Sentenza del 24/01/2017 n. 357 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo - prestazione periodica - è tale - causa debendi - continuativa - è tale - prescrizione decennale - art. 2946 c.c. - non consegue - prescrizione quinquennale - art. 2948, n. 4, c.c. - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il canone radiotelevisivo è soggetto alla prescrizione quinquennale e non a quella decennale. La natura periodica dell'obbligazione e il suo collegamento a una prestazione continuativa fanno rientrare il credito nell'art. 2948, n. 4, c.c. La conclusione è stata ricondotta ai principi espressi da Cass. n. 4283/2010 e Cass. n. 26013/2014.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile al canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo. Il canone è qualificato come prestazione periodica annuale, fondata su una causa debendi continuativa e collegata al protrarsi nel tempo del servizio o del beneficio concesso dall'ente impositore. Si discuteva se dovesse applicarsi la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c. oppure la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. per le prestazioni periodiche.
Norme richiamate
Art. 2946 c.c.
Prevede la prescrizione ordinaria decennale, ma non si applica al canone radiotelevisivo quando l'obbligazione ha natura periodica.
Art. 2948, n. 4, c.c.
Prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; tale disposizione è stata ritenuta applicabile al canone radiotelevisivo.
Cass. civ., sentenza n. 4283/2010
Richiamata come precedente a sostegno dell'applicazione della prescrizione quinquennale alle obbligazioni periodiche analoghe.
Cass. civ., sentenza n. 26013/2014
Richiamata come ulteriore precedente conforme sulla natura periodica e sulla prescrizione quinquennale del canone.
Massime di principio
- Quando un'obbligazione consiste in pagamenti periodici collegati al protrarsi nel tempo di un servizio o di un beneficio, di regola può trovare applicazione la prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., anziché quella decennale.
- La qualificazione del credito dipende dalla sua struttura e dalla causa dell'obbligazione: la mera natura pubblicistica o tributaria del prelievo non comporta automaticamente la prescrizione decennale.
- Per verificare se un credito periodico sia prescritto occorre esaminare, per ciascuna annualità, la scadenza, gli eventuali atti interruttivi validamente notificati e il decorso di cinque anni dall'ultimo atto interruttivo.
- Il principio è potenzialmente estensibile a prestazioni periodiche analoghe, come TARSU, TASI e contributi di bonifica, purché abbiano una causa debendi continuativa e siano dovute con cadenza annuale o infrannuale.
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