Cassazione Penale, Sentenza n. 14844/2024 del 10/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per violazione del foglio di via obbligatorio sostenendo che, prima dell'apertura del dibattimento, aveva chiesto l'applicazione della pena di 2 mesi e 20 giorni di arresto sostituiti da 20.000 euro di ammenda e che tale istanza sarebbe dovuta essere accolta (art. 448 c.1 c.p.p.). In appello lamenta che la Corte non ha risposto al motivo relativo al mancato riconoscimento della pena sostitutiva, mentre il giudice di primo grado ha inflitto una pena di 2 mesi di arresto senza sostituzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del dibattimento abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di non sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria sulla base dei criteri dell'art. 58 L. n. 689/1981 (giudizio prognostico negativo: ripetuti precedenti e insofferenza al rispetto delle leggi). La Corte di appello ha ribadito la stessa valutazione, per cui il motivo di appello risultava ah origine manifestamente infondato e il ricorso per cassazione privo di interesse. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma, determinata in via equitativa (indicato in dispositivo come euro 3.000).
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma incriminatrice applicata al fatto (violazione del foglio di via obbligatorio); è la fattispecie di reato per la quale è stato condannato il ricorrente
art. 448, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente come base per l'applicazione di una pena concordata/pecuniaria; la Corte ha precisato che non risulta applicata alcuna sostituzione e che la valutazione appartiene al giudice del dibattimento
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, comma 1
il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato
disciplinando le pene sostitutive attribuisce al giudice un potere discrezionale basato su tre criteri: rieducazione, prevenzione della recidiva e affidabilità/adempimento delle prescrizioni; tali criteri giustificano il rifiuto di sostituire la pena nel caso concreto
art. 53 e ss., L. 24 novembre 1981, n. 689
richiami generali alla disciplina delle pene sostitutive; la valutazione della congruità e dell'idoneità è rimessa al giudice
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
norma che consente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva è soggetta al potere discrezionale del giudice, che deve valutare rieducazione, prevenzione della recidiva e la probabilità di adempimento delle prescrizioni.
- La presenza di numerosi precedenti e di una propensione accertata a violare la legge può legittimamente escludere la sostituzione di una pena detentiva con una pecuniaria.
- Se un motivo di appello è manifestamente infondato 'ah origine', la relativa omissione di risposta da parte della Corte di appello non determina un interesse utile alla cassazione: il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse.
- La semplice diversità tra la pena proposta in una istanza di applicazione e la pena inflitta non comporta automaticamente illegittimità: conta la motivazione del giudice sul punto e la congruità della pena effettivamente inflitta.
- In sede di Cassazione non avrà esito favorevole chi ripropone censure basate su motivi che i giudici di merito hanno ritenuto fondati su elementi di fatto e di personalità del condannato debitamente motivati.
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