Sentenza n. 2699/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva del concorso per 100 agenti di polizia locale, diniego del riconoscimento della riserva per volontari delle Forze Armate e successivi atti di scorrimento e assunzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato al 190° posto con 92 punti nel concorso bandito dal Comune di Messina il 18 aprile 2024, possedeva un titolo di riserva quale volontario VFP1. Nella domanda telematica aveva però selezionato «NO» alla voce relativa alla riserva. Dopo aver superato le prove, comunicò il possesso del titolo il 20 settembre 2025 e trasmise il foglio di congedo il 29 novembre 2025, entro dieci giorni dalla prova orale e prima della formazione della graduatoria. Il Comune non riconobbe il beneficio, richiamando la mancata dichiarazione nella domanda; la graduatoria definitiva fu approvata il 23 febbraio 2026. Con il primo motivo il ricorrente deduceva eccesso di potere, violazione della lex specialis, degli artt. 1, 2 e 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990 e del d.lgs. 66/2010, nonché violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e affidamento, sostenendo che l’omessa spunta fosse un errore materiale o una dichiarazione imprecisa da regolarizzare mediante soccorso istruttorio. Con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 15 del bando, 1014 d.lgs. 66/2010 e 16 d.P.R. 487/1994, travisamento e illogicità: a suo avviso, il titolo poteva essere comunicato e comprovato entro dieci giorni dalla prova orale, prima della graduatoria, senza ledere la par condicio, anche perché non tutti i posti riservati erano stati coperti. Con il terzo motivo deduceva contraddittorietà tra gli artt. 5 e 15 del bando, contrasto con il d.P.R. 487/1994, irragionevolezza, sproporzione e violazione del favor partecipationis, sostenendo che la mancata indicazione fosse sanabile e che la clausola di decadenza fosse illegittima. Con motivi aggiunti impugnava le determinazioni comunali del 27 aprile e 7 maggio 2026 relative allo scorrimento della graduatoria e alle assunzioni, deducendone l’illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi del ricorso introduttivo. Ha ritenuto chiara la lex specialis: l’art. 5 imponeva di dichiarare già nella domanda il possesso del titolo di riserva e stabiliva che la mancata dichiarazione escludeva il beneficio; l’art. 15 consentiva la successiva trasmissione documentale soltanto per i titoli già indicati nella domanda. La selezione esplicita di «NO», in assenza di altri elementi nella domanda che rendessero riconoscibile il titolo, non costituiva un errore materiale immediatamente evidente né una mera irregolarità formale. Il soccorso istruttorio non poteva supplire all’omessa dichiarazione sostanziale di un titolo premiale: ciò avrebbe integrato la domanda dopo la scadenza del termine e attribuito un vantaggio incompatibile con autoresponsabilità e par condicio. La successiva comunicazione e produzione del foglio di congedo, pur effettuata prima della graduatoria e nei termini previsti per la documentazione, non superava l’omissione originaria. Il TAR ha inoltre escluso il contrasto tra il bando e l’art. 16, comma 1, d.P.R. 487/1994, poiché anche tale disposizione richiede che i titoli di riserva siano già indicati nella domanda; ha quindi respinto le censure di contraddittorietà, irragionevolezza e violazione del favor partecipationis. Respinti per illegittimità derivata anche i motivi aggiunti contro gli atti di scorrimento e assunzione. L’esito ha reso superflua la decisione sull’integrazione del contraddittorio. Spese integralmente compensate per la natura interpretativa delle questioni e i peculiari interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.P.R. 487/1994
Anche per la sopra richiamata disciplina di fonte normativa, dunque, i “titoli di riserva, preferenza e precedenza”, ai fini della valutazione, devono essere “già indicati nella domanda”.
I titoli di riserva possono essere documentati dopo la prova orale entro il termine previsto, ma devono essere stati dichiarati nella domanda di partecipazione; la successiva indicazione di un titolo omesso integrerebbe la domanda e non costituirebbe una mera regolarizzazione.
art. 1014 d.lgs. 66/2010
La lex specialis onerava espressamente i concorrenti a dichiarare nella domanda di partecipazione, fra gli altri, “il possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva ai sensi dell’art. 678, comma 9, e dell’art. 1014 del D.lgs. n. 66/2010 (riserva di legge a favore dei volontari delle Forze Armate)”, con l’espressa precisazione che “La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio”.
La riserva prevista per i volontari delle Forze Armate non opera automaticamente sulla base del mero possesso del requisito: nel concorso esaminato occorreva dichiararlo nella domanda secondo le prescrizioni chiare del bando.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Inoltre, il ricorrente, nell’aver flaggato “no” in corrispondenza della dicitura “Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici”, lungi dall’incorrere in una mera omissione, ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non essere in possesso di titoli di riserva, sicché “devono trovare applicazione tanto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, quanto il principio secondo il quale nemo potest venire contra factum proprium, corollario del dovere di buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/90”.
La buona fede, nel contesto della domanda concorsuale, non consente al candidato di contraddire una propria dichiarazione espressa di assenza del titolo; rilevano l’autoresponsabilità del dichiarante e il principio per cui non si può agire in contrasto con il proprio precedente comportamento.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Peraltro, una valutazione successiva di un requisito mai dichiarato comporterebbe una integrazione della domanda e non una regolarizzazione; pertanto, in difetto di una puntuale indicazione dell’interessato non poteva assolutamente azionarsi il potere dovere dell’Amministrazione di chiedere una integrazione della relativa documentazione.
Il potere-dovere di sollecitare la regolarizzazione non si estende alla dichiarazione tardiva di un titolo di riserva mai indicato nella domanda, perché ciò comporterebbe un’inammissibile integrazione sostanziale della candidatura.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, quando la lex specialis e l’art. 16, comma 1, d.P.R. 487/1994 richiedono che i titoli di riserva siano già indicati nella domanda, la successiva produzione della documentazione comprovante un titolo posseduto alla scadenza non supplisce alla mancata dichiarazione: la dichiarazione tardiva integra la domanda e non costituisce regolarizzazione.
- Il soccorso istruttorio nei concorsi non può essere utilizzato per introdurre dopo la scadenza del termine un titolo premiale omesso, poiché ciò attribuirebbe al candidato una rimessione in termini e potrebbe alterare la par condicio; l’istituto è circoscritto alle carenze formali e alle irregolarità documentali sanabili.
- La selezione esplicita della risposta negativa alla voce relativa a un titolo di riserva, in assenza di elementi della domanda che rendano immediatamente riconoscibile un errore materiale, vale come dichiarazione di non possesso e non può essere successivamente corretta invocando il soccorso istruttorio.
- Il termine previsto per trasmettere, dopo la prova orale, la documentazione digitale dei titoli di riserva riguarda la comprova dei titoli già indicati nella domanda e non consente di dichiarare per la prima volta il titolo dopo la scadenza del termine di partecipazione.
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