di principio
- Il giudicato esterno non può essere affermato in modo estensivo o meramente assertivo: occorre verificare con precisione l’oggetto effettivo della precedente decisione, le domande concretamente trattate, quelle eventualmente dichiarate improcedibili/litispendenti e quelle effettivamente riproposte nei gradi successivi.
- Se una domanda è stata dichiarata litispendente e cancellata dal ruolo in primo grado, e non è stata riproposta in appello, essa esce dal perimetro del giudizio e non può essere successivamente ricondotta a un giudicato di rigetto formatosi in un diverso processo, salvo una chiara e inequivoca statuizione sul punto.
- Quando la responsabilità di più soggetti è dedotta come responsabilità per omesso controllo sull’operato di chi ha eseguito materialmente i lavori, la caduta della statuizione che aveva escluso la responsabilità dell’esecutore impone un nuovo esame anche delle posizioni dei soggetti vigilanti, perché la loro responsabilità è logicamente dipendente dall’accertamento della condotta e del danno imputabili all’esecutore.
- La motivazione che pretenda di integrare il dispositivo di una sentenza deve essere chiara e riferibile alle domande effettivamente devolute al giudice; una integrazione ambigua o priva di adeguato supporto motivazionale non può fondare validamente un giudicato preclusivo.
- Le censure relative alla quantificazione del danno e all’utilizzo delle prove tecniche diventano assorbite quando venga cassata la decisione sulla base del preteso giudicato, dovendo il giudice di rinvio rideterminare prima l’an debeatur e solo successivamente il quantum debeatur.
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