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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29096/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per detenzione e messa in vendita di merce recante marchio contraffatto e per ricettazione. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto l'omessa pronuncia sulla richiesta, già formulata in appello, di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il danno era esiguo in ragione del numero molto limitato dei beni contraffatti e della vendita occasionale e rudimentale, nonché richiamando la risalenza nel tempo delle precedenti condanne.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo. Ha osservato che, sebbene la sentenza d'appello non avesse una pronuncia espressa sulla particolare tenuità del fatto, la motivazione sul trattamento sanzionatorio dava conto di numerosi precedenti penali, anche per reati della stessa specie, commessi dal 1970 e fino al 2021, così rendendo implicitamente affermata una condizione di abitualità ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la mancata risposta espressa a una specifica doglianza non è censurabile in cassazione quando il suo mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    mancanza di rituale richiesta di trattazione orale

    richiamato solo come base procedurale per la trattazione camerale senza discussione orale.

  • art. 474 c.p.

    norma incriminatrice richiamata quale uno dei reati oggetto della condanna confermata, in tema di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice richiamata quale uno dei reati oggetto della condanna confermata, in tema di ricettazione.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando, dalla motivazione complessiva, risulti l'abitualità del comportamento dell'autore, ostativa al beneficio.

Massime di principio

  • La censura per omessa pronuncia su una specifica doglianza non è accoglibile in cassazione quando il rigetto della questione emerga in modo implicito e logicamente univoco dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la presenza di una condotta abituale, desumibile da plurimi precedenti penali, anche per reati della stessa indole, esclude la particolare tenuità del fatto.
  • L'abitualità ostativa alla particolare tenuità può essere ricavata anche indirettamente dalla motivazione sul trattamento sanzionatorio, senza necessità di una formula espressa dedicata al punto.
  • Il giudice di legittimità deve leggere la decisione impugnata nel suo complesso: se la questione è stata sostanzialmente affrontata attraverso altri passaggi argomentativi, non sussiste vizio di motivazione per il solo difetto di una risposta autonoma e separata.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoRicettazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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